Il permesso di soggiorno sarà rilasciato ai cittadini stranieri anche se non c’è un nuovo datore di lavoro disposto ad assumerli. La decisione del ministero dell’Interno è legata naturalmente all’emergenza Covid che ha reso assai più complessa l’emersione dal lavoro nero di tanti cittadini immigrati nel nostro Paese.
L’emergenza sanitaria ha causato anche un altro problema: sono state inviate molte pratiche per la regolarizzazione, e non è stato possibile – anche per la pandemia – valutare tutte le istanze. Anzi.
E quindi (questo è il punto importante): il permesso potrà essere concesso anche se non c’è un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore.
La circolare del ministero che rende nota questa disposizione è la numero 3625/2021 dell’11 maggio.

Le due procedure
La circolare fornisce dei chiarimenti sull’ultima sanatoria, quella del 15 agosto scorso.
Due sono le procedure previste.
La prima riguarda l’emersione dei rapporti di lavoro, per italiani e stranieri, presenti nel nostro Paese prima dell’8 marzo 2020.
La seconda è invece dedicata alle questioni che riguardano il permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri presenti in Italia con un titolo scaduto il 31 ottobre 2019.
Ricordiamo che le sanatorie sono state attivate in questi settori:
- agricoltura
- allevamento
- zootecnia
- pesca e acquacoltura e attività commesse
- assistenza alla persona
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
Chi ha perso il lavoro durante l’attesa
Vediamo nel dettaglio a cosa si riferiscono i chiarimenti del ministero dell’Interno.
Riguardano in particolare quei cittadini che hanno presentato la procedura di emersione dichiarando l‘esistenza di un rapporto di lavoro che è terminato nell’attesa della convocazione allo sportello unico.
Diciamolo in modo più semplice: se un cittadino straniero ha presentato la domanda ma nell’attesa di essere convocato ha perso il lavoro.
Come era prima
C’era una nota del ministero (numero 3020/2021), che faceva riferimento ai soli lavori del settore agricolo, e che consentiva di avviare la procedura di emersione solo se il datore di lavoro avesse manifestato la volontà di prorogare il precedente rapporto di lavoro o di voler nuovamente assumere il lavoratore.
La procedura sarebbe andata avanti anche se ad assumere il cittadino straniero fosse stato un altro datore di lavoro. In questo caso non ci sarebbe stato alcun problema a sottoscrivere il permesso di soggiorno.
Permessi di soggiorno 2021: proroga scadenza. News Inps
Nella vecchia circolare si precisava che in caso contrario, se il cittadino straniero restava senza occupazione, non sarebbe stato possibile per il lavoratore ottenere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Cosa è cambiato
La nuova circolare del ministero è molto più favorevole e meno severa nei confronti dei lavoratori stranieri che sono in attesa del permesso di soggiorno.
Prima cosa: la possibilità che subentri un nuovo datore di lavoro è stata estesa anche per i rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona. Per intenderci, colf e badanti.
Il subentro di un altro datore di lavoro sarà possibile anche se la fine del rapporto di lavoro precedente non è cessato per causa di forza maggiore, come per esempio con la morte dell’assistito.
C’è poi la parte che riguarda il permesso di soggiorno per attesa occupazione. In via eccezionale il ministero dell’Interno dispone che sia concesso anche se non c’è un nuovo datore di lavoro disponibile.
Il motivo è ribadito nel documento: «In considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione».

Nuova convocazione allo sportello unico
Sarà comunque necessaria la convocazione allo sportello unico sia del datore di lavoro che aveva presentato la domanda di emersione, sia del lavoratore.
La presenza è indispensabile per perfezionale la procedura del contratto che è relativo al rapporto di lavoro cessato.
Ci spieghiamo meglio: datore di lavoro e cittadino straniero dovranno comunque dimostrare sia la validità della domanda di emersione, sia la fine del rapporto di lavoro (avvenuta nell’attesa della prima convocazione).