Nell’articolo di oggi parleremo di pignoramento della prima casa e limite del debito, per vedere quando e in che limite è possibile pignorare un immobile (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Che cos’è il pignoramento immobiliare?
Il pignoramento immobiliare è un procedimento legale che consente a un creditore di vendere un immobile di proprietà di un debitore per recuperare un debito non pagato.
In questo processo, il creditore ottiene un decreto di pignoramento dal tribunale e poi procede a vendere l’immobile in un’asta pubblica.
Il ricavato dalla vendita viene utilizzato per coprire il debito e le spese legali. Se il ricavato è insufficiente per coprire il debito, il debitore continua ad essere responsabile della differenza.
La prima casa può essere pignorata?
Al contrario di quanto comunemente si pensa, la prima casa può essere soggetta a pignoramento. In particolare, non esistono restrizioni assolute per il pignoramento immobiliare, che include anche la prima casa.
Tuttavia, il pignoramento della prima casa è una possibilità che si applica soltanto in casi di controversie tra privati.
Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, essa ha la facoltà di pignorare immobili, ma con alcune restrizioni e comunque non può mai pignorare la prima casa.
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Pignoramento della prima casa e limite del debito
Pignoramento della prima casa e limite del debito se il creditore è un privato
Chiariamo subito e senza mezzi termini che se il pignoramento viene avviato a seguito di una controversia tra privati, la prima casa è sempre pignorabile e senza limiti.
Per farla breve, se il vostro creditore è un soggetto privato, ad esempio una banca, questa ha tutto il diritto di pignorare la prima casa e senza limiti relativi al debito o di altro tipo.
Anche la prima casa cointestata a due coniugi è di fatto pignorabile. In questo caso, il pignoramento coinvolge l’intero immobile, ma con l’obbligo di restituire il 50% del ricavato al coniuge non debitore al momento della divisione del prezzo.
Prima di procedere alla vendita completa del bene, il giudice ad ogni modo valuta la possibilità di una suddivisione dell’immobile, come ad esempio una frazionamento, con la vendita di una parte e l’assegnazione dell’altra al comproprietario.
Pignoramento della prima casa e limite del debito se il creditore è il Fisco
Il Decreto Legge numero 69 del 2013, successivamente convertito con alcune modifiche dalla Legge numero 98 del 2013, ha introdotto una modifica significativa all’articolo 76, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, noto come “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito“.
Questa modifica stabilisce che un immobile, se rappresenta l’unico posseduto dal debitore e coincide con la sua residenza abituale, non può essere mai pignorato dall’Agenzia delle Entrate.
È essenziale notare che un immobile può essere considerato “prima casa” solo se rappresenta l’unico posseduto dal debitore. Inoltre, l’immunità dal pignoramento non si applica agli immobili di lusso o a quelli classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Ad ogni modo, lo ripetiamo ancora una volta, queste regole si applicano esclusivamente all’Agenzia delle Entrate e non si estendono ai creditori privati.

Quando l’Agenzia delle Entrate può avviare un pignoramento immobiliare?
Conformemente alle attuali leggi, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di iscrivere un’ipoteca su un immobile, diverso dalla prima casa, sole se il debito supera la soglia di 20.000 euro. Inoltre, può di fatto pignorare lo stesso immobile solo se il debito complessivo ammonta a una cifra pari o superiore a 120.000 euro.
In ogni caso non può pignorare una prima casa e, anche se il debitore possiede più immobili, il Fisco ha comunque delle restrizioni sul pignoramento immobiliare. Questi infatti deve avvenire secondo le condizioni previste dagli articoli 76 e successivi del D.P.R. precedentemente citato.
Nello specifico la Legge stabilisce che l’Agenzia delle Entrate sia autorizzata a pignorare un immobile, diverso dalla prima casa, se sussistono tutte queste condizioni:
- il credito complessivo oggetto di procedura deve superare i 120.000 euro;
- l’agente di riscossione deve aver registrato un’ipoteca sull’immobile;
- 30 giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca, il debitore deve ricevere un preavviso di ipoteca, al quale può opporsi;
- l’importo del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, deve superare i 20.000 euro affinché possa essere registrata un’ipoteca;
- devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto;
- la somma del valore di tutti gli immobili intestati al debitore deve superare i 120.000 euro.
Come si svolge il pignoramento immobiliare?
La procedura di pignoramento immobiliare termina con l’asta di vendita del bene confiscato e si articola in diverse fasi, ognuna delle quali è descritta di seguito:
- Notifica: Il creditore deve prima ottenere un titolo esecutivo, come una sentenza che attesti l’esistenza del debito. Successivamente, il debitore viene avvisato con una richiesta di pagamento e un avviso di pignoramento, con cui lo si informa della procedura legale in corso.
- Asta pubblica: Dopo un periodo di tempo specificato dalla legge, il bene immobile oggetto del pignoramento viene venduto all’asta. In questa fase, potenziali acquirenti interessati possono partecipare e presentare offerte per acquistare il bene.
- Vendita: L’asta si conclude con la vendita del bene all’acquirente che ha presentato l’offerta più alta. Il ricavato della vendita viene quindi utilizzato per coprire il debito e le spese legali associate alla procedura di pignoramento. Se il ricavato supera l’importo del debito e delle spese, l’importo in eccesso viene restituito al debitore. In caso contrario, se il ricavato non copre interamente il debito, il creditore può continuare a perseguire il saldo rimanente attraverso altri mezzi legali.
- Trasferimento di proprietà: Dopo la vendita all’asta, il nuovo acquirente ottiene il diritto di proprietà sul bene immobile, mentre il debitore originale perde il proprio diritto sulla proprietà.
FAQ: Domande frequenti sul pignoramento immobiliare
Cosa succede al pignoramento immobiliare in caso di quota ereditaria?
Nel caso di quota ereditaria soggetta a pignoramento immobiliare, la procedura segue alcune peculiarità. La quota ereditaria pignorata può essere venduta all’asta e il ricavato viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore. Tuttavia, è importante considerare che gli altri eredi potrebbero avere diritti sulla quota ereditaria e potrebbe essere necessario coinvolgerli nella procedura.
Quali sono le novità introdotte dalla riforma Cartabia sul pignoramento immobiliare?
La riforma Cartabia ha introdotto alcune novità riguardanti il pignoramento immobiliare. In particolare, sono stati previsti nuovi strumenti per semplificare e accelerare la procedura di pignoramento, al fine di rendere più efficace il recupero dei crediti. Queste modifiche hanno l’obiettivo di favorire una maggiore celerità e trasparenza nelle fasi di esecuzione forzata.
Cosa devo fare se mi trovo in una situazione di pignoramento immobiliare?
Se sei coinvolto in una procedura di pignoramento immobiliare, è fondamentale cercare assistenza legale da un avvocato esperto nella materia. Un professionista può guidarti attraverso le leggi e le opzioni disponibili per proteggere i tuoi interessi.
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