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Niente reversibilità al figlio disabile non convivente

Niente reversibilità al figlio disabile non convivente se non viene dimostrato un requisito fondamentale: essere a carico del pensionato deceduto. Una sentenza della Cassazione mette in chiaro un aspetto che spesso ha generato interpretazioni diverse e spesso discutibili. Vediamo cosa dice la legge sulla questione.

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5' di lettura

Niente reversibilità al figlio disabile non convivente: una ordinanza della Cassazione ha confermato che la convivenza a carico è un requisito fondamentale. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

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La questione non è così semplice: perché se la semplice convivenza può non essere ritenuta un requisito imprescindibile, lo è invece la dipendenza economica, totale o parziale, ma continuativa. Vedremo meglio e nel dettaglio nel corpo di questo articolo.

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Reversibilità al figlio disabile: a chi spetta

Prima di entrare nel merito della questione, che serve anche per comprendere bene quando e come un figlio con disabilità può avere diritto alla pensione ai superstiti, vediamo a chi spetta la pensione di reversibilità:

  • al coniuge o l’unito civilmente;
  • al coniuge separato;
  • al coniuge divorziato, ma a queste condizioni:
    • che sia titolare dell’assegno divorzile:
    • che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    • Se il pensionato defunto ha contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
  • ai figli minorenni alla data del decesso del pensionato;
  • ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

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Reversibilità al figlio disabile: mantenimento abituale

In questo articolo ci interessa in particolare la questione della pensione di reversibilità al figlio inabile.

Uno dei requisiti per la reversibilità è il “mantenimento abituale”. Ci sono diverse verifiche da fare, a seconda che il figlio con disabilità sia convivente o non convivente.

Nel primo caso può essere sufficiente lo stato di autosufficienza economica, perché appare scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore (pensione indiretta) o dal pensionato (reversibilità) deceduto.

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Nel caso di non convivenza il “mantenimento abituale” deve essere dimostrato, in genere viene effettuato un esame comparativo dei redditi del pensionato e del figlio con disabilità per accertare se il genitore concorreva in modo significativo e costante al mantenimento.

Un altro aspetto, per la concessione della pensione ai superstiti sono considerate inabili «le persone che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (articolo 8, comma 1, della legge 222 del 1984).

Si fa in genere riferimento a un certificato di invalidità del 100% (anche senza accompagnamento).

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Reversibilità al figlio disabile: il fatto

Ma veniamo alla storia in questione.

La Cassazione ha rigettato la richiesta della pensione di reversibilità formulata da una donna con disabilità (figlia del pensionato). Non avrebbe provato la convivenza carico.

Il ricorso era già stato respinto dai giudici di primo e secondo grado. I magistrati hanno ribadito: «In caso di morte del pensionato il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore quando quest’ultimo è deceduto».

Poi un ulteriore chiarimento: «Il requisito della vivenza a carico, pur non identificandosi indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa, e in misura prevalente, al mantenimento del figlio inabile».

Reversibilità al figlio disabile: conclusione

In pratica – questo il cuore dell’ordinanza – il figlio superstite ha diretto alla pensione di reversibilità se maggiorenne, quando è riconosciuto inabile al lavoro, ma deve anche risultare a carico del genitore deceduto.

La “vivenza a carico” non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una totale dipendenza economica della persona con disabilità. Quella che deve essere considerata con rigore e deve essere dimostrato è questa condizione: il genitore doveva provvedere in via continuativa e in maniera prevalente al mantenimento del figlio con disabilità.

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