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Pignoramento mobiliare presso il debitore, come si esegue

Pignoramento mobiliare presso il debitore: come si esegue, quali sono i limiti del creditore e dell'ufficiale giudiziario, come si procede. Quanto e cosa pignora l'ufficiale giudiziario e come si svolge la procedura. I tempi da rispettare.

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4' di lettura

Il pignoramento mobiliare presso il debitore si svolge in modo diverso rispetto al pignoramento immobiliare o presso terzi (conto corrente o quinto dello stipendio).

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Per il pignoramento mobiliare presso il debitore, infatti, non è necessario per il creditore essere munito di un atto scritto. Basta, infatti, che il creditore o l’avvocato che lo rappresenta (ma in possesso di un mandato), rivolga all’ufficiale giudiziario una richiesta di pignoramento.

Può farlo consegnando il titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo non impugnato, un assegno, una cambiale, una sentenza o una cartella esattoriale), su cui si basa il credito e un precetto (intimazione di pagamento) che è stato notificato.

Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario può dire no

L’ufficiale giudiziario può procedere con il pignoramento solo se il creditore è in possesso di queste certificazioni. In caso contrario può anche rifiutarsi.

Ma se procede si avviano queste due operazioni:

  • ricerca dei beni da pignorare;
  • scelta e individuazione delle cose da pignorare.

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Pignoramento mobiliare presso il debitore: la ricerca dei beni

L’ufficiale giudiziario ha dunque deciso di procedere al pignoramento mobiliare dopo aver verificato che il creditore è in possesso di tutti i requisiti e le documentazioni previste dalla legge.

Si prosegue quindi con la ricerca dei beni pignorabili, che viene seguita:

  • nell’abitazione del debitore;
  • in altri luoghi che sono di sue proprietà;
  • in luoghi che non appartengono al debitore ma dove si trovano determinate cose delle quali può disporre.

Nel terzo caso è necessaria comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale.

Pignoramento mobiliare presso il debitore: quando si può fare

Ma il pignoramento mobiliare presso il debitore può avvenire sempre o ci sono dei limiti?

L’ufficiale giudiziario non può bussare alla porta di un debitore nei giorni festivi e neppure prima delle 7 del mattino o le 21 di sera. A meno che non ci sia stata una preventiva autorizzazione del presidente del Tribunale.

Una volta in casa cosa fa (e può fare) un ufficiale giudiziario?

Un ufficiale giudiziario può scegliere le cose (oggetti) che ritiene siano più semplici da liquidare.

Le tre cose sulle quali punta con maggiore attenzione sono:

  • denaro contante;
  • oggetti preziosi;
  • titoli di credito (e ogni altri bene che sicuramente possono essere rivenduti).

Pignoramento mobiliare presso il debitore: quanto si può pignorare

I pignoramenti mobiliari in genere non sono effettuati per il recupero di cifre importanti. Ricordiamo che la procedura di pignoramento può essere avviata anche per poche migliaia di euro. Non accade spesso perché bisogna sostenere costi (che sono di una certa entità) e i tempi potrebbero essere lunghi.

E comunque, l’ufficiale giudiziario sceglierà un numero di beni da pignorare equivalente all’importo del credito aumentato della metà.

Pignoramento mobiliare presso il debitore: cosa contiene il verbale

Subito dopo l’ufficiale giudiziario pignora i beni scelti e redige il processo verbale delle operazione che verrà consegnato al creditore insieme al titolo esecutivo e al precetto.

Il verbale deve contenere:

  • l’ingiunzione rivolta al debitore;
  • la descrizione delle cose pignorate;
  • l’indicazione approssimativa delle cose pignorate;
  • le prescrizioni sulla custodia dei beni pignorati;
  • l’avvertimento sulla possibilità di conversione del pignoramento;
  • l’invito al debitore di dichiarare la residenza o a eleggere il domicilio.

Pignoramento mobiliare presso il debitore: iscrizione al ruolo

È finita. No, lo abbiamo accennato, la procedura è piuttosto complessa.

Infatti spetta poi al creditore iscrivere a ruolo il pignoramento. Ha 15 giorni dalla consegna del verbale (articolo 517 del codice di procedura civile) per depistarlo nella cancelleria del Tribunale.

Può farlo per via telematica. Deve allegare:

  • la nota di iscrizione a ruolo
  • le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto.

Pignoramento mobiliare presso il debitore: perdita di efficacia

Se supera quel limite (15 giorni), il pignoramento mobiliare presso il debitore perde efficacia (articolo 597 del codice di procedura civile).

Perde efficacia anche in un altro caso:

se non viene chiesta entro 45 giorni l’assegnazione o la vendita dei beni.

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