Si può subire il pignoramento del TFS? Ecco cosa dice la legge (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Pignoramento del TFS: è possibile?
Il TFS è l’acronimo di Trattamento di Fine Servizio (la cosiddetta liquidazione), l’indennità che viene erogata ai dipendenti statali assunti con contratto a tempo indeterminato, prima del 1° gennaio 2001.
Quelli assunti alle stesse condizioni a partire dal 1° gennaio 2001, riceveranno il TFR, il Trattamento di Fine Rapporto, ovvero quella parte di retribuzione dovuta al lavoratore subordinato da parte del datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Ma si può subire il pignoramento del TFS? Purtroppo sì. Essendo crediti vantati dal lavoratore dipendente statale, in questo caso debitore, il TFS può essere pignorato e rientra nella forma di pignoramento di crediti del debitore verso terzi, disciplinata dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile.
Quando il TFS diventa esigibile, alla cessazione del rapporto lavorativo, il creditore potrà procedere con il pignoramento, al fine di soddisfare il proprio credito.
Entra nella community, informati e fai le tue domande su Youtube e Instagram.
Pignoramento del TFS: cosa dice la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha rafforzato l’articolo 543 del CPC, con l’ordinanza numero 19708 del 2018 (25 luglio 2018), stabilendo che, “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio) (…) sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili”.
In conclusione, costituendo a tutti gli effetti un credito certo e liquido maturato dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo, il TFS può essere pignorato dal creditore o dai creditori (banche, società finanziarie…).
Il TFS può essere pignorato prima che diventi esigibile?
Ma il TFS può essere pignorato anche prima che diventi esigibile? No, solo nel momento in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento o pensione, sia effettivamente a disposizione del lavoratore.
Solo in questo momento, infatti, il TFS rappresenta una somma di denaro certa e liquida, determinata nell’ammontare.
Pignoramento del TFR: come funziona?
Ma è possibile pignorare anche il TFR? Assolutamente sì. Il Trattamento di Fine Rapporto non differisce dal TFS. Anche in questo caso, il pignoramento scatta nel momento in cui il TFR diventa esigibile.
Prima di allora, il dipendente debitore non vanterebbe alcun diritto sulle quote che vengono accantonate, ogni anno, e conservate in azienda, oppure versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l’INPS, o ancora, conferite in un fondo di previdenza complementare.
Però, la Cassazione ha spiegato che anche in caso di rapporto di lavoro in essere, le quote accantonate sono pignorabili, poiché si tratta di somme dotate di potenzialità satisfattiva futura.
Di conseguenza, anche le quote del TFR o del TFS, accantonate ogni mese, possono essere riconosciute come crediti pignorabili presso terzi, ma potranno essere pignorate solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Viceversa, non si possono pignorare le quote di TRF (o TFS) non ancora maturate.
Pignoramento del TFS e del TFR: quali sono i limiti?
Come avviene per lo stipendio e per la pensione, anche per il pignoramento di TFS o TFR esistono dei limiti previsti dalla legge.
La normativa distingue tre diversi casi.
Primo caso di pignoramento di TFS o TFR
Se il TFR o TFS è accantonato in azienda e il creditore notifica il pignoramento al datore di lavoro, si segue lo stesso principio del pignoramento dello stipendio: può essere pignorato solamente il 20% del TFS o del TFR (il limite massimo di pignoramento è un quinto, la parte restante va riconosciuta al lavoratore).
Secondo caso di pignoramento di TFS o TFR
Se il TFS o il TFR viene viene versato sul conto corrente bancario del lavoratore e il pignoramento dovesse aggredire il suo conto corrente, i limiti di pignoramento sono diversi, a seconda se l’accredito della liquidazione sul conto corrente è avvenuto prima o dopo la notifica del pignoramento.
Se l’accredito della liquidazione sul conto corrente è avvenuto prima della notifica del pignoramento, la legge prevede che le somme accreditate in banca possano essere pignorate solamente per la parte che eccede il triplo dell’Assegno sociale.
Nel 2023, l’importo dell’Assegno sociale è di 503,27 euro, il triplo della prestazione ammonta a 1.509,81 euro.
Se il lavoratore avrà sul conto 2.500 euro, il creditore potrà pignorare solo la differenza tra 2.500 euro e 1.509,81 euro, quindi 990,19 euro. Il creditore non potrà opporsi al prelievo dell’intero TFS o TFR dal conto effettuato dal debitore.
Invece, se la liquidazione viene accreditata sul conto dopo la notifica del pignoramento il limite trattenuto dal creditore è pari a un quinto della liquidazione stessa.
Spetterà al debitore dimostrare che le somme di denaro presenti sul suo conto corrente, si riferiscono esclusivamente alla liquidazione ricevuta. In caso contrario, il creditore potrà pignorare l’importo che eccede il triplo dell’Assegno sociale.
Terzo caso di pignoramento di TFS o TFR
L’ultimo caso riguarda l’accantonamento del TFR o del TFS su un fondo pensione. In questo caso non possono essere pignorati in anticipo.
Le uniche somme pignorabili, ma sempre nella misura di un quinto sono quelle che riguardano le prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o capitale.
Queste somme potranno essere pignorabili in futuro, ovvero quando il lavoratore ne potrà disporre a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Faq sul pignoramento
Quali sono le pensioni di invalidità civile non pignorabili?
L’articolo 545 del Codice di procedura civile stabilisce quali crediti non siano pignorabili. In dettaglio il codice si esprime in questo modo: “non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetti sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell’elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Di conseguenza, la pensione di inabilità agli invalidi civili, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale non possono essere pignorati in quanto rappresentano prestazioni economiche con finalità assistenziali.
Quali sono le pensioni di invalidità civile che possono essere pignorate?
Diversamente dalle pensioni di invalidità civile, che hanno uno scopo assistenziale e non possono essere oggetto di pignoramento, la pensione di inabilità ordinaria e l’assegno ordinario (legge n. 222/1984) possono essere pignorati entro determinati limiti.
Pignoramento dello stipendio con licenziamento e nuova assunzione: è possibile?
Se il lavoratore pignorato si fa licenziare e ottiene un nuovo posto di lavoro, il pignoramento decade? Sì, ma non del tutto. In caso di licenziamento di un dipendente che ha subito un pignoramento presso terzi, per debiti non pagati, il pignoramento decade, ma si trasferisce in automatico sul Tfr che l’azienda è tenuta a versargli. Dunque, il quinto dello stipendio non è più pignorabile (perché non c’è più uno stipendio da “colpire”), ma si trasforma in quinto del Tfr pignorato.
È possibile pignorare uno stipendio già pignorato?
L’articolo 493 del codice di procedura civile spiega che un bene, in questo caso lo stipendio, già colpito da pignoramento, possa essere nuovamente pignorato, anche più volte.
La natura del debito fa la differenza. Se il debito contratto è lo stesso, lo stipendio non può essere pignorato più volte nello stesso momento. Soltanto quando il primo creditore verrà saldato, attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio, un altro creditore potrà essere soddisfatto e così via tutti gli altri, rispettando un ordine gerarchico che premia il debito più “vecchio”.
Invece, quando i debiti contratti dal lavoratore sono di diversa natura (ad esempio, l’assegno di mantenimento non corrisposto ai figli e all’ex coniuge e una rata del finanziamento non pagata), possono scattare due pignoramenti dello stipendio allo stesso momento.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sul fisco e sulle tasse: