Partita Iva comunitaria, a cosa serve e come chiederla, quali sono le differenze, come funziona la fatturazione. (scopri le ultime notizie sul fisco e sulle tasse e poi leggi su Telegram tutte le news sui pagamenti dell’Inps. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp e nel gruppo Facebook. Seguici anche su su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
INDICE
- Cos’è la Partita Iva comunitaria
- Partita Iva comunitaria, come richiederla
- Partita Iva comunitaria, l’elenco Intrastat
- Partita Iva comunitaria, fatture operazioni Intra
- Fatture per cessione di beni
- Fatture per prestazioni di servizi
- Partita Iva comunitaria, come verificare
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La Partita Iva comunitaria è indispensabile per chi ha la necessità di effettuare operazioni commerciali con altri Paesi dell’Unione Europea. In pratica è una sorta di autorizzazione per operare all’estero.
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In questo post oltre a verificare come si apre una Partita Iva comunitaria, vedremo quali sono i vantaggi e come evitare le truffe.
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Cos’è la Partita Iva comunitaria
E dunque, la Partita Iva comunitaria consente di agevolare gli scambi di beni e servizi all’interno dell’Unione Europea. Bisogna però essere iscritti al registro VIES. Solo dopo si è autorizzati a effettuare operazioni commerciali con soggetti che sono residenti in altri Stati dell’Ue.
La Partita Iva comunitaria è sempre preceduta dalla sigla del Paese che l’ha materialmente rilasciata e da un numero di cifre (varia da nazione a nazione).
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Partita Iva comunitaria, come richiederla
Come aprire una partita Iva comunitaria? La prima cosa da fare è compilare il modulo di dichiarazione di inizio di attività d’impresa. Bisogna specificare di voler effettuare delle operazioni all’interno dell’Unione, compilando due moduli:
- modello AA7, quando si tratta di un soggetto diverso dalle persone fisiche;
- modello AA9, quando la richiesta è presentata da lavoratori autonomi, liberi professionisti e ditte individuali.
Presentando uno di questi moduli si viene iscritti al VIES, il registro che contiene tutte le Partite Iva comunitarie. È proprio grazie a quel database che l’Agenzia delle Entrate verifica l’attività dei soggetti iscritti.
Ma non solo: tramite il VIES l’Agenzia riesce a condividere le informazioni con altre amministrazioni finanziarie che operano nell’Unione Europea.
Nel caso il soggetto abbia già una Partita Iva italiana, basta presentare solo l’iscrizione al VIES. Si può fare tutto online, con il portale web dell’Agenzia delle Entrate.
Ma è ovviamente possibile completare la procedura direttamente allo sportello o recandosi da un intermediario abilitato (come il commercialista).
La registrazione della Partita Iva nel registro VIES consente anche di accertare se un determinato numero di Partita Iva è stato autorizzato agli scambi con l’estero. Questa funzione è possibile grazie al collegamento che il VIES ha con i sistemi fiscali degli altri Paesi Europei.
Per effettuare questo controllo è sufficiente andare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, digitare lo Stato Ue e quindi il numero da verificare.
Partita Iva comunitaria, l’elenco Intrastat
La Partita Iva comunitaria ha anche un’altra caratteristica, l’Intrastat (che i contribuenti devono presentare all’Agenzia delle Dogane). Si tratta di un modello all’interno del quale vengono elencate le operazioni avvenute in un determinato periodo tra soggetti che vivono in un altro Stato dell’Unione europea.
Nell’elenco Intrastat sono riportate:
- le cessioni intracomunitarie di beni;
- le prestazioni di servizio;
- gli acquisti intracomunitari effettuati.
La cadenza per la presentazione del modello Intrastat all’Agenzia delle Entrate cambia a seconda di un limite:
- deve essere presentato ogni mese se le operazioni che sono state effettuate nei quattro trimestri precedenti hanno superato i 50.000 euro;
- trimestrale se si opera al di sotto dei 50.000 euro.
Partita Iva comunitaria, fatture operazioni Intra
Le regole per la fatturazione con soggetti residenti in altre nazioni Ue cambiano se si tratta di una cessione di un bene o se invece il riferimento è a una prestazione di servizio.
Vediamo come.
Fatture per cessione di beni
Le cessioni intracomunitarie di beni non sono imponibili IVA. Lo ha stabilito l’articolo 41, comma 1, del decreto legge numero 331 del 1993. In questo caso viene applicato il regime della tassazione a destinazione. Come funziona? In pratica l’IVA deve essere assolta nello Stato Ue dove è destinato il bene.
Gli acquisti di beni intracomunitari hanno rilevanza IVA nel nostro Paese. Per farlo è necessario integrare la fattura di acquisto Ue, deve essere annotata sul registro IVA vendite e sul registro IVA acquisti.
Fatture per prestazioni di servizi
Per le fatture che riguardano prestazioni di servizio, sono possibili due operazioni:
- B2B (business to business): ossia quando la prestazione è stata resa a soggetti passivi Iva di altri Paesi dell’Unione Europea. La fattura sarà emessa senza addebito IVA. Nella fattura è necessario riportare questa dicitura: operazione effettuata ex articolo 7 ter del Dpr numero 633 del 1972;
- B2C (business to consumer): in questo caso la prestazione viene resa verso privati. Bisognerà emettere la fattura con addebito Iva.

Partita Iva comunitaria, come verificare
Come si accerta la validità di una Partita Iva comunitaria? Bisogna usare il servizio dell’Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso:
- verifica Partita Iva >
- verifica partita Iva >
- controllo Partita Iva comunitaria >
- servizio controllo Partite Iva comunitarie.
Ma è anche possibile accertare la validità consultando il sistema elettronico di scambio dati sull’IVA che è raggiungibile sul sito della Commissione Europea, cliccando sul link di verifica Partita IVA comunitaria.
Così sarà possibile non solo verificare la validità della Partita Iva, ma anche le informazioni che sono presenti sull’Anagrafe Tributaria per le attività, la denominazione (o il nome e il cognome) del titolare.
È importante ricordare che senza l’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate non sarà possibile effettuare scambi all’interno dell’Unione Europea.
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