Pensione di invalidità: l’aumento arriverà dal 1 novembre 2020. Dopo che la Circolare n.107 dell’Inps, pubblicata il 23 settembre 2020, ha chiarito a chi spetta l’incremento dell’importo fino a 651,51 euro. La maggiorazione dell’indennità è riservata a chi è inabile al 100 % e rispetta i requisiti di reddito previsti dalla norma.
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Indice:- A chi spetta l’aumento
- Gli invalidi civili: chi sono
- Requisiti
- Cosa rientra nel calcolo del reddito
- Cosa non rientra nel calcolo del reddito
- Chi non deve fare domanda
- Chi deve fare domanda
- Calcolo dell’importo
- Legge 104: alcune agevolazioni
- Bonus e guide utili
Pensione invalidità civile: a chi spetta l’aumento
La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha esteso il beneficio dell’aumento della pensione agli invalidi civili totali maggiorenni (che hanno più di diciotto anni) che rispettano alcuni requisiti di reddito. Fra i beneficiari rientrano i ciechi civili assoluti, i sordi e i titolari di pensione di inabilità come stabilito dalla legge n. 222/1984
La sentenza ha bocciato il vecchio importo, ritenendolo insufficiente a garantire un trattamento di vita dignitoso a chi è affetto da handicap fisico o psichico.

Gli invalidi civili: chi sono?
Si definiscono invalidi civili quei cittadini tra i 18 e i 65 anni con minorazioni congenite o acquisite. Rientrano in questa categoria anche gli irregolari psichici e chi ha insufficienze mentali legate a difetti sensoriali e funzionali, che determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 33%.
Queste patologie devono essere certificate da una apposita commissione dell’Inps. Rientra, in questa categoria, chi ha meno di 18 anni o più di 65 anni non autosufficienti a causa di patologie accertate e assimilabili a una invalidità al 100%.
Requisiti
Per ricevere l’aumento delle tredici mensilità, detto anche “incremento al milione”, i titolari di pensione di inabilità civile al 100% (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:
a) il beneficiario non coniugato (non sposato) deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se con l’aumento riservato a uno dei due coniugi, si supera il limite complessivo di reddito per la coppia, non viene riconosciuto nulla all’altro coniuge.
Se, invece, al beneficio ne hanno diritto entrambi, l’aumento della pensione di marito o moglie concorre comunque al calcolo complessivo dei redditi.
Cosa rientra nel calcolo del reddito
Nel calcolo rientrano i redditi di qualsiasi natura, ossia quelli assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Cosa non rientra nel calcolo del reddito
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Chi non deve fare domanda
Non devono fare domanda gli invalidi civili totali, i ciechi civili assoluti e i sordi che ne abbiano diritto. Per loro, infatti, l’aumento viene riconosciuto d’ufficio (in automatico) dall’Inps sulla base della documentazione disponibile.
Chi deve fare domanda
Devono fare domanda, per ricevere l’aumento dell’importo, gli invalidi che risultano titolari di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984). La richiesta va inoltrata telematicamente (online) sul sito Inps, o attraverso intermediari come Caf e patronati, entro il 9 di ottobre per avere l’incremento con decorrenza del 1 ottobre 2020.
Calcolo dell’importo
I giudici hanno stabilito che i 285,66 euro per il trattamento pensionistico fossero “manifestamente inadeguati a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere”. Di fatto violano il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Inoltre la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38, co. 4, della L. n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a 18 anni”. Il requisito dell’età è stato di fatto ritenuto irragionevole dai giudici e discriminatorio.
L’assegno erogato a titolo di pensione di invalidità passerà da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità.
Legge 104: alcune agevolazioni
Non solo trattamenti pensionistici più alti. La Legge 104 prevede diverse agevolazioni previste per i disabili riguardano numerosi ambiti. A partire da quello fiscale: per ogni figlio portatore di handicap, per esempio, spetta una detrazione Irpef pari a 1.620 euro fino a 3 anni di età e una detrazione di 1.350 euro dai tre anni in avanti.
Con tre figli a carico, queste cifre salgono di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Da segnalare, però, che le detrazioni per i figli portatori di handicap a carico diminuiscono al crescere del reddito e si annullano quando questo arriva a 95mila euro. (Qui puoi approfondire le agevolazioni che spettano con la legge 104) (Qui l’approfondimento sulle detrazioni Irpef per chi ha figli disabili)
Bonus e guide utili
Di seguito una serie di bonus e guide utili scelte su TheWam.net. Buona lettura.
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