Come avviene il pignoramento del coniuge in comune dei beni? O meglio: se nella coppia, che è in comunione dei beni, uno dei due ha contratto debiti, il peso e il rischio di pignoramento ricade sull’altro? E se sì, si può fare qualcosa per evitare l’esproprio totale?
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Rispondiamo subito alla prima domanda, che è anche la più semplice. Quando marito e moglie sono in comunione dei beni condividono tutto, crediti e debiti. E se uno dei due non paga i debiti il pignoramento colpisce tutti i beni posseduti dai coniugi.
Pignoramento del coniuge in comunione dei beni: la Cassazione
Sulla questione la giurisprudenza è concorde. Come conferma anche la sentenza della Cassazione numero 20845, emessa il 21 luglio del 2018 (ma ce ne sono anche successive, come quella emessa nel 2021 dai magistrati del tribunale di Agrigento). I giudici dell’alta corte hanno infatti stabilito che per i debiti contratti dal marito o dalla moglie, in comunione dei beni, è legittimo privare del bene detenuto in comunione legale entrambi i coniugi.
Il pignoramento del coniuge in comunione dei beni è possibile (o inevitabile), anche se a indebitarsi è il partner. E pure se quei debiti sono stati contratti all’insaputa del coniuge.
E quindi: se il marito o la moglie sono del tutto ignari di quel debito, l’immobile in comunione dei beni può essere pignorato e venduto all’asta.
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Pignoramento del coniuge in comunione dei beni: la procedura
Nel caso in questione (prima della Cassazione si era pronunciata la Corte d’Appello di Napoli), era in sintesi accaduto questo:
- c’è stato il pignoramento dell’abitazione nei confronti del coniuge che ha contratto il debito;
- come da prassi è stata avviata l’istanza di vendita dell’immobile pignorato;
- autorizzata la vendita dell’immobile;
- vendita all’asta giudiziale dell’immobile, è stata quindi ceduta anche la quota che era in regime di comunione dei beni e apparteneva al coniuge che non aveva contratto il debito.
Pignoramento del coniuge in comunione dei beni: alla vendita il 50%
Quindi in pratica, anche se il debitore era uno soltanto, l’immobile è stato venduto per intero (e non solo del 50%). E questo anche se l’altro coniuge aveva dimostrato di essere in regola con i pagamenti.
L’espropriazione totale dell’immobile avrebbe potuto essere evitata, ma doveva essere indicata la quota con la quale si stabiliva la proprietà in parti distinte tra i due coniugi.
E quindi, il coniuge senza debiti, perde tutto? Non proprio. Dalla cessione dell’immobile avrà infatti diritto alla metà dell’importo lordo che è stato ricavato dalla vendita del bene.
Non è dunque possibile far scattare durante il procedimento la divisione endoesecutiva. Di cosa si tratta? Della divisione del bene per far cessare, già durante la fase dell’espropriazione, la comunione legale dei beni.
Pignoramento del coniuge in comunione dei beni: immobile per intero
Pignoramento del coniuge in comunione dei beni. Come abbiamo visto, anche se i debiti gravano tutti su un solo coniuge, l’immobile in comunione dei beni potrà comunque essere messo all’asta. Il coniuge che non si è indebitato potrà poi ricevere il 50% che è stato intascato dalla vendita dell’immobile.
Le spese della procedura saranno solo a carico del debitore.
Una situazione molto delicata dunque quella del coniuge che non ha nulla a che fare con il debito contratto dal partner. Difficile infatti, se non impossibile, evitare il pignoramento dell’immobile, che in molti casi potrebbe essere la casa dove si abita.
In pratica, per la Cassazione, chi è proprietario del 50% di un immobile lo è per intero. Può solo aspettare che il bene venga venduto per ricevere il 50% del ricavato.

Pignoramento del coniuge in comunione dei beni: il conto cointestato
Non funziona dunque come per il conto corrente cointestato. In quel caso il pignoramento del conto corrente può essere fatto solo sul 50% del deposito e non sull’intera cifra, che per metà, appunto, è da ricondurre a un cointestatario che non ha un collegamento diretto con il debito.
È anche vero che in quel caso si parla di soldi e non di un immobile che, per risarcire il creditore, deve necessariamente essere messo all’asta per intero e non solo per la metà.