Proroga Naspi Rem: quando pagano il Reddito di emergenza

Per capire quando arriverà il pagamento della così detta Proroga Naspi Rem vanno tenuti d'occhio gli accrediti del reddito di emergenza. Ecco cosa dice l'Inps.

5' di lettura

Proroga Naspi Rem: anche chi ha percepito l’indennità di disoccupazione negli ultimi mesi può accedere al Reddito di emergenza in base a quanto disposto dall’ultimo Decreto Sostegni. Quali sono le tempistiche più probabili per quanto riguarda i pagamenti del sussidio? (Nel gruppo Telegram contenuti speciali su offerte di lavoro e bonus; nel gruppo Whatsapp offerte di lavoro, incentivi e concorsi sempre aggiornati).

  1. Proroga Naspi Rem: importo e requisiti
  2. Proroga Naspi Rem Pagamento: date probabili
  3. Testo del Decreto Sostegni

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Proroga Naspi Rem: importo e requisiti

In base a quanto disposto dal Decreto Sostegni, le tre nuove mensilità di Reddito di emergenza possono essere richieste anche da chi ha percepito le indennità di disoccupazione, non solo Naspi ma anche Dis Coll, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Per questi beneficiari, oltre ai requisiti richiesti in generale, è previsto un limite Isee di 30mila euro per fare domanda. (Qui trovi il link al nostro canale youtube con le video-guide; qui invece la pagina riservata ai concorsi).

Da sottolineare anche che nel caso in cui si sia percepita un’indennità di disoccupazione, entro i limiti temporali previsti dal Decreto Sostegni, l’importo del Rem sarà di 400 euro per ciascuna mensilità, 1.200 euro nel complesso (per gli altri beneficiari l’ammontare del Rem viene calcolato in base numero e tipologia dei componenti del nucleo familiare). (Entra nei gruppi facebook: tutti i bonusofferte di lavoropensioni).

Proroga Naspi Rem Pagamento: date probabili

C’è tempo fino al 30 aprile per chiedere il Rem, tramite l’apposito servizio web messo a disposizione sul sito Inps. Molto probabilmente la proroga Naspi seguirà le tempistiche del reddito di emergenza. Gli accrediti, per il Rem, sono previsti dal 15 maggio 2021. (Scopri tutti i bonus disponibili e come averli).

Proroga Naspi Rem: testo completo del Decreto Sostegni

Di seguito il testo completo dell’articolo 12 del Decreto Sostegno dedicato proprio alla proroga del Reddito di emergenza 2021.

1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.

(Proroga Naspi Rem)

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. (qui si parla della Proroga Naspi Rem)

Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del reddito di emergenza di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

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