Legge 104: a chi spetta in famiglia? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
INDICE:
- Legge 104 a chi spetta in famiglia? Agevolazioni
- Legge 104 a chi spetta in famiglia: permessi lavorativi
- Legge 104 a chi spetta in famiglia: congedo straordinario
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Legge 104 a chi spetta in famiglia? Agevolazioni
Legge 104 a chi spetta in famiglia? A chi assiste un familiare disabile con la Legge 104 spettano due importanti agevolazioni lavorative: i permessi retribuiti e il congedo straordinario.
I primi sono 3 giorni al mese (possono essere anche frazionati in ore) di assenza dal lavoro che spettano ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con handicap riconosciuto in situazione di gravità.
Il congedo straordinario, invece, ha una durata di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e spetta al lavoratore dipendente che assiste un familiare a cui è riconosciuto un handicap grave.
Ma fino a che grado di parentela spettano i permessi retribuiti e il congedo straordinario? Dipende dal beneficio. Ne parleremo nei prossimi paragrafi.
Scopri la pagina dedicata ai benefici connessi alla Legge 104.
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Legge 104 a chi spetta in famiglia: permessi retribuiti
Legge 104 a chi spetta in famiglia? I permessi lavorativi retribuiti spettano a:
- genitori;
- coniuge, partner dell’unione civile o convivente more uxorio;
- parenti e affini entro il 2° grado;
- parenti e affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge, o la parte dell’unione civile, o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti permanenti, deceduti o mancanti.
Il diritto può essere concesso anche al familiare lavoratore se nel nucleo familiare del disabile ci sono familiari conviventi che non lavorano, idonei a prestare assistenza oppure quando sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (badanti o strutture no profit).
I permessi lavorativi spettano a un solo lavoratore per lo stesso disabile (referente unico). Il diritto, infatti, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza dello stesso familiare con disabilità. Spetterà a questi decidere e dichiarare all’INPS qual è il familiare che deve prestargli assistenza.
Nel caso in cui la persona con disabilità debba essere assistito in modo alternato da parenti diversi fino al 2° grado, ogni lavoratore deve presentare la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dei permessi retribuiti.
L’eccezione al referente unico riguarda i genitori che assistono un figlio con handicap: in tal caso possono beneficiare dei permessi in modo alternato.
Un lavoratore dipendente può assistere più familiari con handicap grave, a patto che si tratti del coniuge o di parenti o affini entro il primo grado; oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, oppure mancanti o deceduti.

Legge 104 a chi spetta in famiglia: congedo straordinario
Legge 104 a chi spetta in famiglia? Per quanto riguarda il congedo straordinario, questo spetta a:
- coniuge (o unito civilmente) convivente del portatore di handicap grave;
- padre o alla madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
- parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
A differenza dei permessi lavorativi, il congedo straordinario non spetta al convivente di fatto more uxorio (compagno o compagna), ma spetta al partner dell’unione civile, che per legge è equiparato al coniuge.
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