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Pensioni, tutte le maggiorazioni contributive

Maggiorazioni contributive sulle pensioni: cosa sono e a chi spettano? Ecco una panoramica su quelle previste dal nostro ordinamento.

Carmine Roca è un giornalista esperto in pensioni e fisco.
Conoscilo meglio

8' di lettura

Cosa sono le maggiorazioni contributive sulle pensioni e a chi spettano? In questo articolo elencheremo quelle ancora attive (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sulle pensioni e sulla previdenza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Indice

Maggiorazioni contributive: cosa sono?

I lavoratori invalidi o chi svolge attività lavorative in particolari contesti rischiosi o faticosi hanno diritto al potenziamento della copertura assicurativa: le cosiddette maggiorazioni contributive.

Come funzionano? I contributi maturati in questi periodi vengono moltiplicati per coefficienti di maggiorazione sviluppando un’anzianità contributiva convenzionale che va a sommarsi all’anzianità contributiva effettiva ed è utile sia per il diritto alla pensione che, in alcuni casi, alla sua misura.

Lo Stato, dunque, riconosce un surplus contributivo a chi svolge attività lavorative in particolari contesti o condizioni di salute, tali da meritare maggiori tutele rispetto alle altre tipologie di lavoratori.

Grazie all’anzianità contributiva convenzionale, il lavoratore tutelato ha la possibilità di accedere prima alla pensione incrementando (nei casi previsti) il valore del trattamento in quiescenza.

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Maggiorazioni contributive: 10 anni alle vittime di terrorismo

Abbiamo visto cosa sono le maggiorazioni contributive sulle pensioni e perché spettano in particolari condizioni fisiche o lavorative.

Iniziamo, ora, ad elencarvi quelle attualmente previste dal nostro ordinamento, a partire dall’ultima introdotta: le maggiorazioni contributive riconosciute alle vittime di atti di terrorismo, che abbiano subito un’invalidità permanente, a prescindere dall’entità e dal grado.

La legge 206 del 2004 riconosce una maggiorazione contributiva di 10 anni, utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, l’importo dell’assegno e il TFR (e altri trattamenti equipollenti).

La maggiorazione non spetta soltanto alle vittime di terrorismo, lavoratori dipendenti o autonomi, ma anche ai loro familiari (coniuge o figli, anche se maggiorenni). In caso di mancanza di coniuge o figli, l’agevolazione contributiva spetta ai genitori della vittima di terrorismo.

Inoltre, ai pensionati per inabilità viene riconosciuta una maggiorazione contributiva pari al periodo mancante alla data in cui compirà l’età pensionabile.

Maggiorazioni contributive: 6 mesi di maggiorazioni

Per lo svolgimento di determinate professioni, particolarmente usuranti e pericolose (vedi l’esposizione all’amianto, oppure sulle navi militari o mercantili oppure svolto in zone di guerra), spettano 6 mesi di maggiorazioni contributive per ogni anno di lavoro svolto.

Ecco l’elenco completo delle professioni tutelate dallo Stato:

  • esposizione ad amianto, sino al 1° ottobre 2004, e malattia professionale da amianto (anche ai dipendenti non iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio prestato o bordo di navi militari dell’Esercito e dell’Aeronautica, per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • lavoro svolto da persone in minore età soggette al sistema di calcolo interamente contributivo; questa maggiorazione può essere riconosciuta anche ai dipendenti non iscritti alla Cassa Stato ed ai lavoratori autonomi;
  • navigazione mercantile (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per i primi 2 anni di servizio; la maggiorazione è di 1/3 per gli anni successivi (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio prestato dal personale dell’amministrazione degli Affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate (compreso il periodo di viaggio); per le residenze fortemente disagiate la maggiorazione è pari a ¾ del periodo (ai dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero, per i primi 2 anni; la maggiorazione è pari a 1/3 per gli anni successivi (ai dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio, per i primi 2 anni; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
  • servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate e particolarmente disagiate; per le zone fortemente disagiate la maggiorazione è pari a ¾ del periodo (ai dipendenti iscritti alla Cassa Stato).

Maggiorazioni contributive: 4 mesi di maggiorazioni

Altre tipologie di maggiorazioni contributive sono quelle calcolate su 1/3 del periodo di servizio prestato.

Ad esempio, lo Stato riconosce 4 mesi di contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro svolto ai lavoratori dipendenti non vedenti (legge 120 del 1991).

Oltre ai lavoratori non vedenti, le maggiorazioni contributive di 4 mesi spettano per:

  • servizio prestato a bordo di navi (anche in riserva) dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza., dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari (maggiorazione riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio di volo (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per gli anni successivi al primo (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da porte del personale dell’Azienda di Stato per i servizi di telefonia (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio, per gli anni successivi al secondo (ai soli iscritti alla Cassa Stato);
  • imbarco su mezzi di superficie e sommergibili (ai soli iscritti alla Cassa Stato);
  • controllo spazio aereo di I, Il e III livello (ai soli iscritti alla Cassa Stato).

Maggiorazioni contributive: 3 mesi di maggiorazioni

Hanno diritto a 3 mesi di maggiorazioni contributive per ogni anno di lavoro svolto, questi lavoratori:

  • operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici (ai soli lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • lavoratori esposti ad amianto, dal 1° ottobre 2004 (a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, articolo 47 della legge 269 del 2003).
Maggiorazioni contributive
Maggiorazioni contributive: in foto alcune banconote di euro, una lente di ingrandimento e una calcolatrice.

Maggiorazioni contributive: 1/5 del periodo prestato

Nell’elenco delle maggiorazioni contributive di 1/5 del periodo prestato figurano, tra le altre, quelle riconosciute ai lavoratori impiegati in sottosuolo in miniere, cave o torbiere, che hanno cessato l’attività.

L’articolo 18 della legge 153 del 1969 riconosce – su domanda – a questa categoria di lavoratori, in possesso di almeno 15 anni di contributi, anche discontinui, maturati nelle condizioni di cui sopra, una maggiorazione contributiva per un periodo massimo di 5 anni.

Oltre ai lavoratori impiegati in miniere, cave e torbiere, hanno diritto a questa tipologia di maggiorazione contributiva anche:

  • servizio prestato o bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • percezione dell’indennità per servizio d’istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato);
  • impiego operativo per reparti di truppe alpine (ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato).

Maggiorazioni contributive agli invalidi e alle madri lavoratrici

Tra le maggiorazioni contributive più conosciute ci sono quelle spettanti ai lavoratori invalidi o sordomuti.

Si tratta di 2 mesi di contribuzione aggiuntiva, su ogni anno di lavoro svolto da lavoratori invalidi, dipendenti pubblici o privati (quindi non autonomi) con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%.

Infine, lo Stato riconosce una maggiorazione contributiva alle lavoratrici madri che hanno versato il primo contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, rientranti nel sistema di calcolo contributivo.

La maggiorazione (non è un accredito di contributi figurativi) è di 4 mesi per ogni figlio avuto, fino a un massimo di 12 mesi.

La lavoratrice madre può, in alternativa, richiedere e ottenere un assegno di importo più alto tramite la maggiorazione del coefficiente di trasformazione, in caso di uno o due figli avuti (un anno) o di tre o più figli avuti (due anni).

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