È possibile lavorare gratis per parenti e amici senza destare il sospetto di lavoro nero ed evasione fiscale? Si, ma vanno adottati alcuni accorgimenti. Tutto sul lavoro occasionale a titolo gratuito (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice- Lavoro occasionale a titolo gratuito: il parere dell’Agenzia delle Entrate
- Lavoro occasionale a titolo gratuito: il parere della Corte di Cassazione
- Lavoro occasionale a titolo gratuito: la giurisprudenza
- Lavoro occasionale a titolo gratuito: l’impresa familiare
- Lavoro occasionale a titolo gratuito: il quadro normativo
- Lavoro occasionale a titolo gratuito: possibile lavorare gratis
- Fonti e materiale di approfondimento
- Ricevi tutte le news sempre aggiornate su bonus e lavoro
Lavoro occasionale a titolo gratuito: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Di recente l’Agenzia delle Entrate si è interessata alla questione delle prestazioni rese a titolo gratuito dai professionisti.
Il lavoro non retribuito, per questioni di amicizia o legami di parentela, potrebbe portare alla conclusione che il professionista stia lavorando a nero con conseguente evasione fiscale.
In questo articolo analizziamo un documento pubblicato dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti che affronta la questione e dimostra innanzitutto che è possibile ai sensi di legge operare a titolo gratuito e, in seconda battuta, fornisce una serie di accorgimenti per i professionisti al fine di tutelarsi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
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Lavoro occasionale a titolo gratuito: il parere della Corte di Cassazione
Lavoro occasionale a titolo gratuito. Cosa succede se, di tanto in tanto, la moglie aiuta il marito in negozio o all’interno dello studio professionale? Nel caso in cui i due dovessero successivamente separarsi, lei potrebbe richiedere un inquadramento come lavoratore dipendente e, pertanto, pretendere l’assunzione o il risarcimento? La questione del lavoro occasionale dei familiari a titolo gratuito è stato di recente oggetto di giudizio da parte della Cassazione
La Corte ha analizzato una vicenda emblematica: una donna chiedeva il riconoscimento del vincolo della subordinazione per aver prestato la propria opera nei negozi gestiti dal marito. La ricorrente, però, non aveva fornito al giudice alcuna prova dell’esistenza di un vincolo di subordinazione.
Ecco cosa dice la legge in merito al lavoro occasionale dei familiari a titolo gratuito.
Lavoro occasionale a titolo gratuito: la giurisprudenza
Tra persone che sono legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, la prestazione lavorativa occasionale si intende di norma resa per motivi di affetto e benevolenza. Pertanto, si considera prestata a titolo gratuito fino a prova contraria.
Più precisamente, tale presunzione di gratuità può essere superata solo in presenza di una prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione.
Gli elementi tipici della subordinazione sono caratterizzati dai tre poteri che il datore può esercitare sul dipendete ossia:
- potere direttivo: si tratta del potere di indicare al lavoratore subordinato le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro. Il potere direttivo si esprime attraverso l’emanazione del regolamento disciplinare aziendale e di ordini, direttive, policy e istruzioni che vengono impartite durante il rapporto di lavoro;
- potere di controllo: il datore di lavoro ha il potere di verificare che il lavoratore stia eseguendo la prestazione di lavoro in linea con le direttive aziendali;
- potere disciplinare: se il lavoratore pone in essere comportamenti contrari ai propri doveri il datore di lavoro ha la possibilità di sanzionarlo con l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Così, ad esempio, per affermare che la coniuge di un associato presta la propria opera in favore dell’impresa dell’associante occorre dimostrare, tra le altre cose, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità della prestazione stessa. La presenza occasionale in azienda, a tal fine, non basta.
Se, quindi, la moglie è presente sul luogo di lavoro in maniera sporadica e i suoi interventi non sono né continuativi né significativi, la stessa non può essere considerata lavoratrice subordinata.
Lavoro occasionale a titolo gratuito: l’impresa familiare
Prima di analizzare l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, dobbiamo parlare della famosa impresa familiare disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice civile.
L’impresa familiare è l’impresa individuale in cui collaborano il titolare e i suoi familiari che possono essere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Ai familiari è riconosciuta una quota degli utili dell’impresa in cambio della collaborazione prestata.
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Lavoro occasionale a titolo gratuito: il quadro normativo
La determinazione del reddito derivante da attività di lavoro autonomo è ispirata, ai sensi dell’art. 54 del tuir (dpr 917/86), al cosiddetto “principio di cassa”, secondo il quale i componenti di reddito assumono rilievo solo nel momento in cui avvengono i pagamenti e gli incassi. Esistono anche alcune eccezioni che prevedono principi di competenza, secondo cui le transazioni si registrano nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano.
Pertanto, secondo il principio di cassa, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, i componenti positivi e negativi sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, inderogabilmente quando incassati o pagati.
Nei casi in cui l’Amministrazione Finanziaria presume l’incasso di proventi “in nero” nei confronti dei professionisti, derivanti da prestazioni effettuate a titolo gratuito, si avvale, di norma, dell’accertamento analitico-induttivo (art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 e art. 54 comma 2 dpr 633/72).
Tale principio si applica sulla base di documenti o notizie raccolte dall’Amministrazione Finanziaria, in presenza delle seguenti condizioni:
- incompletezza dei dati
- falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ritiene irragionevole ed antieconomico lo svolgimento di un’attività senza che sia percepito alcun compenso.
Ne consegue la ricostruzione di un maggior reddito professionale e la ripresa a tassazione dei compensi che si presumono percepiti dal professionista per la prestazione resa nel periodo d’imposta a titolo oneroso (nonché l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa fatturazione).
Di seguito un nostro approfondimento sul lavoro occasionale.

Lavoro occasionale a titolo gratuito: possibile lavorare gratis
Lavoro occasionale a titolo gratuito. Il Codice civile regola il compenso professionale con gli artt. 2229 e ss. Tali disposizioni non escludono in alcun modo la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità.
Il contratto d’opera professionale si inserisce, infatti, tra i contratti a titolo oneroso: non è però esclusa la possibilità di accordi di prestazione gratuita.
L’onerosità è elemento materiale, ma non essenziale, dei contratti di prestazioni d’opera intellettuale: ciò comporta che le parti possono sia escludere il diritto del professionista al compenso, sia subordinarlo al verificarsi di una condizione.
Secondo i Commercialisti, dunque, è consentita al professionista la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari e che possono consistere nell’amicizia, parentela o anche in un indiretto vantaggio.
Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 28 settembre 2001 prevede espressamente che la “gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici”.
Fonti e materiale di approfondimento
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