Ecco come cambieranno i contratti a tempo secondo le nuove regole stabilite dal Decreto lavoro 2023. Di seguito illustriamo le principali novità per le causali dei contratti a termine (scopri le offerte di lavoro e i concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Novità per le causali dei contratti a termine: il Dl varato dal governo
Un robusto taglio del cuneo fiscale-contributivo di quattro punti aggiuntivi tutto a vantaggio dei lavoratori, ma una tantum. Insieme alla riforma del Reddito di cittadinanza, sostituito dall’Assegno di inclusione per offrire un sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà, e da uno Strumento di attivazione destinato agli “occupabili” per rimborsare lia frequenza ai corsi di formazione o riqualificazione professionale.
Senza trascurare il ripristino del tetto di 3mila euro per i fringe benefit, ma per la sola platea dei dipendenti con figli.
Il sito lavoroepensioni.it ha spiegato come funzionerà per la buonuscita nei contratti a termine.
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Novità per le causali dei contratti a termine: cosa sono?
Novità per le causali dei contratti a termine. Ricordiamo, innanzitutto, che il contratto a tempo determinato o a termine è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione (appunto) di un termine.
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 come modificate dal Decreto Dignità, ovvero il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, i contratti a termine sono ammessi a condizione che non vi siano espliciti divieti, e salvo determinati limiti quantitativi e di durata. Ovvero, in linea generale fino ad un massimo di 12 mesi.
Per la loro ammissibilità per termini superiori – ma non oltre i 24 mesi – è necessario che vi siano le seguenti specifiche causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, è previsto il passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione di cui Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Ciò, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36 mesi.
Novità per le causali dei contratti a termine: le novità 2023
Il Decreto lavoro ha di fatto introdotto nuove regole per i contratti a termine, ossia i contratti a tempo determinato, già a partire dall’entrata in vigore del provvedimento.
All’articolo 24, il testo chiarisce che le nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, sono quelle che seguono:
- particolari esigenze previste dai CCNL, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- particolari esigenze di ambito tecnico, organizzativo e produttivo rintracciate dalle parti in mancanza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni;
- esigenze dovute alla necessaria sostituzione di altri dipendenti.
In sostanza, la disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell’utilizzo del contratto a termine nel 2023, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata.
Ma allo stesso tempo, il decreto ha introdotto nuove causali per i contratti a termine di durata extra da usare in via alternativa e nel caso sii verifichino determinate condizioni oggettive. Ad esempio, come accennato, il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico oppure il verificarsi di un evento specifico.
Restano confermate le regole per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi ma non oltre i 36 mesi complessivi.
Novità per le causali dei contratti a termine: le tre nuove causali
Novità per le causali dei contratti a termine. Vediamo, adesso, i dettagli sulle nuove tre causali valide per i contratti a termine nel 2023 di durata superiore ai 12 mesi che sostituiranno quelle in vigore e si applicheranno per i rapporti di lavoro con limite massimo di proroga a 36 mesi.
1. Esigenze particolari previste dai CCNL
Secondo quanto previsto dal Decreto lavoro 2023, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi per i contratti a termine nell’anno in corso, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Cioè, tali contratti sono ammessi oltre i 12 mesi per le ragioni previste nel CCNL di riferimento dell’azienda o della categoria professionale.
2. Esigenze particolari non previste dai CCNL
Il testo del Decreto lavoro 2023 prevede che, in caso di mancato esercizio di delega da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive, giustificative dell’apposizione del nuovo termine, dovranno essere preventivamente certificate.
Quindi, se non le prevede specificamente il CCNL, allora affinché siano valide devono essere certificate. La certificazione deve essere fatta presso una delle sedi delle commissioni di certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
3. esigenze dovute alla sostituzione di lavoratori
Infine, il Decreto lavoro prevede per i contratti a termine nel 2023 quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.
Novità per le causali dei contratti a termine: proroga fino a 36 mesi
Novità per le causali dei contratti a termine. Restano valide le regole stabilite dal Decreto Dignità per ottenere contratti a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi, ma non oltre i 36 mesi complessivi. Quindi saranno ancora possibili ma solo una volta accertata la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che richiedono la necessità di prorogare un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36 mesi. La proroga dei contratti a tempo determinato fino a 36 mesi è subordinata però al passaggio, alternativamente, innanzi:
- ai competenti servizi ispettivi del lavoro;
- a una delle sedi delle commissioni di certificazione di cui Decreto Legislativo n. 276 del 2003.

Novità per le causali dei contratti a termine: i casi esclusi
Novità per le causali dei contratti a termine. Le disposizioni previste dal Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine, non si applicano ai contratti stipulati da:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- le università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di
ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; - gli Enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Novità per le causali dei contratti a termine: il testo del Dl lavoro 2023
Per queste realtà, restano valide le regole del Decreto Dignità.
Novità per le causali dei contratti a termine. Mettiamo a vostra disposizione il testo definitivo del Decreto lavoro 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4-5-2023. Il Consiglio del 1° maggio ha approvato anche il DDL inclusione sociale e accesso al lavoro.
Fonti e materiale di approfondimento
Faq sui contratti a termine
Quali spese rientrano nei fringe benefit?
Non tutte le spese rientrano, ovviamente, negli incentivi fiscali previsti dal decreto legge del maggio 2023. I beni e servizi esenti da imposte sono numerosi. Tra questi ci sono tutte le agevolazioni presenti nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto numero 917 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986. Grazie al decreto Lavoro, solo per il 2023, possono rientrare nei fringe benefit anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
È possibile ricevere i fringe benefit in denaro?
Il lavoratore non può assolutamente ricevere alcun Bonus, esentato dalle tasse e in forma monetaria, dal proprio datore di lavoro.
I vantaggi fiscali infatti sono elargiti come agevolazione non monetaria, tant’è che consistono nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori o solo di qualche lavoratore in particolari situazioni (per esempio, è iscritto nelle categorie protette).
Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione rispetto alla misura originaria?
A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima accettare la prima offerta congrua di lavoro.