Nucleo familiare di una persona sola: è possibile? E come funziona per avere diritto ai sussidi? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Nucleo familiare di una persona sola: è possibile
- Nucleo familiare di una persona sola: distinzione con stato di famiglia
- Nucleo familiare di una persona sola: chi rientra nel nucleo familiare?
- Nucleo familiare di una persona sola: determinazione dell’ISEE
- Nucleo familiare di una persona sola: assegni familiari
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Nucleo familiare di una persona sola: è possibile
Il nucleo familiare di una persona sola esiste ed è riconosciuto dal nostro ordinamento.
È il caso dei mariti o delle mogli separati/e o divorziati/e, ad esempio. Oppure in caso di nullità del matrimonio, di decadenza della potestà genitoriale, di allontanamento dalla residenza familiare o di altri provvedimenti temporanei e urgenti disposti dal giudice.
Lo stesso discorso vale per i figli che non hanno la residenza anagrafica dei propri genitori.
Se si ha meno di 26 anni e non si ha la stessa residenza anagrafica dei propri genitori, si costituirà un nucleo familiare indipendente ma solo se si posseggono redditi di importo superiore a quelli che consentono di essere definito a carico ai fini IRPEF.
Per risultare a carico di un genitore è necessario non possedere redditi superiori a 4.000 euro (fino a 24 anni di età) e non superiori a 2.840,51 euro (fino a 26 anni di età).
Con 26 o più anni di età, senza residenza anagrafica con i genitori, si costituisce un nucleo familiare indipendente anche se si risulta a carico ai fini IRPEF.
Cosa significa? Che ai fini dell’ottenimento del Reddito di cittadinanza o di qualsiasi altro strumento anti-povertà, si terrà conto soltanto del reddito e del patrimonio personale.
Ma se ex coniugi separati o divorziati vivono ancora nella stessa abitazione, allora si considererà il reddito familiare.
Da qui i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei furbetti che organizzavano una finta separazione o un cambio di residenza fittizio, per abbassare l’importo del reddito e rientrare nella platea dei beneficiari del sussidio.
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Nucleo familiare di una persona sola: distinzione con stato di famiglia
Bisogna distinguere tra nucleo familiare e stato di famiglia. La differenza è riscontrabile con la residenza: lo stato di famiglia tiene conto di tutte le persone legate da un rapporto di parentela che vivono sotto lo stesso tetto.
Il nucleo familiare, invece, è composto da persone che non necessariamente convivono nella stessa abitazione. Ad esempio può essere composto dai genitori che vivono in una città e dai figli che abitano a svariati chilometri di distanza, ma dipendono ancora dai genitori (fiscalmente a carico).
Nucleo familiare di una persona sola: chi rientra nel nucleo familiare?
Rientrano nel nucleo familiare:
- il marito e la moglie, a prescindere che risultino o meno nello stato di famiglia;
- i figli minori conviventi, anche se sono a carico ai fini IRPEF di altre persone;
- i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo;
- i figli maggiorenni a carico ai fini Irpef;
- i soggetti che fanno parte dello stato di famiglia anagrafico;
- i soggetti a carico Irpef, a prescindere dalla loro presenza nello stato di famiglia;
- i soggetti che ricevono assegni alimentari dalla persona di cui sono a carico, che non risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- i figli minori conviventi con le persone a carico Irpef che non risultano dallo stato di famiglia, purché non affidati a terzi;
- i figli minori del coniuge che non risiede con le persone che fanno parte dello stato di famiglia, i maggiorenni a carico Irpef e i minorenni affidatigli dal giudice.

Nucleo familiare di una persona sola: determinazione dell’ISEE
Il nucleo familiare e la sua composizione sono importanti ai fini della determinazione dell’ISEE per richiedere bonus e sussidi vari.
Ai fini ISEE si considera il reddito familiare composto dai redditi dei soggetti fiscalmente a carico, anche con residenza diversa.
Esistono dei casi particolari:
- i coniugi che vivono in una residenza diversa fanno parte sempre dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE; lo stesso vale per i coniugi separati, ma conviventi;
- i coniugi separati e non conviventi non fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- i figli che convivono con i nonni rientrano nel nucleo familiare dei nonni se sono fiscalmente a loro carico. Ma se sono a carico dei genitori, rientrano nel loro nucleo familiare, anche se vivono con i nonni;
- i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo familiare dei genitori se sono a loro carico ai fini IRPEF, non sono sposati e non hanno dei figli.
Nucleo familiare di una persona sola: assegni familiari
Per ciò che riguarda gli assegni familiari, il nucleo familiare è composto da:
- richiedente (lavoratore dipendente, subordinato o parasubordinato, pensionato da lavoro dipendente);
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
- figli di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla Asl o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali);
- figli adottivi ed affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge nonché i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati (di età inferiore ai 18 anni);
- figli maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
- nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se (cumulativamente) impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
Per risalire all’importo dell’assegno familiare dovrà essere calcolato il reddito totale di tutti i componenti del nucleo familiare percepito nell’anno solare, precedente il 1° luglio di ogni anno.
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