Lavoro all’estero. L’Inps ha chiarito in una circolare (numero 64/2021), alcuni dettagli sul versamento dei contributi per i lavoratori italiani che svolgono attività in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.
Per la regolarizzazione ci sarà tempo fino al 16 luglio del 2021.
Sono stati fissati gli adempimenti per le aziende e l’aggiornamento dei minimali di reddito per chi lavora all’estero in nazioni che non hanno accordi di sicurezza sociale.
Lavoro all’estero. Le retribuzioni convenzionali
La legge ha stabilito per i datori di lavoro che assumono in Italia lavoratori italiani per poi inviarli in Paesi extraeuropei l’obbligo della contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali. Si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali, che non possono essere inferiori ai contratti nazionali di categoria.
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La retribuzione convenzionale non riguarda solo i lavoratori italiani. Viene infatti estesa anche ai lavoratori stranieri (sia dell’Ue, sia extracomunitari) che hanno un permesso di soggiorno e un contratto di lavoro in Italia e vengono inviati dal datore di lavoro in una nazione che è fuori dall’Unione Europea.
Le retribuzioni previste oltre a determinare i contributi e i premi all’Inail, costituiscono anche la base per la liquidazione delle pensioni, delle prestazioni economiche per malattia o maternità, oltre al trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Lavoro all’estero. Dove non si applica
La retribuzione convenzionale non si applica ai lavoratori italiani (o stranieri con permesso di soggiorno), che sono stati impiegati da aziende italiane nei Paesi dell’Unione Europea. Sono inclusi in questa lista anche il Liechtenstein, la Norvegia, l’Islanda e la Svizzera. Per il Regno Unito la situazione è ancora incerta dopo la Brexit.
Questo l’elenco completo:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Lavoro all’estero. Convenzioni con Paesi extraeuropei
Queste sono le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele , Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.
Lavoro all’estero. La retribuzione nazionale
La retribuzione convenzionale per il lavoro all’estero si calcola sulla base del confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, sia per la qualifica (operaio, impiegato, dirigente), sia per il settore in cui opera.
Cos’è la retribuzione nazionale? È lo stipendio annuo previsto per i lavoratori nel contratto collettivo, con l’esclusione dell’indennità estero.
L’importo deve essere diviso per dodici e poi bisogna raffrontare il risultato con le tabelle del settore corrispondente. In questo modo si individua la fascia retributiva che sarà da riferimento per gli adempimenti contributivi.

Tempi
L’Inps ha stabilito nell’ultima circolare che i datori di lavoro, se non sono riusciti a rispettare i nuovi minimali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, possono regolarizzare il periodo entro il prossimo 16 luglio. E questo senza oneri aggiuntivi.
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