Legge 104 e ausili per disabili: a chi spettano e a chi bisogna rivolgersi per ottenerli? Ecco la guida completa (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Legge 104 e ausili per disabili: quali sono?
Legge 104 e ausili per disabili. Tra le agevolazioni previste dalla Legge 104 c’è la fornitura gratuita di ausili, ortesi e protesi. Si distinguono tre tipi di dispositivi (ausili, ortesi e protesi), a seconda delle procedure di costruzione, della realizzazione e dei prezzi.
I dispositivi di serie hanno caratteristiche polifunzionali, sono costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie e non necessitano dell’intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Tra questi troviamo: i materassi e i cuscini antidecubito, i cateteri, le stampanti Braille per i non vedenti.
Abbiamo poi i dispositivi su misura, che vengono realizzati singolarmente tramite prescrizione medica, applicabili a un unico e determinato paziente. Prevedono misurazioni, calchi, rilevamenti per costruirli e parliamo di carrozzine leggere o elettroniche, di plantari, scarpe ortopediche, rialzi e così via.
E poi ci sono gli ausili acquistati direttamente dall’ASL e forniti in comodato d’uso all’assistito. In questo caso ci riferiamo a dispositivi quali: montascale, ventilatori polmonari, apparecchi per l’alimentazione enterale e così via.
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Legge 104 e ausili per disabili: a chi spettano?
Una volta elencate le varie tipologie di dispositivi, andiamo a vedere a chi spettano. Ecco l’elenco completo dei beneficiari:
- gli invalidi civili e per servizio;
- gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
- i non vedenti (cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione);
- i sordi (sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio);
- i minorenni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un’invalidità permanente;
- gli invalidi non auto-sufficienti in attesa di accertamento;
- chi ha presentato istanza ed è in attesa di riconoscimento (menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo);
- chi ha subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento;
- le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia;
- i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull’occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati presso una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali si rende la necessità e l’urgenza di un’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
Legge 104 e ausili per disabili: a chi rivolgersi e procedura
Per richiedere ausili, ortesi e protesi è necessario seguire una procedura che si compone di quattro fasi: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
La prescrizione è redatta da un medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale dipendente o convenzionato. Ovviamente, il medico deve essere competente per il tipo di disabilità: la prescrizione avviene in seguito a un’attenta valutazione del quadro clinico del paziente e prevede una diagnosi e un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto.
Con la prescrizione va specificata l’indicazione del dispositivo prescritto, completa del codice ISO identificativo. Inoltre vanno precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo.
Il programma riabilitativo, invece, è fondamentale per l’efficacia della fornitura. In questa fase viene descritto quale finalità ha il dispositivo e vengono descritte le modalità e i termini di utilizzo, la durata dell’impiego e le possibili controindicazioni.
Quindi si passa all’autorizzazione che viene rilasciata dall’ASL di residenza del richiedente, dopo una opportuna verifica dei requisiti e della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, nel caso di forniture successive alla prima, vanno indicati anche i tempi di rinnovo e le modalità d’uso.
L’ASL si pronuncerà entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata comunicazione, l’autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso). Nel certificato redatto dall’ASL viene indicato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dell’ASL per l’erogazione del dispositivo. Se l’autorizzazione è tacita, il corrispettivo è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dall’ASL di residenza dell’assistito. La differenza di costo è a carico dell’assistito.
A questo punto la palla passa all’azienda fornitrice dei dispositivi, che è tenuta a rispettare i tempi di consegna o di fornitura previsti, contando i giorni lavorativi a partire dall’acquisizione dell’autorizzazione da parte del fornitore. In caso di ritardo l’azienda rischia una penalità. Le forniture urgenti avvengono in tempi inferiori rispetto alle “normali”.
Infine c’è il collaudo, che scatta dopo la consegna del prodotto. L’assistito viene chiamato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo presso l’ASL locale. Se il paziente non può camminare, il collaudo avviene presso il proprio domicilio o presso la struttura dove è ricoverato. Se il beneficiario non si presenta al collaudo può incorrere in sanzioni. Il termine massimo è di 20 giorni dalla data di consegna.
Legge 104 e ausili per disabili: IVA agevolata
Legge 104 e ausili per disabili. Sull’acquisto degli ausili necessari all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento delle persone disabili si applica l’IVA agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%)
Ecco l’elenco degli ausili:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie)
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
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