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Bonus 600 euro, la domanda all’Inps fino al 3 giugno. Chi ha diritto e come fare

Possono presentare la domanda i lavoratori che non l'hanno già fatto e la categorie che erano state escluse nel precedente decreto

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5' di lettura

C’è ancora tempo. L‘indennità di 600 euro destinata ai lavoratori autonomi per aprile sarà versata dall’Inps senza la necessità di presentare una nuova domanda. Tutti gli altri, e in particolare chi non l’ha chiesta a marzo e per quelle categorie che erano state escluse dal decreto Cura Italia per poi essere inserite nel decreto Rilancio, potranno invece presentare la domanda entro il tre giugno.

L’importo sarà erogato dall’Inps. Sono inseriti anche gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacoli (che abbiano almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019). I lavoratori dello spettacolo devono presentare domanda all’Inps entro il 3 giugno.

COS’E’ IL DECRETO BILANCIO

Il decreto-legge del 19 maggio 2020, numero 34 (decreto Rilancio) ha introdotto la cumulabilità tra le misure di sostegno al reddito legate all’emergenza coronavirus con l’assegno ordinario di invalidità.

La cumulabilità, secondo quanto previsto dalla normativa, riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro, di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia.
E quindi: chi ha avuto la domanda respinta potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità Covid-19 di marzo, inoltre, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio).

A CHI E’ RIVOLTO

Le cinque indennità previste dal decreto legge 18/2020 hanno diverse platee di beneficiari.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18).

A questa indennità possono accedere:

i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;

i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A questa indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani;

Commercianti;

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A questa indennità possono accedere i lavoratori che hanno la qualifica di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A questa indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato che nell’anno 2019 abbiano almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A questa indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto, sempre nel 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro.

COME FUNZIONA

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

Per accedere all’indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Il comma 2 dell’articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità venga erogata dall’INPS.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

Per accedere all’indennità i lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria, non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 dell’articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Per accedere all’indennità i lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L’indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.

Il comma 2 dell’articolo 29 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Indennità lavoratori agricoli

L’indennità ai lavoratori agricoli è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020, dall’Inps.

Indennità lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L’indennità per i lavoratori dello spettacolo è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità. Il comma 2 dell’articolo 38 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

I REQUISITI PER PROPORRE LA DOMANDA

Requisiti essenziali per proporre la domanda di accesso le indennità rivolte ai lavoratori indicati sono: non essere titolari di pensione, non essere percettori di reddito o pensione di cittadinanza e non avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I lavoratori che potrebber accedere a queste indennità dovranno presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell’Istituto.

Il tracciato di presentazione delle domande sarà disponibile solo ed esclusivamente dopo l’adeguamento delle procedure informatiche, di cui sarà data opportuna comunicazione con successivo apposito messaggio.

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