Partite Iva, errori nella dichiarazione: come rimediare. Stanno arrivando a migliaia di contribuenti richieste da parte del Fisco per regolarizzare la dichiarazione dei redditi. - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
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Detto più semplice: l’Agenzia delle Entrate pretende altri soldi perché per queste Partite Iva sono state evidenziate delle differenze tra il volume d’affari che è stato registrato e l’importo delle operazioni che sono state comunicate.
In genere si tratta di errori, versamenti più bassi rispetto a quelli dovuti, omissioni.
Niente panico, si può rimediare: è possibile infatti risolvere la questione versando una sanzione (ridotta). L’importo dipende ovviamente dal tipo di violazione che è stata riscontrata.
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Partite Iva, errori nella dichiarazione: la soluzione
La soluzione la fornisce la stessa Agenzia delle Entrate sul suo sito web. Si chiama ravvedimento operoso. Una misura che consente di ridurre il peso delle sanzioni.
Rispetto a prima il ravvedimento operoso è stato esteso a tutti i contribuenti. In questo modo chi ha versato meno del dovuto (o ha commesso una omissione) può mettersi in regola in modo spontaneo (senza attendere quindi eventuali cartelle di pagamento).
Dovrà versare:
- l’imposta dovuta:
- gli interessi (calcolati dal giorno in cui quel versamenti avrebbe dovuto essere effettuato):
- una sanzione ridotta.
Partite Iva, errori nella dichiarazione: calcolare l’importo
L’Agenzia delle Entrate spiega anche come calcolare questa sanzione:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
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- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
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Partite Iva, errori nella dichiarazione: ritardo entro 90 giorni
Con il decreto legislativo numero 159 del 2015 è stato dimezzato l’importo delle sanzioni per i versamenti che sono stati effettuati entro i 90 giorni di ritardo.
In questi casi la sanzione è stata infatti ridotta dal 30 al 15% (e quindi 1/10 ridotto della metà).
Una riduzione ancora maggiore per i versamenti che hanno un ritardo non superiore ai 15 giorni. La sanzione del 15% viene infatti abbassata a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Partite Iva, errori nella dichiarazione: due modelli
Dopo aver calcolato a quanto ammonta la cifra da versare per regolarizzare la propria posizione, è indispensabile utilizzare i modelli che sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti;
- il modello F23, per l’imposta di registro e altri tributi indiretti.
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