Legge 68/1999 e agevolazioni: cosa sono le categorie protette e quali agevolazioni spettano loro? Ecco l’elenco - Scopri tutti i modi per andare in pensione (anche anticipata) con l'invalidità.
Legge 68/1999 e agevolazioni: a chi spettano?
La Legge 68/1999 ha come obiettivo primario la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (articolo 1).
Possono far parte delle categorie protette le persone:
- non vedenti e sordomuti;
- invalide del lavoro con percentuali superiori al 33%;
- con una percentuale di invalidità civile superiore al 45%;
- invalide di guerra, invalide civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria e invalide di servizio;
- vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo;
- profughe italiani, vedove/i e orfane di deceduti a causa di servizio, del lavoro, della guerra ed equiparati.
Chi ha questi requisiti e ha un’età compresa tra i 15 e i 67 anni, può iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato, presso i Centri dell’Impiego.
La Legge 68/1999 prevede che alle categorie protette siano riservati posti di lavoro in aziende pubbliche e private, variabili in base al numero di dipendenti di quelle aziende.
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Legge 68/1999 e agevolazioni: collocamento mirato
Abbiamo visto che la Legge 68/1999 disciplina l’attività lavorativa delle categorie protette e che queste hanno diritto a un posto di lavoro in aziende pubbliche o private in base al numero di dipendenti assunti da quell’azienda.
Per legge è prevista:
- l’assunzione di una persona disabile in aziende con 15-35 dipendenti;
- l’assunzione di due disabili in aziende con 36-50 dipendenti;
- l’assunzione del 7% di persone invalide e dell’1% di beneficiari della Legge 68/99 in aziende con oltre 51 dipendenti.
La quota invalidi di ogni azienda è calcolata in base al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato e vale per questi lavoratori. Fanno parte del conteggio:
- Dirigenti;
- Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con durata inferiore ai sei mesi;
- Lavoratori con contratto di somministrazione o di inserimento presso l’utilizzatore;
- Lavoratori socialmente utili;
- Lavoratori a domicilio;
- Lavoratori la cui attività viene svolta all’estero;
- Soci di cooperative e di produzione lavoro;
- Lavoratori aderenti al programma di emersione;
- Lavoratori disabili;
- Apprendisti e apprendistato con contratto formazione-lavoro e di reinserimento.
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Le aziende possono assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette per chiamata nominativa o scorrendo le liste del Centro per l’Impiego. Dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione, le aziende sono chiamate a presentare la richiesta entro 60 giorni.
Le aziende che non dovessero rispettare gli obblighi di legge saranno perseguite con sanzioni amministrative previste dalla Legge 68/1999. La sanzione per le aziende con almeno 15 dipendenti è di 635,11 euro, in caso di ritardato invio del prospetto informativo. Inoltre è prevista una sanzione di 30,76 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Superati i 60 giorni dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, la sanzione per il datore di lavoro è di 153,20 euro per ogni giorno di ritardo.
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