I pignoramenti possono essere oggi più semplici per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in particolare quelli sui conti correnti. Ma ci sono anche dei limiti, vincoli che non possono essere in alcun modo superati. In questo caso sono a tutela dei debitori.
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Questo limiti sono più stringenti per l’Agenzia delle Entrate, non per i privati, che possono invece agire con maggiore facilità, anche per recuperare crediti di importi non rilevanti.
Ma vediamoli questi limiti, quelli oltre i quali non è possibile dare seguito a un pignoramento.
Pignoramenti: limiti prima casa
La prima casa è al sicuro dai pignoramenti. Ma solo per i debiti che deve riscuotere l’Agenzia delle Entrate.
I privati possono agire senza problemi. Ma non solo: il pignoramento dell’immobile può essere disposto, come accennato, anche per importi non elevati.
In pratica, se il creditore è un privato, si rischia di vedere la propria abitazione all’asta anche per un debito, per dire, di 10.000 euro.
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Pignoramenti: quando si escludono i limiti
I limiti per l’Agenzia delle Entrate non si applicano in questi casi:
- se l’abitazione è inserita nelle categorie di lusso (A1, A8 e A9);
- se il debitore non è residente nell’immobile;
- se l’immobile non è adibito a civile abitazione;
- se il debitore possiede altri immobili (o quote di immobili).
Pignoramenti: altre condizioni
Se viene meno uno di questi requisiti l’Agenzia delle Entrate può portare avanti i pignoramenti. Ma solo a queste condizioni:
- la casa deve essere stata prima ipotecata (almeno da 6 mesi);
- il debito con il fisco sia superiore a 120.000 euro;
- il patrimonio immobiliare deve essere superiore a 120.000 euro.
Pignoramenti: stipendio
Un’altra tipologia di pignoramenti molto diffusa è quella sullo stipendio, che non può superare il quinto dell’importo netto.
In caso di pignoramenti precedenti del quinto, il secondo creditore entra in gioco dopo che si è estinto il primo debito.
Ma se i debiti appartengono a classi diverse è possibile il pignoramento del doppio quinto.
Le classi di debito sono queste:
- crediti alimentari;
- crediti fiscali;
- altri crediti.

Pignoramenti: stipendio, altri limiti
Quando il pignoramento dello stipendio si verifica dopo che è stato depositato sul conto corrente, intervengono altri limiti:
quelle somme possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (nel 2021 la cifra è di 1381,26 euro). Esempio: se su un conto sono stati depositati 2000 euro è possibile pignorare solo 613,74 (2000 – 1381,26);
gli stipendi versati dopo dal datore di lavoro possono essere pignorati solo di un quinto e fino a quando il debito non viene azzerato.
Questo per i privati.
Per l’Agenzia delle Entrate il limite per i pignoramenti può non essere ancorato al quinto, ma all’entità dello stipendio.
Con questa progressione:
- stipendio fino a 2.500 euro: pignoramenti massimo per un decimo;
- stipendio da 2.500 euro fino a 5.000 euro: pignoramenti massimo di un settimo;
- stipendi oltre 5.000 euro: pignoramenti di massimo un quinto.
Pignoramenti: pensioni
I pignoramenti sulle pensioni seguono lo stesso criterio che vale per gli stipendi.
Ma con una aggiunta ulteriore: il quinto pignorabile deve essere calcolato sottraendo quello che viene definito il minimo vitale, che equivale a una volta e mezzo l’assegno sociale (e quindi: 690,42 euro).
E quindi:
se una pensione ammonta a 1.200 euro, bisogna sottrarre l’assegno sociale (1.200 – 690,42), e restano 509,58 euro. Il quinto pignorabile è su quella cifra, e quindi di 101,92 euro.
Questo per i privati.
Pignoramenti: beni mobili
Per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si utilizza lo stesso criterio degli stipendi, e quindi la quota pignorabile è agganciata all’entità della pensione.
Se non ci sono stipendi, conti correnti, pensioni o immobili da pignorare, il creditore può procedere con i beni mobili.
Ma non tutti possono finire all’asta.
Sono esclusi infatti, tra gli altri, la fede nuziale, gli animali da compagnia, i vestiti, la biancheria, i letti, il tavolo da pranzo (con le sedie), le stufe, la cucina, la lavatrice, e così via.
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