Legge 104, c’è una differenza sostanziale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 dell’articolo 3, ed è una differenza legata allo stato di gravità o meno della persona con disabilità. Aggiungiti al gruppo Telegram di news su Invalidità e Legge 104 ed Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram e YouTube.
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La legge 104 con comma 1 (articolo 3) non riconosce, appunto, quello stato di gravità. Di conseguenza cambia anche il peso delle agevolazioni che sono concesse dallo Stato.
Prima di entrare nel dettaglio, e verificare a cosa ha diritto una persona alla quale è stata riconosciuta la Legge 104 con comma 1, vediamo come la normativa differenzia i due casi.
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: cosa dice la norma
Per l’articolo 3 comma 1, la perdona con disabilità «presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
Che è cosa ben diversa dalla definizione di persona con disabilità per come è descritta nell’articolo 3 comma 3: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».
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Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: definizioni distanti
Due definizioni distanti dunque: si passa dalla difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, al bisogno di una assistenza permanente, continuativa e globale.
Ovvio che su queste basi, ribadiamo, anche le agevolazioni concesse dallo Stato siano molto diverse.
In questo articolo, come accennato, verifichiamo quelle che sono riconosciute alle persone per le quali è stata riconosciuta la Legge 103 con comma 1 (e quindi non è stata rilevata la “gravità”).
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: niente sostegno economico
Partiamo dal sostegno economico. Chi rientra le comma 1 non ha diritto a provvidenze o indennità particolari come quelle, per intenderci che sono riconosciute agli invalidi civili, ai non vedenti e ai sordomuti.
C’è però la possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta del 19% della spesa per baby sitter, badanti, servizi domestici e assistenza personale.
Ma è possibile anche dedurre le spese che sono state affrontate per visite mediche generiche, assistenza fisica di personale specializzato (come possono essere i fisioterapisti).
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: trasferimento sede
Tra le altre agevolazione c’è anche la possibilità di scegliere in via prioritaria le sedi disponibili se si presenta una domanda di trasferimento.
Lo stabilisce l‘articolo 21 della legge 104 del 1992. Un beneficio che viene esteso anche a chi non ha connotazioni di gravità.
Ma sono necessari questi requisiti:
- un grado di invalidità superiore ai due terzi;
- o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A allegata alle legge numero 648 del 10 agosto 1950.
A patto comunque che sia stata assunta la persona con invalidità come vincitrice di concorso.
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: acquisto auto
Sono previste delle agevolazioni anche per l’acquisto di automobili che sono destinate alle persone che presentano una disabilità motoria, intellettiva (se sono titolari di indennità di accompagnamento con certificato di handicap grave) o sensoriale (e quindi sordi o ciechi).
Queste agevolazioni variano e dipendono da:
- percentuale di invalidità;
- patologia;
- reddito.
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: Iva agevolata
In genere, per chi è stata riconosciuta la Legge 103 articolo 3 comma 1, le agevolazioni in questione consistono nell’applicazione dell’Iva al 4% al momento dell’acquisto e la detraibilità del 19% (nella dichiarazione dei redditi) delle spese sostenute.
Oltre all’esenzione del pagamento del bollo auto e della tassa di trascrizione.
Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: supporto informatico
Altre agevolazioni riguardano l’acquisto di supporti informatici (sempre con l’Iva ridotta). Anche in questo caso la spesa potrà essere detratta dalla dichiarazione dei redditi.
Rientrano in questa categoria:
- computer;
- telefoni con vivavoce;
- sussidi per l’elaborazione grafica o scritta.
Ma in genere tutto quello che può migliorare lo stato di disabilità.

Legge 104 la differenza tra comma 1 e 3: ausili medici
Per lo stesso motivo si possono acquistare con l’Iva al 4% anche ausili medici per persone invalide. Anche in questi casi è possibile la detrazione dalla dichiarazione del redditi del 19%.
E infine, dietro prescrizione medica e per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, è prevista la fornitura a carico del servizio sanitario di protesi, ortesi e ausili che sono connessi alla disabilità che è stata accertata.
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