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Bonus pubblicità 2023: chi può averlo e come

Prende il via il periodo utile a richiedere il bonus pubblicità 2023, ecco come fare.

Valerio Pisaniello è un saggista esperto di welfare.
Conoscilo meglio

7' di lettura

È iniziato il periodo utile a richiedere il bonus pubblicità 2023, l’agevolazione a favore di imprese e Partite Iva per il recupero di parte degli investimenti pubblicitari (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unicoLeggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

INDICE

Bonus pubblicità 2023: linee generali  

L’agevolazione è in favore di imprese e Partite Iva per il recupero di parte degli investimenti pubblicitari.

Per accedervi occorrerà fare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 9 febbraio.

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Come richiedere il bonus pubblicità 2023?

Nella propria area personale si dovrà seguire il percorso Servizi – Agevolazioni – Comunicazione Credito di imposta per investimenti pubblicitari. Possono partecipare sia le imprese che i lavoratori autonomi con Partita Iva, ma anche gli enti non commerciali.

Bonus pubblicità 2023: di cosa si tratta

Il bonus è stato istituito nel 2018 e consiste in un credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. 

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma negli anni 2021 e 2022 il regime è cambiato a causa della pandemia ed il credito d’imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati , non più quindi solo sul valore incrementale. Il regime ordinario sarà ripristinato dall’anno 2023 solo per gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, dal 9 gennaio al 9 febbraio di ogni anno. Occorrerà presentare prima la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” e poi la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Bonus pubblicità 2023: a quanto ammonta

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti.

Ma negli anni 2021 e 2022 il regime è cambiato ed il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Viene meno quindi il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Bonus pubblicità 2023: come richiederlo

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, inviando prima la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, e poi la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Questa attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 9 gennaio al 9 febbraio di ogni anno.

Le istanze possono essere trasmesse attraverso il  sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “Servizi per”, voce “Comunicare” nell’area riservata cui si accede con le  credenziali personali.

L’ammontare del credito d’imposta fruibile verrà stabilito con provvedimento del Dipartimento; il bonus sarà utilizzabile  in compensazione mediante il modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità 2023: disciplina del credito d’imposta pubblicità 2023

Come visto in precedenza, a partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).

Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati su quelli iscritti: 

  • presso il competente Tribunale, ovvero 
  • presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; 
  • volantini cartacei periodici; 
  • pubblicità 
  • su cartellonistica, 
  • su vetture o apparecchiature, 
  • mediante affissioni e display, 
  • su schermi di sale cinematografiche, 
  • tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.
Bonus pubblicità 2023
Bonus pubblicità 2023: nella foto tante insegne pubblicitarie

Bisogna considerare che, ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.

La norma attuativa del credito prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria  trova quindi applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che: 

  • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e 
  • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, 

alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.

 Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

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