Reddito di emergenza: la data per fare domanda. Si parte!

Ecco quando si può fare domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021): pubblicata la data. Si parte! Scopri i requisiti e come fare richiesta.

8' di lettura

La domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) potrà essere presentata telematicamente dal 7 al 31 aprile 2021 sul portale online dell’Inps se si rispettano tutti i requisiti patrimoniali fissati dal Decreto Sostegno per accedere al beneficio. Le tre rate spetteranno anche ai disoccupati che erano in Naspi e Dis-Coll nel periodo compreso fra l’1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che hanno un Isee aggiornato (anche corrente) inferiore ai 30mila euro.

  1. Cos’è il reddito di emergenza 2021
  2. Quando si può fare domanda per il reddito di emergenza 2021?
  3. Dove fare domanda per il Reddito di emergenza 2021?
  4. Chi può usufruire del reddito di emergenza 2021?
  5. Fai una domanda

Cos’è il reddito di emergenza 2021?

Il reddito di emergenza (Rem) 2021 è una misura di sostegno economico per famiglie in difficoltà che prevede tre rate con importo da 400 a 800 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio, con aumento previsto se ci sono persone in famiglia con gravi disabilità.

A questo link trovi la guida passo passo per accedere al Rem.

Quando si può fare domanda per il reddito di emergenza?

L’istanza per il reddito di emergenza 2021 dovrà essere presentata in via telematica, quindi online, sul portale dell’Inps dal 7 aprile 2021 e non oltre il 30 aprile 2021.

Dove fare domanda per il Reddito di emergenza 2021?

La domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021), come detto, dovrà essere presentata sul portale dell’Inps entro il 30 aprile 2021 con un modello predisposto dall’istituto e seguendo la procedura che verrà indicata sul portale.

Come fare domanda

La domanda per il Reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) può essere presentata attraverso questi due canali:

  • online con il servizio dedicato sul sito Inps, quando sarà arrivo, accedendo all’area utente con le credenziali che hai usato per registrarti (Pin, Spid, Carta Nazionale dei servizi

  • Caf e Patronati

Domanda per chi ha già avuto il reddito di emergenza?

Sì, nel Decreto Sostegno è esplicitamente scritto che il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) sarà riconosciuto previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

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Chi può usufruire del reddito di emergenza 2021? Requisiti Rem

Possono usufruire del beneficio le famiglie o i singoli cittadini che rispettano questi requisiti:

  • reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del Rem);

  • residenza in Italia;

  • patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro persona nel nucleo familiare, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;

  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Cosa cambia per le famiglie in affitto?

Per le famiglie che abitano in affitto, la soglia di reddito per accedere al Reddito di emergenza 2021 aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione. Su un affitto annuale di dodici mila euro, per esempio, reddito lordo aumenterà di 1000 euro (un dodicesimo).

Cosa cambia per i disoccupati?

I disoccupati con Isee aggiornato inferiore ai 30mila euro e che erano in Naspi o DIS-COLL fra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 avranno diritto in automatico al riconoscimento di tre rate del reddito di emergenza 2021. Per loro, insomma, non sarà necessario rispettare i requisiti patrimoniali.

Art. 12. del Decreto Sostegni:  ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Di seguito il testo completo dell’articolo 12 del Decreto Sostegno dedicato proprio alla proroga del Reddito di emergenza 2021.

1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del reddito di emergenza di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

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