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Smart working all’estero: dove pago le tasse?

Smart working all’estero: dove pago le tasse in Italia o nel Paese dove fisicamente svolgo il lavoro? Vediamo come funziona la tassazione per una tipologia di lavoro in costante aumento. E quali e cosa dicono le circolari emesse a riguardo dall’Agenzia delle Entrate.

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11' di lettura

Smart working all’estero, una tipologia di lavoro sempre più diffusa e riconosciuta, ma che pone una serie di interrogativi. Uno in particolare: dove bisogna pagare le tasse, nel Paese di residenza o in quello dove si svolge l’attività? Vediamo cosa dice la normativa e quali sono le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

L’individuazione della residenza fiscale

Per comprendere dove pagare le tasse, dobbiamo prima capire come si identifica la residenza fiscale. La questione non riguarda il tipo di lavoro, ma la durata della permanenza in un determinato luogo. L’articolo 2 del Tuir stabilisce che chi è residente in Italia per più di 183 giorni in un anno:

  • è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
  • o ha in Italia il proprio domicilio e/o la residenza.

Anche se qualcuno risulta residente in un altro Paese o lavora in smart working per un’azienda estera, deve dichiarare i redditi in Italia e pagare l’Irpef qui. Lo stesso vale per chi va all’estero e continua a mantenere la propria residenza in Italia.

Criteri di residenza e condizioni

La residenza anagrafica non è l’unico criterio. Alcuni lavoratori possono vivere in Italia gran parte dell’anno senza essere iscritti nelle anagrafi. Allo stesso modo, un italiano che opera in smart working da un altro Paese potrebbe mantenere la propria iscrizione in Italia.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Quando trattiamo della tassazione tra diversi Paesi, è essenziale considerare le convenzioni internazionali. L’articolo 15 del modello Ocse, ad esempio, mira a prevenire la doppia tassazione. Di solito, si tassano i redditi nello Stato di residenza, a meno che il lavoro non si svolga altrove.

Queste tabelle potrebbero chiarire meglio:

Categoria del DipendenteRegime Fiscale
Dipendente residente in ItaliaSoggetto a tassazione sia in Italia sia all’estero, se prevista dalla giurisdizione estera. La doppia imposizione sarà evitata in Italia con il credito di imposta estero
Dipendente non residente in Italia che lavora esclusivamente all’esteroSoggetto a tassazione solo nello Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni conforme al Modello OCSE. Il datore di lavoro può sospendere le ritenute fiscali, previo ottenimento di idonea documentazione comprovante l’applicazione della Convenzione internazionale
Dipendente non residente in Italia che lavora sia all’estero sia in ItaliaSoggetto a tassazione in Italia, sui soli redditi relativi ai giorni di lavoro svolti in Italia; soggetto a tassazione all’estero secondo le regole previste nel Paese estero
La tabella sopra riassume le differenti categorie di dipendenti e il relativo regime fiscale a cui sono soggetti.

Categoria del DipendenteRegime di Contribuzione
Dipendente impiegato in un Paese con cui non sono in vigore accordi internazionali di sicurezza socialeContribuzione dovuta all’estero, in base alle regole del Paese estero, nonché in Italia al valere delle condizioni di cui alla L. 398/87
Dipendente impiegato in un Paese con cui sono in vigore accordi internazionali di sicurezza socialeContribuzione dovuta all’estero per le prestazioni oggetto di copertura secondo l’accordo internazionale, purché non siano applicabili specifiche regole internazionali che consentono di mantenere la contribuzione in Italia
La tabella riassume le categorie di dipendenti in relazione alla presenza o assenza di accordi internazionali di sicurezza sociale e la relativa normativa di contribuzione applicabile.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come tassare il lavoro svolto in smart working all’estero. Il principio generale è che il reddito da lavoro dipendente deve essere tassato nel Paese dove avviene l’attività lavorativa.

Bisogna anche considerare la tassazione dello Stato che paga il reddito. La chiave sta nel definire il “luogo di svolgimento della prestazione lavorativa”, cruciale per stabilire dove pagare le tasse.

Criteri di collegamento

Prima di addentrarci nel cuore della questione, è fondamentale comprendere cosa siano i criteri di collegamento e come influenzano la tassazione per chi pratica smart working all’estero.

Criteri di collegamento e la tassazione del lavoro dipendente

L’art. 23, co. 1. lett. c) del TUIR stabilisce il punto di partenza per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente. Secondo questa norma, i redditi derivanti da lavoro dipendente svolto in Italia sono considerati prodotti nel nostro Paese.

Questa regolamentazione non si applica sempre, specialmente quando esistono accordi per evitare la doppia imposizione tra l’Italia e altri stati, come ad esempio il Lussemburgo.

Il riferimento specifico in questo caso è alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. L’art. 15 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni ricevute da un residente di uno stato per un’attività dipendente siano tassate solamente nello stato di residenza, a meno che l’attività non venga svolta in un altro stato.

Il luogo della prestazione lavorativa

Il concetto di luogo di prestazione dell’attività lavorativa gioca un ruolo cruciale nella determinazione della tassazione. Questo è particolarmente vero nel caso dello smart working all’estero, dove il luogo fisico in cui si lavora può variare.

Il modello OCSE, come abbiamo visto, fornisce delle linee guida per determinare dove venga effettivamente svolto il lavoro. Secondo queste indicazioni, si deve considerare il luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge le sue attività. Di conseguenza, il reddito guadagnato non può essere tassato in uno stato diverso da quello in cui il lavoratore si trova, anche se i risultati del suo lavoro vengono utilizzati in un altro stato.

Tenendo conto di tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per esempio, un contribuente residente in Lussemburgo che svolga lavoro dipendente in Italia sarà soggetto alla tassazione anche nel nostro Paese.

La doppia imposizione internazionale

In alcuni casi, chi svolge smart working all’estero può trovarsi nella situazione di dover dichiarare il reddito sia nel Paese di residenza, sia in quello dove si svolge l’attività lavorativa. Questa potenziale “doppia imposizione” può però essere evitata grazie a specifiche convenzioni, come quella menzionata tra Italia e Lussemburgo. Il credito d’imposta viene poi riconosciuto dal Paese di residenza, evitando così di pagare le tasse due volte sullo stesso reddito.

La normativa in caso di smart working durante emergenza epidemiologica

Un esempio concreto ci viene fornito dall’Agenzia delle Entrate, riguardo un gruppo multinazionale italiano con una consociata in Cina. A causa dell’emergenza epidemiologica, alcuni dipendenti hanno svolto le loro attività in smart working dall’Italia, prima di poter rientrare in Cina. La questione che sorge è: dove devono pagare le tasse questi lavoratori? La risposta dipende da quanto tempo hanno trascorso in Italia:

  • Lavoratori con meno di 184 giorni in Cina;
  • Lavoratori con oltre 184 giorni in Italia.

La definizione della residenza fiscale diventa quindi fondamentale.

Residenza fiscale e normative convenzionali

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per definire la residenza fiscale non si può basare solo sulla durata del soggiorno. Infatti, bisogna prendere in considerazione altri criteri, come l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

In pratica, se una persona iscritta all’AIRE rientra in Italia solo per l’emergenza, potrebbe essere considerata residente in Italia. Ma in caso di dubbio, bisognerà fare riferimento ai criteri convenzionali, come ad esempio il “soggiorno abituale”.

Verifica del soggiorno abituale

Come verificare il criterio del soggiorno abituale? Per determinare dove un individuo ha la residenza fiscale, bisogna seguire le indicazioni del paragrafo 19 del Commentario al Modello OCSE. Non basta vedere dove l’individuo ha trascorso più giorni.

Ecco come funziona:

  1. Osservare frequenza, durata e regolarità dei soggiorni dell’individuo;
  2. Analizzare un periodo di tempo sufficiente;
  3. Escludere situazioni transitorie che potrebbero alterare il giudizio.

Criteri di collegamento per la tassazione del reddito

Il lavoro dipendente è tassato basandosi su dove l’individuo è fisicamente presente durante lo svolgimento dell’attività. Ma ci sono regole specifiche a seconda dei giorni trascorsi in Italia:

Lavoratori in Italia per meno di 184 Giorni

I lavoratori che sono in Italia per meno di 184 giorni devono considerare il loro stipendio come reddito prodotto nel territorio dello Stato. Però, esistono alcune eccezioni:

  1. Se c’è una convenzione tra Italia e lo Stato di residenza del lavoratore;
  2. Se il lavoratore è residente in uno Stato e svolge attività in un altro, potrebbe essere tassato in entrambi gli Stati.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che se il datore di lavoro è residente in Italia, il lavoratore estero deve pagare le tasse in Italia. Ci sono però delle condizioni precise da rispettare, tra cui:

  • Non soggiornare nell’altro Stato per più di 183 giorni;
  • Il salario non deve essere pagato da un datore di lavoro residente nell’altro Stato;
  • Le spese non devono essere sostenute da una filiale del datore di lavoro nell’altro Stato.

Lavoratori in Italia per oltre 184 giorni

Se un lavoratore passa almeno 184 giorni in Italia, la sua residenza fiscale potrebbe cambiare. Questo significa che, secondo l’art. 3 del TUIR, deve dichiarare in Italia tutti i redditi. Questo include anche quelli guadagnati all’estero. Per evitare la doppia imposizione, si può usufruire del credito per imposte estere, previsto dall’art. 23 del Modello OCSE.

Agenzia delle Entrate e regime speciale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sullo smart working all’estero. Ha confermato che, se non ci sono cambiamenti nella norma, i criteri dell’articolo 2 del TUIR si applicano anche a chi lavora da remoto.

Questo significa che si considera che il lavoro venga svolto dove il lavoratore è fisicamente presente. Non importa dove il datore di lavoro sia basato o dove il lavoro ha effetti.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stabiliscono, come abbiamo visto, che il lavoro da remoto non cambia la situazione fiscale. Ma potrebbero esserci problemi per il datore di lavoro se si verifica una stabile organizzazione o una base fissa in un altro Stato.

L’Agenzia ha anche ribadito che chi si trasferisce in Italia e lavora in smart working per un datore estero può usufruire del “regime speciale per lavoratori impatriati”.

Ma attenzione! Solo iscriversi all’AIRE e lavorare da remoto non basta per dire che non si ha la residenza fiscale in Italia. Bisogna valutare tutti i rapporti economici, patrimoniali e affettivi.

Conclusioni

La tassazione dello smart working all’estero è complessa. La chiave è sapere dove il lavoratore è fisicamente quando lavora. In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, come il modello OCSE, si può avere una tassazione concorrente. Ma ci sono condizioni da rispettare per avere la tassazione solo nel Paese di residenza.

Smart working all’estero: dove pago le tasse?
Una lavoratrice italiana opera in smart working all’estero.

Faq (domande e risposte)

Dove si può fare lo smart working?

Si può fare lo smart working ovunque, anche all’estero, ma questo può avere implicazioni fiscali a seconda della durata della permanenza in un certo luogo e della residenza fiscale del lavoratore.

A chi devo pagare le tasse se svolgo smart working all’estero?

Se un individuo è considerato fiscalmente residente in Italia (essendo iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o avendo il proprio domicilio e/o residenza in Italia per più di 183 giorni in un anno), deve dichiarare i suoi redditi in Italia e pagare l’IRPEF allo Stato italiano. Questo vale anche se lavora in modalità smart working per un’azienda estera o è iscritto come residente in un altro paese. Inoltre, esistono convenzioni internazionali, come l’articolo 15 del modello OCSE, che stabiliscono regole per evitare la doppia tassazione. In generale, i redditi vengono tassati nello Stato di residenza, a meno che il lavoro non venga svolto in un altro Stato.

Dove si pagano le tasse se si lavora all’estero?

In generale, si pagano le tasse nello Stato di residenza, ma se l’attività lavorativa viene svolta in un altro Stato, potrebbero esserci delle eccezioni. Le convenzioni internazionali, come quella tra Italia e Lussemburgo, stabiliscono regole specifiche per determinare dove un individuo dovrebbe pagare le tasse. Se una persona lavora in Italia ma è residente in Lussemburgo, potrebbe dover dichiarare il reddito sia in Italia che in Lussemburgo, ma sarà protetto dalla doppia tassazione attraverso specifiche convenzioni.

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