Legge 104, la persona con disabilità sceglie il caregiver: è infatti la persona con disabilità grave a decidere il familiare che si dovrà occupare della sua assistenza. Vediamo come funziona. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Come sapete, con l’articolo 33 della legge 104 del 1992, consente a un familiare di assistere una persona con disabilità grave se risponde ai requisiti previsti della normativa. La persona che farà da cergiver al familiare potrà godere di una serie di benefici e agevolazioni. I più importanti sono i permessi retribuiti (tre giorni al mese, frazionabili anche in ore) e il congedo straordinario retribuito (per un massimo di due anni, per intero o frazionabili in giorni).
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Legge 104: gli aventi diritto
Hanno diritto a fruire di queste agevolazioni questi familiari della persona con disabilità grave:
- il coniuge;
- la parte dell’Unione civile;
- il convivente;
- i parenti e gli affini entro in secondo grado;in casi eccezionali viene estesa ai parenti al terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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Legge 104: nessuna rinuncia scritta
Come accennato il diritto di scegliere il familiare che ritiene più adatto a prestargli assistenza spetta alla stessa persona con disabilità grave (o al suo tutore legale).
E quindi, cosa succede se invece di un figlio o del coniuge la persona con disabilità decide che vuole farsi accudire da un parente diverso a da un affine – ad esempio – entro il secondo grado? Ovvero da un familiare che in una supposta “scala gerarchica” avrebbe diritto solo in un secondo momento alla legge 104?
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È necessario acquisire una dichiarazione di rinuncia da parte di altri familiari aventi diritto?
La risposta è no, non ce n’è bisogno. In pratica il caregiver scelto come referente unico può presentare al suo datore di lavoro la richiesta di permessi retribuiti (o del congedo straordinario) senza dover esibire documentazioni che certifichino la rinuncia di altri familiari della persona con disabilità grave.
Legge 104: un solo caregiver
L’articolo 24 della legge 183 del 2010 ha anche specificato che il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità può spettare a un solo lavoratore dipendente. Può esserci al limite e in determinati casi la nomina di un sostituto se e quando il referente unico non ha la possibilità, per motivi di lavoro o di salute, di accudire il parente.
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Legge 104: cosa scrivere nel modulo
Nei moduli che bisogna presentare per la richiesta del beneficio, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che sono stati scelti come caregiver dovranno infatti specificare:
- la persona che richiede i permessi è l’unico lavoratore che assiste il familiare disabile;
- ogni modifica della situazione di fatto e di diritto, va comunicata tempestivamente da parte del dipendente e determinerà la sospensione o la cessazione della titolarità al beneficio. E’ infatti di tutta evidenza che, le agevolazioni previste dal dettato normativo, spettano esclusivamente alle persone legittimate in base alla legge.
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Legge 104: chiarimenti Inps
Per fare ulteriore chiarezza sul punto l’Inps ha diffuso con la circolare numero 90 del 2007 una serie di sentenze sulla questione che hanno specificato altri aspetti importanti che riguardano il caregiver e l’assistenza al familiare con disabilità rispetto alla fruizione dei benefici concessi con la Legge 104:
- non ha nessuna rilevanza se nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario (nel senso che la presenza di queste persone non influisce sulla scelta di un altro caregiver familiare che sia lavoratore dipendente);
- la persona con disabilità in situazione di gravità – o il suo amministratore di sostegno o, ancora, il suo tutore legale – può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
- tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve assumere i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
- che i benefici previsti si debbano riconoscere a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano comunque un’assistenza sistematica ed adeguata. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici dovrà essere prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità, sulla cui eventuale valutazione medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede Inps competente;
- il requisito dell’esclusività dell’assistenza non preclude qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, è infatti compatibile con la fruizione dei benefici anche il ricorso alle strutture pubbliche di assistenza, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante.

Legge 104: convivenza? Non più
Il requisito della convivenza è stato eliminato dall’articolo 20 della legge numero 53 del 2000, e anche gli altri requisiti della continuità e dell’esclusività assistenziale, non sono più ritenuti indispensabili per avere diritto ai permessi.
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