Lavoro e invalidità, cos’è l’accomodamento ragionevole? Per i lavoratori con disabilità è importante conoscere questa normativa. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: le norme
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: i fondi
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: Disability Manager
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: discriminazioni
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: la Consulta
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: licenziamenti
- Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: depressione
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L’accomodamento ragionevole è una parte importante della Direttiva numero 78 del 2000 della Commissione Europea, quella che tutela i diritti di uguaglianza per i lavoratori con disabilità.
Prima di entrare nel dettaglio vediamo cosa dice sul punto la normativa:
«…per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali…».
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Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: le norme
Nel 2015 questa direttiva è stata integrata nella legge numero 68 del 1999 con il decreto legislativo numero 151. L’accomodamento ragionevole ha il compito di colmare l’assenza di azioni dedicate all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Vediamo di cosa si tratta. (Lavoro e invalidità: orario ridotto per lavoratore disabile)
Questa misura è stata adottata anche dall’Articolo 2, comma 4 della Convenzione Onu del 13 dicembre del 2006.
Quindi sui posti di lavoro le postazioni delle persone con disabilità dovrebbe essere rese funzionali all’operatore, anche introducendo delle nuove tecnologie.
L’accomodamento ragionevole prevede:
- adeguamento della postazione di lavoro con accorgimenti utili e funzionali alla richiesta, introducendo nuove tecnologie;
- superamento delle barriere architettoniche in ottemperanza con la normativa vigente;
- adozione di modalità lavorative alternative, come il lavoro agile o lo smart working.
- ripartizione diversa delle mansioni;
- adeguamento dell’orario di lavoro.
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Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: i fondi
L’adeguamento delle postazioni per consentire una situazione di uguaglianza per il lavoratore disabile viene sostenuto economicamente da un Fondo che eroga contributi:
- agli enti che svolgono un’attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
- per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’approntamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche. (lavoro e invalidità, come funziona con i concorsi pubblici)
Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: Disability Manager
Per effettuare con cognizione di causa questo adeguamento delle postazioni i datori di lavoro farebbero bene a istituire una figura professionale che sia il responsabile per l’inserimento delle persone con disabilità.
Questa figura già esiste da anni, è il Disabilty Manager o il Diversity Manager. Potrebbe facilitare l’inserimento lavorativo della persona con disabilità nel contesto ambientale, anche organizzando dei corsi di formazione per il personale dipendente e affiancare il dipendente con menomazioni, in questioni che riguardano la sicurezza e la prevenzione.
Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: discriminazioni
In un ambiente lavorativo adattato alle sue esigenze fondamentali, il lavoratori con disabilità potrebbe sfruttare per intero il suo potenziale, con soddisfazione reciproca, sia per il dipendente, sia per il datore di lavoro.
Troppo spesso invece constatiamo che i lavoratori con disabilità vengono inseriti nel contesto lavorativo senza i necessari accorgimenti e abbandonati a loro stessi e a mansioni che spesso non potrebbe svolgere. Sollecitando in questo modo anche la non infrequente discriminazione da parte di altri colleghi di lavoro.
Le leggi ci sono, anche i fondi necessari e spesso pure gli strumenti tecnologici che potrebbero consentire una vera, funzionale ed efficiente inclusione.
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Anche perché, ed è bene ricordarlo, se per una causa qualsiasi un lavoratore subisce una riduzione significativa della sua capacità di lavoro e non è possibile (per le dimensioni e le caratteristiche dell’azienda dove lavora) ricollocarlo ad altre mansioni compatibili alle sue condizioni di salute, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del dipendente. Avrà invece il dovere di cercare e in qualsiasi modo degli “accomodamenti ragionevoli” per consentire al lavoratore di non perdere il posto.
Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: la Consulta
Del resto sul punto si è pronunciata in modo esplicito anche la Consulta richiamando la Costituzione:
«Tale obbligo datoriale di repechage, anche in mansioni inferiori, del dipendente inidoneo alla mansione è stato poi generalizzato dall’articolo 42 del decreto legislativo numero 81 del 2008, ma già vigeva nel diritto vivente sulla scorta del principio stabilito dalla più volte richiamata sentenza numero 7755 del 1998 delle Sezioni unite di questa Corte».
«Evidentemente – si legge ancora nella sentenza – l’impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell’articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo numero 216 del 2003, dovrà comunque ricercare possibili “accomodamenti ragionevoli” che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (articolo 2 della Costituzione), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio».
Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: licenziamenti
E infatti il licenziamento di un lavoratore in conseguenza di una sopraggiunta disabilità, deciso in assenza di una qualsiasi forma di accomodamento ragionevole, è discriminatorio e illegittimo (sentenza emessa dal tribunale di Firenze, la numero 150 del 20 marzo 2020).
Per il datore di lavoro ci può essere una sola giustificazione: l’organizzazione interna dell’impresa e la necessità di mantenere in equilibrio i conti finanziari, il tutto combinato con il diritto per gli altri lavoratori di non perdere le mansioni assegnate.
È chiaro dunque che spetta al datore di lavoro provare l’esistenza di una difficoltà del genere oltre all’inesistenza di mansioni lavorative adeguate al residuo di capacità lavorativa del suo dipendente con disabilità.

Lavoro e invalidità, accomodamento ragionevole: depressione
Oltretutto è importante ricordare che ci sono anche delle disabilità meno evidenti che potrebbero richiedere degli accomodamenti ragionevoli. Come nel caso della depressione, che è ovviamente una patologia invalidante con conseguente riduzione della capacità lavorativa. In questo caso l’accomodamento ragionevole potrebbe essere quello di trasferire il dipendente a una mansione meno stressante.
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