Pensione minima con coniuge a carico: come funziona

Pensione minima con coniuge a carico: come funziona e quali sono i requisiti reddituali da rispettare? Scoprilo in questo approfondimento.

Carmine Roca è un giornalista esperto in pensioni e fisco.
Conoscilo meglio

4' di lettura

Come si calcola l’importo della pensione minima con coniuge a carico? Come cambiano i requisiti? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sulle pensioni e sulla previdenza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Indice

Pensione minima con coniuge a carico

L’integrazione al trattamento minimo, meglio nota come pensione minima, è stata introdotta nel 1983, con l’articolo 6 della legge numero 638.

I pensionati con un assegno pensionistico al di sotto di una soglia stabilita anno per anno, hanno diritto a un’integrazione fino a raggiungere il limite fissato dalla legge.

Nel 2023 il limite minimo è di 562,63 euro al mese, per 13 mensilità. A chi non ha compiuto 75 anni di età spetta un bonus di circa 8 euro (571 euro al mese di pensione); a chi ha già compiuto 75 anni l’assegno verrà integrato fino ad arrivare a 597 euro al mese.

Per poter ottenere l’integrazione al minimo è necessario essere titolari di una pensione e soddisfare i requisiti reddituali, aggiornati ogni anno.

Il limite di reddito personale da non superare per avere diritto all’integrazione al minimo in misura piena è 7.314,19 euro. Con un reddito personale compreso tra 7.314,19 euro e 14.628,38 euro spetta un’integrazione in misura parziale, il cui ammontare è stabilito dalla differenza dal reddito annuo massimo e il reddito del pensionato.

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Pensione minima con coniuge a carico: le differenze

Ma se il pensionato ha il coniuge a carico la situazione si fa un po’ più complessa. Bisogna, prima di tutto, distinguere tra le pensioni con decorrenza precedente al 1994 e quelle maturate a partire dal 1994.

Se la pensione è stata maturata prima del 1994, allora i redditi coniugali sono irrilevanti ai fini dell’ottenimento dell’integrazione al trattamento minimo.

Tutto cambia, invece, se la pensione ha decorrenza a partire dal 1994. L’integrazione è concessa se vengono soddisfatti questi due requisiti:

  • il reddito personale annuo del pensionato non deve essere di importo superiore a 14.628,38 euro;
  • i redditi coniugali annui non devono essere di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo. Quindi, nel 2023, inferiori a 29.256,76 euro.

Se la pensione ha avuto decorrenza nel 1994, il requisito da soddisfare è un reddito coniugale non superiore a 5 volte il trattamento minimo: nel 2023, inferiore a 36.570,95 euro.

Oltre questi limiti non spetta alcuna integrazione al minimo, né in misura piena, né in misura ridotta.

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Pensione minima con coniuge a carico: come si calcola l’importo?

Come si calcola la pensione minima con coniuge a carico? Si prende come riferimento l’importo minore tra il limite massimo di reddito personale e quello conseguito e il limite di reddito coniugale e quello conseguito.

Per fare un esempio: se il pensionato ha un reddito personale di 9.000 euro l’anno e un reddito coniugale di 26.000 euro l’anno, l’integrazione spettante viene calcolata tenendo in considerazione il valore massimo di reddito coniugale (29.256,76 euro) e il reddito coniugale (26.000).

Quindi, sottraendo 23.000 euro da 29.256,76 euro, avremo l’importo dell’integrazione spettante: 3.256,76 euro l’anno, pari a 250,52 euro al mese.

Pensione minima con coniuge a carico: su quali pensioni spetta?

Possono essere integrate al minimo tutte le prestazioni previdenziali dirette e indirette (quindi anche la pensione ai superstiti) erogate:

  • dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • dai fondi speciali per i lavoratori autonomi;
  • dai fondi esclusivi e sostitutivi dell’AGO (tranne la pensione supplementare).

L’integrazione al minimo spetta anche sull’Assegno ordinario di invalidità e nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici.

La pensione minima non spetta, invece, sulle pensioni liquidate con le regole del sistema contributivo, vale a dire per chi ha maturato pensioni con contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996. Ne è un esempio la pensione di vecchiaia contributiva.

La pensione con Opzione Donna, invece, seppure calcolata con il sistema contributivo, è integrabile al minimo, poiché la limitazione della legge è riservata soltanto alle regole di calcolo, come stabilito dal messaggio dell’INPS numero 219, del 2013.

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