Reddito di emergenza, messaggio Inps: Rem 2021 non automatico

Reddito di emergenza: ecco le istruzioni dell'Inps nel messaggio 1378 del 1 aprile 2021. Nessun Rem 2021 automatico. La guida.

15' di lettura

Con il Messaggio n°1378 del 01 aprile 2021 l’Inps ha fornito le prime indicazioni su come presentare la domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) da inoltrare dal 7 al 30 aprile 2021 sul portale online dell’Inps. In questo articolo vediamo le ultime novità che confermano i requisiti patrimoniali fissati dal Decreto Sostegno per accedere al beneficio: nessun Rem 2021 automatico.

Anche chi ha già avuto l’indennità dovrà presentare domanda. Le tre rate spetteranno anche ai disoccupati che erano in Naspi e Dis-Coll nel periodo compreso fra l’1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che hanno un Isee aggiornato (anche corrente) inferiore ai 30mila euro.

  1. Cos’è il reddito di emergenza 2021
  2. Il messaggio 1378 dell’Inps del 1 aprile 2021
  3. Quando si può fare domanda per il reddito di emergenza 2021?
  4. Dove fare domanda per il Reddito di emergenza 2021?
  5. Chi può usufruire del reddito di emergenza 2021?
  6. Art. 12 Decreto Sostegni reddito di emergenza
  7. Testo completo del messaggio 1378 dell’Inps del 1 aprile 2021
  8. Fai una domanda

Cos’è il reddito di emergenza 2021?

Il reddito di emergenza (Rem) 2021 è una misura di sostegno economico per tutte quelle famiglie in difficoltà: tre rate con importo da 400 a 800 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio, con aumento previsto se ci sono persone in famiglia con gravi disabilità. E un importo fisso di 400 euro garantito a chi era in Naspi o in Dis-Coll nei mesi compresi fra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021

A questo link trovi la guida passo passo per accedere al Rem.

Il messaggio 1378 dell’Inps del 1 aprile 2021

La comunicazione Inps chiarisce che non ci sarà un Rem 2021 automatico, bisognerà presentare domanda fra il 7 aprile e il 30 aprile.

Incompatibilità col Rem 2021

Inoltre il Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (“i vecchi bonus 1000 euro” oggi “bonus 2400 euro”;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Quando si può fare domanda per il reddito di emergenza?

La domanda per il reddito di emergenza 2021 dovrà essere presentata in via telematica, quindi online, sul portale dell’Inps dal 7 aprile 2021 e non oltre il 30 aprile 2021. Chi fa domanda dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda.

Dove fare domanda per il Reddito di emergenza 2021?

La domanda per il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021), come detto, dovrà essere presentata sul portale dell’Inps entro il 30 aprile 2021 con un modello predisposto dall’istituto e seguendo la procedura che verrà indicata sul portale.

Come fare domanda

La domanda per il Reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) può essere presentata attraverso questi due canali:

  • online con il servizio dedicato sul sito Inps, quando sarà arrivo, accedendo all’area utente con le credenziali che hai usato per registrarti (Pin, Spid, Carta Nazionale dei servizi

  • Caf e Patronati

Domanda per chi ha già avuto il reddito di emergenza?

Sì, il il reddito di emergenza 2021 (Rem 2021) sarà riconosciuto previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

Se sei arrivato fin qui, probabilmente, hai trovato l’articolo utile. Se davvero così e vuoi riceverne altri, entra gruppi gratuiti di Telegram e Whatsapp di TheWam.net per ricevere tutte le ultime notizie sui bonus, i concorsi e le offerte di lavoro.

Iscriviti anche al nostro canale youtube. E’ gratis. Più di 52mila persone lo hanno già fatto e ricevono ogni giorno, sul cellulare, le nostre video-guide sui bonus.

Chi può usufruire del reddito di emergenza 2021? Requisiti Rem

Possono usufruire del beneficio le famiglie o i singoli cittadini che rispettano questi requisiti:

  • reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del Rem);

  • residenza in Italia;

  • patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro persona nel nucleo familiare, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;

  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Cosa cambia per le famiglie in affitto?

Per le famiglie che abitano in affitto, la soglia di reddito per accedere al Reddito di emergenza 2021 aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione. Su un affitto annuale di dodici mila euro, per esempio, il patrimonio salirà di 1000 euro (un dodicesimo).

Cosa cambia per i disoccupati?

I disoccupati con Isee aggiornato inferiore ai 30mila euro e che erano in Naspi o DIS-COLL fra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 avranno diritto in automatico al riconoscimento di tre rate del reddito di emergenza 2021. Per loro, insomma, non sarà necessario rispettare i requisiti patrimoniali.

Art. 12. del Decreto Sostegni: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Di seguito il testo completo dell’articolo 12 del Decreto Sostegno dedicato proprio alla proroga del Reddito di emergenza 2021.

1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.

2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del reddito di emergenza di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Testo completo del messaggio 1378 dell’Inps del 1 aprile 2021 sul reddito di emergenza (Rem 2021)

Premessa

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem 2021) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il beneficio, il cui importo è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:

– ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1); 

– a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

In attesa della pubblicazione della circolare con la quale verrà illustrata nel dettaglio la misura in argomento, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni applicative.

1. Termini e modalità di presentazione delle domande del reddito di emergenza 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

2. I requisiti per il Rem 2021 di cui al comma 1

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

2.1 I requisiti di compatibilità

Il Reddito di emergenza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

3. I requisiti per il Rem 2021 di cui al comma 2

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

3.1 I requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

TheWam

Se è la prima volta che capiti sul sito, mi presento. Sono Andrea Fantucchio, co-fondatore del progetto TheWam, piattaforma giornalistica specializzata in temi economici e di welfare. Oggi la nostra community conta milioni di persone che leggono ogni mese il sito di TheWam.net.

Ecco chi ha già scelto di seguirci:

Oltre 52mila persone sono iscritte al Canale YouTube.

Oltre 40mila persone hanno scelto di essere aggiornate su Facebook e su Instagram (in basso ti diciamo come entrare)

Oltre 40mila persone hanno scelto di ricevere le ultime news su Telegram e Whatsapp.

Benvenuto su TheWam, speriamo che tornerai a farci visita. Se hai trovato l’articolo interessante o hai dei dubbi, mi piacerebbe sentirti.

Dicci la tua

Se vuoi farci delle domande sul reddito di emergenza (Rem 2021) o sul progetto entra nella comunità Facebook di TheWam, entra nei gruppi Facebook: tutti i bonusofferte di lavoropensioni.

Se preferisci una mail, invece, puoi scrivere a [email protected]

Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news

Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:

  1. Telegram - Gruppo esclusivo

  2. WhatsApp - Gruppo base

Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram



Come funzionano i gruppi?
  1. Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti

  2. Niente spam o pubblicità

  3. Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo

  4. Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori

  5. Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie