Legge 104 art 3 comma 3: cosa posso comprare? Ecco un elenco dettagliato delle agevolazioni previste (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Legge 104 art 3 comma 3: acquisto veicoli
La Legge 104 art 3 comma 3 permette ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di beneficiare di permessi lavorativi e di agevolazioni per l’acquisto di veicoli e altri beni.
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Per l’acquisto di veicoli nuovi o usati, il beneficiario della Legge 104 ha diritto all’IVA agevolata al 4% e alla detrazione fiscale del 19%, a patto che il veicolo sia utilizzato, in modo esclusivo o comunque prevalente, per il trasporto della persona con disabilità grave.
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I veicoli acquistabili con la Legge 104 art 3 comma 3 sono:
- autovetture destinate al trasporto di persone, massimo nove posti, compreso il conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone, massimo nove posti, compreso il conducente;
- autoveicoli specifici destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, muniti permanentemente di speciali attrezzature;
- autocaravan con una speciale carrozzeria, attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio fino a 7 persone, compreso il conducente. Possono beneficiare solo della detrazione del 19%;
- motocarrozzette a tre ruote destinati al trasporto di persone, massimo 4 posti, compreso il conducente, equipaggiati di carrozzeria idonea;
- motoveicoli per trasporto promiscuo a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, massimo quattro posti, compreso il conducente;
- motoveicoli per trasporti specifici a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature.
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Legge 104 art 3 comma 3: IVA agevolata e detrazione Irpef
L’IVA agevolata si ottiene per l’acquisto di veicoli fino a 2.000 centimetri cubici (benzina o ibrido); fino a 2.800 centimetri cubici (diesel o ibrido); non superiore a 150 kW con motore elettrico.
L’IVA si applica anche per l’acquisto di optional, per l’adattamento del veicolo, per la cessione di strumenti e accessori atti all’adattamento e per la riparazione di adattamenti e per le cessioni dei ricambi degli adattamenti.
Inoltre, per l’acquisto di un veicolo con la Legge 104 si ha diritto anche alla detrazione Irpef del 19% sul costo d’acquisto, fino a una spesa massima di 18.075,99 euro. Dalla cifra sono escluse le spese per gli interventi di adattamento del veicolo. Si può fruire dell’agevolazione in un’unica soluzione o in quattro rate annuali di pari importo.
Come per l’IVA agevolata, è possibile usufruire della detrazione una sola volta, per un solo veicolo, entro 4 anni dalla data di acquisto. Le agevolazioni sono previste una seconda volta solo se il veicolo acquistato è cancellato dal PRA e rottamato. In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro 4 anni spetta, ma al netto del rimborso assicurativo e sempre entro la soglia massima di spesa di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta anche in caso di spese di riparazione del veicolo, ma sono esclusi i costi di manutenzione ordinaria, come il cambio dell’olio, dei filtri e altri interventi.
Legge 104 art 3 comma 3: altri acquisti
Non solo veicoli, la Legge 104 art 3 comma 3 prevede anche la detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di:
- arti artificiali per la deambulazione;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
- mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
- cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che facilitano il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap: fax, modem, computer, telefono a viva voce, touch screen, tastiera espansa, cellulari per sordomuti, abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- biciclette elettriche a pedalata assistita, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. È necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, la certificazione del medico specialista dell’Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione;
- servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull’intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
L’IVA agevolata al 4% è applicata sull’acquisto di:
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- servoscala e altri mezzi simili che consentono il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie);
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati: fax, modem, computer, telefono a viva voce, cellulari, ecc.
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche;
È possibile acquistare anche il cane guida sfruttando la detrazione Irpef del 19% per le spese d’acquisto. L’agevolazione è fruibile una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo in caso di decesso del cane guida. Ne può usufruire anche il familiare della persona non vedente fiscalmente a suo carico. È possibile detrarre anche le spese per il mantenimento dell’animale, fino a una detrazione forfettaria di 1.000 euro su un massimo di spesa di 290.000 euro.

La Legge 104 art 3 comma 3 permette, infine, anche la possibilità di acquistare prodotti editoriali per le persone non vedenti o ipovedenti. Si può sfruttare l’IVA agevolata per l’acquisto di giornali, quotidiani, libri, notiziari, a patto che non siano giornali pornografici o facente parte di cataloghi diversi dall’informazione libraria in braille o supporti audio magnetici.
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