Si può pignorare la pensione di reversibilità?

Si può pignorare la pensione di reversibilità o questo trattamento riservato agli eredi non può essere aggredito dai creditori? Cosa prevede la legge e come funziona per le altre pensioni. Quali sono i limiti e quali sono le misure che non possono essere pignorabili.

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5' di lettura

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Come sapete molte tipologie di trattamenti pensionistici sono pignorabili (a partire da quello di vecchiaia). Molto dipende anche dall’importo dell’assegno e dai limiti che sono stati imposti dalla legge per attivare una esecuzione coatta di recupero crediti (vedremo nel dettaglio). La modifica all’articolo 545 del Codice di procedura civile ha stabilito che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per una cifra che corrisponde alla somma massima dell’assegno sociale, aumentato della metà.

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La pensione di reversibilità è dunque pignorabile. Ma vediamo quali sono i limiti, le norme, le procedure.

Su questo argomento potrebbe interessarti un post che spiega come funziona la riduzione della pensione di reversibilità; in un articolo verifichiamo come funziona la domanda veloce per la reversibilità; e infine abbiamo visto come si calcola (con esempi) l’ammontare della pensione di reversibilità.

Si può pignorare la pensione di reversibilità? Limiti

Per la pensione di reversibilità sono quindi valide le stesse norme che regolano il pignoramento delle pensioni dirette. Ovvero: gli assegni pensionistici possono essere pignorati fino a un quinto del loro ammontare, per ogni credito.

C’è anche un altro limite: al pensionato deve comunque restare, come abbiamo visto, il minimo vitale pensionabile (l’assegno sociale mensile aumentato della metà).

Qualche esempio pratico per essere più chiari:

l’assegno sociale per il 2023 è di 503,26 euro, se lo aumentiamo della metà, arriva a 754,89 euro.

Ora, mettiamo che il pensionato percepisca 1.500 euro. Secondo la norma potrà essere pignorato un quinto della differenza tra 1.500 e 754,89 euro. E cioè: un quinto di 745,11 euro, 149,022 euro.

Quella sarà la cifra che un creditore può pignorare a un pensionato che riceve 1.500 euro al mese di pensione.

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Si può pignorare la pensione di reversibilità? Dove

La pensione può essere pignorata direttamente all’INPS (o in qualsiasi altra cassa previdenziale). Ma il prelievo forzato può avvenire anche in banca o alle Poste se l’assegno è già stato accreditato.

Per i pignoramenti sul conto corrente c’è da fare una distinzione:

  • i soldi che sono già depositati sul conto corrente quando viene notificato l’atto esecutivo possono essere pignorati integralmente solo nella parte che supera il triplo dell’assegno sociale (1.509,78 euro);
  • le mensilità successive di pensione possono essere pignorate non oltre un quinto.

C’è da ricordare che la base pignorabile della pensione deve essere calcolata rispetto al netto percepito dal pensionato e non sul lordo.

Si può pignorare la pensione di reversibilità? Sì

La pensione di reversibilità rientra dunque tra quelle che sono soggette a pignoramento (non è un sussidio alimentare per poveri e neppure un credito alimentare). Eventuali debiti, che derivano dal titolare defunto della pensione diretta (o dal lavoratore), possono essere eliminati rinunciando all’eredità. Questa operazione consente di continuare a ricevere per intero la pensione di reversibilità, eliminando (a causa della rinuncia) i debiti che sono ricaduti sull’erede (quelli che hanno poi portato alla procedura di pignoramento).

E quindi: chi rinuncia all’eredità continuerà a ricevere la pensione di reversibilità e non si subentra nell’obbligo di pagare i creditori del pensionato deceduto.

Il motivo? La pensione di reversibilità non è successoria, significa che spetta anche se si rinuncia all’eredità.

Si può pignorare la pensione di reversibilità?
Si può pignorare la pensione di reversibilità?

Si può pignorare la pensione di reversibilità? Più pensioni

Se il pensionato riceve più trattamenti pensionistici (come la pensione di reversibilità e la pensione di invalidità), cosa succede in caso di pignoramento?

Le due o più pensioni possono essere ovviamente pignorate. Ma i criteri imposti dalla legge sono gli stessi che sono validi per il pignoramento di un singolo trattamento pensionistico.

Ci sarà sempre il calcolo del minimo vitale, ma dovrà essere effettuato sulla base dell’importo complessivo dei due o più trattamenti percepiti.

Ribadiamo dunque, che la pensione di reversibilità è pignorabile al pari di tutte le altre pensioni erogate ai cittadini, ma secondo dei rigidi paletti imposti dalla legge. 

C’è da aggiungere che non sono pignorabili tutte le pensioni che hanno importi al di sotto dei 1.000 euro. Rientrano in questa fattispecie:

  • le somme riconosciute a titolo di pensioni, comprese le prestazioni assistenziali (come la pensione di invalidità);
  • le indennità valide come pensione (come Ape sociale, Rendita integrativa temporanea anticipata)
  • gli altri assegni di quiescenza.

Ovviamente le somme che eccedono i 1.000 euro di queste prestazioni sono comunque pignorabili. Ma sempre con il calcolo del quinto che abbiamo riportato nei paragrafi precedenti.

Ricordiamo che gli altri trattamenti che non possono essere mai aggrediti dai creditori sono:

  • i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato;
  • i crediti per sussidi di grazia o di sostentamento a persone che sono comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

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