Pignoramento prima casa: quando è assolutamente vietato

Pignoramento prima casa 2021: quando è possibile e quando invece è assolutamente vietato. Ecco cosa dice la legge.

3' di lettura

Pignoramento prima casa: quando è possibile e quando invece è assolutamente vietato.

Si può pignorare l’immobile utilizzato come abitazione principale? (entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook)

In questo articolo troverai un rapido approfondimento sui limiti imposti dalla legge.

Pignoramento prima casa: limite alla somma dovuta?

Pignorabilità prima casa: in generale, pignorare un immobile è l’operazione di recupero crediti più lunga e difficoltosa tra quelle disponibili.

Ciò per dire che un debitore deve aver esaurito tutte le risorse e le modalità di restituzione di un debito per incorrere in questo genere di procedura. Posto questo assunto – più che altro attinente all’esperienza – è bene chiedersi: in linea di massima, quali sono i limiti posti dalla legge al pignoramento di un immobile che costituisce anche abitazione principale?

Pignorare prima casa: non esiste un limite alla somma dovuta, in pratica, non c’è un importo fisso oltre il quale il debito permette di effettuare l’operazione. Insomma, anche un piccolo importo – volendo – potrebbe innescare il pignoramento della propria abitazione principale.

A questo punto, però entra in gioco la considerazione che si faceva prima: il pignoramento della prima casa è un processo lungo e costoso, spesso per il creditore non vale la pena dare il via alla procedura considerando l’ammontare del debito che intende recuperare.

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Pignoramento immobile: quando è assolutamente vietato?

Pignoramento prima casa 2021: inoltre, bisogna precisare che l’operazione è possibile solo se il debito è stato contratto con un soggetto privato. Una banca, per esempio: se l’ente creditore è pubblico, invece, l’Agenzia delle Entrate per porre un caso, quello più comune, non può mai scattare il pignoramento dell’immobile utilizzato come abitazione principale.

O meglio, l’impignorabilità per un debito contratto con lo Stato è vietato per quanto riguarda l’unico immobile ad uso abitativo in possesso del contribuente eletto come luogo di residenza e non accatastato nelle categorie A8 o A9 (immobile di lusso). In tutti gli altri casi – a patto che il debito e il valore dell’immobile superino quota 120mila euro – anche l’AdE può pignorare una casa.

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