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Proroga Naspi Rem: domanda online. Guida completa

Guida facile alla domanda online per la Proroga Naspi Rem erogata dall'Inps per tre rate da 400 euro come disposto dal Decreto Sostegni.

9' di lettura

Vediamo come presentare da oggi 7 aprile 2021 la domanda per il reddito di emergenza (Rem 2021) che andrà a sostituire la vecchia proroga Naspi Rem con tre rate del Rem per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Dopo il messaggio Inps 1378 del 1 aprile 2021 abbiamo scoperto le istruzioni per presentare la domanda e quanti soldi spetteranno, per la misura di sostegno contenuta nell’articolo 12 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni).

Chi ha diritto alla proroga Naspi Rem 2021

Le tre rate del reddito di emergenza verranno riconosciute a chi ha terminato la Naspi e la Dis-coll (articoli 1 e 15 del decreto legislativo n.22/2015) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e ha un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 30mila euro. La nuova proroga Naspi avrà un importo di 400 euro per rata per un totale di 1200 euro.

Requisiti principali per la proroga Naspi

Chi vuole ricevere la proroga NASpI o DIS-COLL deve rispettare questi requisiti:

  1. chi ha terminato NASpI o DIS-COLL  tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

  2. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità al momento della domanda, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Compatibilità

Per percepire il Rem 2021 è necessario che chi ha diritto alla proroga Naspi non riceva:

a) una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (ex bonus 1000 euro);


b) non sia titolare di una pensione diretta o indiretta al 23 marzo 2021, quando è entrato in vigore il Decreto Sostegni.


c) non abbia avuto al 23 marzo un contratto di lavoro subordinato, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E’ escluso dall’obbligo chi aveva un contratto lavoro intermittente (settore turismo) senza diritto all’indennità covid.


Il Rem 2021 è incompatibile anche con il Reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza.

Come richiedere la proroga Naspi 2021

La domanda per il reddito di emergenza 2021 va presentata in via telematica sul portale dell’Inps da oggi 7 aprile 2021 e non oltre il 30 aprile 2021, fornendo una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento della richiesta.

Come fare domanda per il Rem 2021

La domanda per il Reddito di emergenza 2021 (Rem 2021), che sostituirà la proroga Naspi, può essere presentata attraverso questi due canali:

  • online con il servizio dedicato sul sito Inps, quando sarà attivo, accedendo all’area utente con le credenziali che hai usato per registrarti (Pin, Spid, Carta Nazionale dei servizi

  • Servizi Caf e Patronati

Proroga Naspi Rem istruzioni Inps

A quanto ammonta la Proroga Naspi Rem?

L’articolo 12 del Decreto Sostegni stabilisce tre rate da 400 euro, per un totale di 1200 euro, per chi ha terminato la Naspi e la Dis-Coll fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Si tratta delle quote di Rem che spettano a famiglie composte da un solo componente.

Proroga Naspi Rem: testo completo del messaggio Inps 1378

I requisiti per il Rem di cui al comma 2

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

I requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

Art. 12. del Decreto Sostegni:  ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Di seguito il testo completo dell’articolo 12 del Decreto Sostegno dedicato proprio alla proroga del Reddito di emergenza 2021.

1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. (qui si parla della proroga Naspi)

Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del reddito di emergenza di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

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