Pensione lavoratori stranieri. I lavoratori stranieri che hanno maturato i requisiti per la pensione in Italia hanno un diritto uguale a quello di qualsiasi lavoratore italiano o dell’Unione Europea.
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Ne hanno diritto anche i lavoratori extracomunitari una volta che sono ritornati nel loro Paese di origine: i contributi versati non saranno persi. Si applicano le stesse regole valide per i lavoratori italiani. Anzi, in questo caso, al raggiungimento dell’età pensionabile si può ricevere l’assegno anche senza aver raggiunto i venti anni di contributi (dopo spiegheremo il perché).
Pensione lavoratori stranieri, contributi necessari
Ecco gli anni di contributi che sono necessari ai lavoratori extracomunitari una volta che è stata raggiunta l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi):
- stranieri comunitari, extracomunitari ed extracomunitari rimpatriati: 20 anni di contributi Sia con il sistema misto – retributivo e contributivo – sia solo contributivo (cioè il calcolo è solo in base ai contributi versati);
- stranieri comunitari ed extracomunitari soggetti al calcolo solo contributivo (quindi hanno iniziato a versare i contributi dopo il 1996): 20 anni di contributi, il che equivale a 680 euro mensili (1 volta e mezzo in più di un assegno sociale;
- se non si raggiungono i 20 anni di contributi, si ottiene la pensione a 71 anni, con un minimo di 5 anni di contributi versati;
- per gli stranieri extracomunitari rimpatriati e soggetti al calcolo solo contributivo non c’è l’obbligo dei venti anni di contributo, ne bastano cinque.
Il numero minimo di contributi è stato eliminato per gli stranieri rimpatriati dopo che la legge Bossi Fini ha escluso la facoltà per il lavoratore straniero che decide di rimpatriare di chiedere la restituzione dei contributi pagati.

I lavoratori stranieri non hanno più questa possibilità, ma in compenso possono ottenere l’assegno pensionistico anche senza i venti anni minimi di contributi, ma sempre al raggiungimento dell’età per riscuotere la pensione di vecchiaia.
Pensione lavoratori stranieri rimpatriati
Ma vediamo nel dettaglio come funziona l’assegno di pensione per lavoratori stranieri che hanno un contratto diverso da quello stagionale.
La prima cosa: i lavoratori stranieri conservano tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia, hanno la possibilità di accedere a questi diritti anche se non esistono degli accordi di reciprocità con il Paese di origine.
A chi è rivolto
Questo trattamento pensionistico è rivolto a quei lavoratori stranieri che hanno versato i contributi in Italia e che sono ritornati per sempre nel loro Paese.
Funziona così
Se la pensione di vecchiaia viene calcolata con il sistema contributivo (quindi per chi è stato assunto dopo il primo gennaio del 1966), in caso di rimpatrio, si può intascare l’assegno di vecchiaia al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età (sia uomini, sia donne), anche se si hanno meno di venti anni di contributi.

Se invece la pensione viene calcolata con il sistema retributivo o misto (quindi per chi è stato assunto prima del 1996), la pensione di vecchiaia sarà versata dopo i 66 anni e 7 mesi (questo limite si adegua di anno in anno con le speranze di vita), sia per le donne sia per gli uomini con venti anni di contribuzione.
In caso di morte, avvenuta dopo il 66esimo anno di età, la pensione spetta ai superstiti nel caso sussistano le condizioni previste per tutti i lavoratori.
Domanda per la pensione lavoratori stranieri rimpatriati
La domanda per la pensione di vecchiaia e quella per i superstiti deve essere presentata con il modulo AP 50, da indirizzare alla Direzione provinciale Inps di Perugia, in via Canali, 5 – 06122 Perugia.
Il modulo può essere trasmesso online o scaricato in formato pdf e inviato direttamente dall’interessato o tramite un patronato.
Il lavoratore rientrato nel suo Paese di origine extracomunitario può fare la domanda online. Subito dopo dovrà inviare la documentazione all’Inps via posta e indicare tutti i dati relativi alla sua residenza.
Se invece il lavoratore straniero definitivamente rimpatriato non è in possesso di credenziali potrà presentare la domanda tramite il consolato italiano che si trova nella zona dove risiede.
Queste procedure, è chiaro, si riferiscono ai cittadini stranieri che hanno la cittadinanza in Paesi che non hanno una convezione internazionale in materia di sicurezza sociale sottoscritta dall’Italia.
I Paesi convenzionati con l’Italia
Questi sono i Paesi extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
- Argentina
- Australia
- Brasile
- Canada e Quebec
- Israele
- Isole del Canale e Isola di Man
- Messico (solo pagamento pensioni in Italia)
- Paesi dell’ex-Jugoslavia*
- Principato di Monaco
- Repubblica di Capo Verde
- Repubblica di Corea (solo distacco)
- Repubblica di San Marino
- Santa Sede
- Tunisia
- Turchia
- Uruguay
- USA (Stati Uniti d’America)
- Venezuela
- *I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono:
- Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
- Repubblica del Kosovo
- Repubblica di Macedonia
- Repubblica di Montenegro
- Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma)
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