Legge 104, vincolo di permanenza e trasferimento: una questione delicata e causa di numerosi contenziosi. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
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Il vincolo di permanenza impone che chi ha superato un concorso pubblico per cinque anni non possa chiedere il trasferimento a una sede diversa da quella assegnata. Ci chiediamo in questo articolo se il vincolo di permanenza vale anche per chi chiede il trasferimento ai sensi della legge 104, ossia per assistere un familiare con disabilità grave.
Se sei interessato ad argomenti che riguardano la Legge 104, c’è un articolo sui contributi figurativi e il rischio che incidano negativamente sulla futura pensione. Sullo smart woking, sulla possibilità di avere la 104 per più familiari, su come funzionano i permessi con la cassa integrazione e quali sono i controlli previsti.
La norma dispone che è possibile derogare al vincolo di permanenza quinquennale rispetto alla Legge 104. Ma la situazione non è pacifica, nel senso che bisogna comunque rispettare delle precise condizioni.
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Legge 104: vincolo e norme speciali
Vediamo prima cosa impone l‘articolo 3 del decreto legge numero 90 del 2014 a proposito del vincolo di permanenza: «I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
Bisogna soffermarsi sull’ultima frase: norma non derogabile dai contratti collettivi. Il che significa anche che è una norma derogabile dalle norme speciali. E la Legge 104 (la guida completa su invaliditaedititti.it) è una norma speciale e quindi idonea a derogare quella soglia dei 5 anni di permanenza nella prima sede di assegnazione.
Legge 104: Cassazione
C’è anche una ordinanza della Cassazione, la numero 6159 del 16 gennaio/1 marzo del 2019. Che si pronuncia proprio sul diritto di un genitore o del familiare lavoratore «che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato» di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Questa norma – continua l’Alta Corte – è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti «quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso».
Legge 104: convivenza
È chiaro che questa norma (articolo 33 comma 5 della Legge 104) fa riferimento al lavoratore che risulta convivente con la persona da assistere. Quindi deve risultare la convivenza in atto.
Questo dunque significa – come accennato e come avrete capito – che anche ai vincitori di concorso deve essere riconosciuto il diritto al trasferimento, in deroga al vincolo di permanenza quinquennale.
Ma – come ha ribadito il Tar del Lazio (sentenza numero 4126 dell’8 maggio 2012, prima sezione), «in virtù dei principi di coerenza e di ragionevolezza dell’ordinamento che non tollererebbe ingiustificate disparità di trattamento».
Legge 104: ove è possibile
Questo comporta anche una precisazione che è importante. E che si risiede in quel «ove è possibile» contenuto nella norma. Infatti se il dipendente ha diritto a chiedere il trasferimento (diritto soggettivo), c’è anche l’interesse legittimo dell’Amministrazione che deve verificare quel trasferimento in relazione con le esigenze organizzativa e l’efficienza del servizio.
E infatti, se l’amministrazione dimostra in maniera inoppugnabile che ci sono delle necessità organizzative e di gestione, può negare il trasferimento. Ma solo in questo caso. Il “no” deve essere dunque adeguatamente motivato.
L’amministrazione deve quindi effettuare una valutazione molto delicata, che tenga in considerazione interessi molto diversi:
- quello della necessità accertata di assistenza da parte della persona con disabilità;
- quello dell’organizzazione e della gestione dei servizi.

Legge 104: no motivato
E quindi, per concludere: l’amministrazione ha la facoltà di negare il trasferimento di un dipendente con la Legge 104 se sussistono delle esigenze rilevanti per l’ufficio. Ma questa decisione deve essere motivata in modo adeguato. Per intenderci: non basta un semplice “no”.
E non solo: l’amministrazione deve individuare in modo sistematico, concreto e coerente le criticità che quel trasferimento provocherebbe all’organizzazione e all’efficienza del lavoro. In pratica non basta una formulazione generica.
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