Quota 103 e penalizzazioni: quali sono? Vediamolo insieme in questo articolo (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sulle pensioni e sulla previdenza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
- Quota 103 e penalizzazioni: quali sono?
- Quota 103 e penalizzazioni: importo con limite massimo
- Quota 103 e penalizzazioni: finestre mobili
- Quota 103 e penalizzazioni: incompatibilità con i redditi da lavoro
- Quota 103 e penalizzazioni: cos’altro sapere
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Quota 103 e penalizzazioni: quali sono?
Quota 103 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023: con 62 anni di età e 41 anni di contributi versati è possibile anticipare l’accesso alla pensione.
Seppure l’importo della pensione non sia soggetto a penalizzazioni, sono presenti tre limitazioni riferibili al valore dell’assegno, alla data di decorrenza della pensione e all’impossibilità di poter cumulare redditi da lavoro.
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Quota 103 e penalizzazioni: importo con limite massimo
Chi accede a Quota 103 non potrà avere un assegno di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo. Il limite massimo è fissato a 2.815 euro lordi al mese.
Cosa significa? Che chi, ad esempio, grazie a retribuzioni di importo elevato guadagnate durante la carriera lavorativa e ai 41 anni di contributi versati, ha maturato una pensione da 3.000 euro lordi al mese perderà 185 euro lordi dal suo assegno, fino a quando non raggiungerà i requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia.
Quindi, la limitazione sull’importo della pensione si applicherà per circa 5 anni.
Quota 103 e penalizzazioni: finestre mobili
La seconda penalizzazione è legata alla decorrenza della pensione. Chi accede a Quota 103 dovrà rispettare un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione. La cosiddetta finestra mobile.
I lavoratori del settore privato (dipendenti, autonomi o parasubordinati) devono attendere 3 mesi prima di ricevere il primo assegno di pensione; l’attesa sale a 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ma per loro è necessario presentare la domanda di collocamento a riposo almeno 6 mesi prima di andare in pensione.
Per i dipendenti del settore privato, che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022, la finestra mobile si apre il 1° aprile 2023; per i dipendenti del settore pubblico, il 1° agosto 2023.
Infine, per i dipendenti del comparto scuola e AFAM è prevista una finestra unica annuale: va presentata la domanda di cessazione dal servizio entro le date stabilite.
Quota 103 e penalizzazioni: incompatibilità con i redditi da lavoro
L’ultima penalizzazione è legata all’incumulabilità con i redditi da lavoro.
Era già accaduto con Quota 100 e Quota 102, le precedenti misure previdenziali introdotte negli ultimi anni per fronteggiare la legge Fornero.
Anche chi accede a Quota 103 non potrà cumulare i redditi da pensione con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, fino a quando il lavoratore o la lavoratrice non avrà maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Quindi chi va in pensione con Quota 103, fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, almeno fino al 31 dicembre 2024), non potrà svolgere attività lavorative. L’unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro annui lordi di compenso.

Quota 103 e penalizzazioni: cos’altro sapere
Quota 103, che ricordiamo dà diritto alla pensione anticipata al compimento dei 62 anni di età con 41 anni di contributi versati, a patto che almeno 35 anni di contributi siano obbligatori, ovvero privi di contribuzione figurativa (disoccupazione, malattia e infortunio).
Quota 103 può essere richiesta dai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, ma non dal personale militare delle Forze armate o dal personale delle Forze di Polizia o della Polizia Penitenziaria.
La misura non è inoltre accessibile al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale della Guardia di Finanza.
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