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Reddito di cittadinanza e stage

Reddito di cittadinanza e stage: sono compatibili? Scopriamolo insieme.

di Alda Moleti

Novembre 2023

In questo articolo parleremo di Reddito di cittadinanza e stage, per vedere se è possibile ricevere la prestazione mentre si partecipa ai tirocini (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Reddito di cittadinanza e stage: sono compatibili?

Gli stage sono compatibili con il Reddito di cittadinanza (RdC). Infatti, secondo quanto confermato dall’INPS, il RdC è compatibile con l’attività lavorativa, inclusi i tirocini.

La prestazione continua a essere corrisposta durante lo svolgimento dello stage, senza variazioni nell’ammontare, indipendentemente dal rimborso spese ricevuto (che non è obbligatorio per i tirocini curriculari).

Inoltre, chi percepisce il Reddito di cittadinanza e inizia uno stage non è tenuto a comunicarlo all’INPS, poiché non esiste alcun obbligo di segnalazione riguardo ai redditi derivanti dai tirocini, come stabilito dalla legge e confermato dalla circolare n. 43 del marzo 2019.

L’eventuale trasformazione del tirocinio in un contratto di lavoro soggetto a obblighi di comunicazione richiederà al beneficiario di segnalare i redditi derivanti dal nuovo rapporto lavorativo.

I soldi guadagnati con lo stage vanno inseriti nell’ISEE?

La normativa del Reddito di cittadinanza stabilisce che, tutti i redditi derivanti dal lavoro, incluso il tirocinio, vanno comunque inseriti nell’ISEE.

Questo perché eventuali somme percepite influiscono calcolo dell’ISEE, che determina il diritto al sussidio. Ad ogni modo, eventuali variazioni di reddito avranno un impatto sul Rdc solo dopo due anni, secondo quanto stabilito dal regolamento ISEE.

Si deve però considerare che il Rdc finirà il 31 dicembre 2023, motivo per cui eventuali tirocini fatti nel 2023 non possono avere valenza per la prestazione nel 2025, poiché questa non esisterà.

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Come si chiama il nuovo Reddito di cittadinanza?

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza saranno eliminati. Con l’entrata in vigore del Decreto Lavoro (n. 48/2023), sono infatti state introdotte due nuove misure.

In primo luogo, i nuclei familiari con almeno un membro “non occupabile” – come individui disabili, minorenni o coloro che hanno compiuto 60 anni – avranno accesso all’Assegno di inclusione (art. 1). Questa misura assomiglia molto al precedente Reddito di cittadinanza ed è erogata a tutto il nucleo familiare, offrendo un’integrazione al reddito.

Diversamente, i nuclei familiari composti unicamente da membri “occupabili” – ovvero coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non sono affetti da disabilità – potranno richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12). Questa misura è personale e può essere concessa a più membri dello stesso nucleo familiare, ma ha un importo fisso di 350 euro al mese per beneficiario.

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L’articolo 1 del Decreto Lavoro.

Come funziona l’Assegno di inclusione?

L’entrata in vigore dell’Assegno di inclusione (Adi) è prevista esclusivamente dal 1° gennaio 2024, poiché i suoi beneficiari sono gli stessi individui che hanno diritto al Reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023, ovvero per un periodo di 12 mesi.

Nel corso del 2024, potranno richiedere l’Assegno di inclusione solo i nuclei familiari in cui almeno un membro sia minorenne, disabile, abbia raggiunto i 60 anni di età o sia stato preso in carico dai servizi sociali.

Inoltre, saranno necessari alcuni requisiti legati a residenza, ISEE, reddito e patrimoni, che trovavate specificati nel nostro articolo di approfondimento sull’Adi.

Una volta attiva, la procedura per richiedere questa misura dovrà essere effettuata online, attraverso il portale dell’INPS. I pagamenti mensili saranno accreditati sulla carta dell’Assegno di inclusione, che sarà una carta ricaricabile simile a quella utilizzata per il Rdc.

Quali sono gli importi dell’Assegno di inclusione?

Gli importi dell’Assegno di inclusione sono determinati in base alla composizione del nucleo familiare e vengono calcolati seguendo un approccio simile a quello del Reddito di cittadinanza (Rdc).

Si inizia con il calcolare del parametro della scala di equivalenza, che rappresenta un valore numerico che riflette la composizione familiare. Questo valore viene poi moltiplicato per 6.000 euro, che rappresentano l’importo massimo del beneficio per un single a reddito zero.

Ad esempio, un individuo che vive solo può ricevere fino a un massimo di 500 euro mensili di Assegno di inclusione. Questo valore può aumentare se nel nucleo familiare sono presenti altri membri oltre al primo in condizione di fragilità.

Inoltre, poiché l’Assegno di inclusione sostituisce anche la Pensione di cittadinanza, gli importi sono più elevati nel caso in cui il nucleo sia composto esclusivamente da individui che hanno compiuto 67 anni, si trovano in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza. In queste circostanze, dopo aver stabilito il parametro della scala di equivalenza, si moltiplica per 7.560 euro, che rappresenta l’importo massimo per questi beneficiari.

Per dettagli completi sulle somme spettanti, è possibile consultare le tabelle disponibili nel nostro articolo specifico sugli importi dell’Assegno di inclusione.

Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato attivato il 1° settembre 2023. Questa misura è entrata in vigore prima dell’Assegno di inclusione, in quanto è destinata a coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza nel 2023, ma solo per un periodo di 7 mesi.

Possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro quanti fanno parte, ai fini ISEE, di un nucleo familiare che non soddisfa i requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione. In pratica, si riferisce ai nuclei familiari composti esclusivamente da adulti tra i 18 e i 59 anni, non affetti da disabilità.

Questo sostegno prevede un contributo di 350 euro mensili per 12 mesi per ciascun beneficiario e, come precedentemente menzionato, può essere richiesto da più membri dello stesso nucleo familiare, in quanto è assegnato individualmente.

Tuttavia, per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro, è richiesto un ISEE familiare massimo di 6.000 euro all’anno. Inoltre, il beneficiario deve soddisfare i requisiti relativi al reddito e al patrimonio.

Per approfondimenti e maggiori dettagli, è possibile consultare il nostro articolo dedicato al Supporto per la formazione e il lavoro.

FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione

Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?

A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima accettare la prima offerta congrua di lavoro.

Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?

Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.

Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?

Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.

Cosa succede se percepisco il Supporto per la formazione e il lavoro e firmo un contratto di lavoro dipendente?

Nel caso di avvio di un lavoro dipendente durante la fruizione del SFL, il reddito da lavoro fino a un limite massimo di 3.000 euro lordi annui non influisce sulla determinazione del beneficio economico. Solo il reddito eccedente tale limite sarà comunicato all’INPS e concorrerà al calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione e fino a quando tale reddito non sarà incluso nell’ISEE per l’intero anno.

È responsabilità del lavoratore comunicare l’avvio dell’attività di lavoro all’INPS entro trenta giorni e, se non lo fa, l’erogazione del beneficio sarà sospesa fino a che non adempie a tale obbligo, ma non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, dopo i quali il diritto alla prestazione decade.

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