Quota 100 scade il 31 dicembre 2021. Chi raggiunge i requisiti di 38 anni di contributi e 62 anni d’età quest’anno acquisirà il diritto di poter fare domanda quando vuole, anche dopo questa data.
Quota 100: come funziona
L’opzione per poter andare in pensione prima è stata introdotta nel famoso «decretone» del governo Conte, ossia il D.L. 4/2019, poi convertito in legge. (Nel gruppo Telegram contenuti speciali su offerte di lavoro e bonus; nel gruppo Whatsapp offerte di lavoro, incentivi e concorsi sempre aggiornati).
Si tratta di una misura sperimentale che è durata tre anni: dal 2019 al 2021. Dal prossimo anno, infatti, non sarà più possibile usufruirne.
Il vantaggio di questo sistema è che permette di andare in pensione anche soltanto con 38 anni di contributi (e non 41/42), ma soltanto a patto che si siano compiuti almeno 62 anni. Ecco perché Quota 100: 38+62. (Se hai dei dubbi su questo tema entra nel gruppo facebook di TheWam; se ti interessa il tema delle pensioni, abbiamo un gruppo dedicato).
Quota 100: scadenza per la domanda
Come anticipato, il 31 dicembre 2021 scadranno i termini di Quota 100 ma questo non significa che non si potrà fare più domanda.
Chiunque raggiunga 38 anni di contributi e 62 anni di età durante il 2021 potrà poi fare domanda per Quota 100 anche dopo il 2021. (Qui trovi il link al nostro canale youtube con le video-guide; qui invece la pagina riservata ai concorsi).
Quota 100: la finestra di attesa
La finestra di attesa per ricevere la pensione, ossia tre mesi dal momento dell’accettazione della domanda fino al primo versamento, non incide sul calcolo di Quota 100.
Insomma, se il 31 dicembre maturate i requisiti per approfittare dell’opzione, potete tranquillamente accedervi anche se i 3 mesi scadranno poi nel 2022. (Entra nei gruppi facebook: tutti i bonus – offerte di lavoro – pensioni).

Quota 100 finita, dal prossimo anno si torna come prima
Dall’anno prossimo quindi ci saranno solo i regimi di pensioni che comprende il sistema previdenziale italiano, ossia quella di vecchiaia, quella per cumulo dei tributi, quella per lavori usuranti, l’iso-pensione e lo scivolo pensionistico con il contratto di espansione. (Scopri tutti i bonus disponibili e come averli).
Ci sono però dei lavori in corso. Si parla infatti sempre più spesso di riforma delle pensioni e quota 41 e 92 (leggi questo articolo per saperne di più).
Quota 100: il Dl. 4/2019 convertito in Legge 28 marzo 2019, n.26
Il 29 marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.75 il Testo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n.26, sono state apportate alcune positive modifiche al testo originario, non significative per quanto attiene ai requisiti di accesso alla pensione cd. “Quota 100”.
Art. 14 – “pensione quota 100”
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta’ e 38 anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’eta’ anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianita’ contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non e’ adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu’ gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu’ gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita’ del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuita’ e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu’ favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’ alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi’ al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche’ al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.