Nell’articolo di oggi parleremo di Supporto per la formazione e il lavoro e affitto, per vedere se ai beneficiari di questa misura spetta la quota per il canone di locazione (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
Che cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Reddito di cittadinanza scomparirà con il finire del 2023 e il Decreto Lavoro (48/2023) ha introdotto le misure che lo sostituiranno: l’Assegno di inclusione (Ai) e il Supporto per la formazione e il lavoro.
L’Assegno di inclusione è la misura che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e a cui avranno diritto solo i nuclei con all’interno un componente disabile, minorenne, ultrasessantenne o preso in carico dai servizi sociali per condizioni di grave disagio bio-psico-sociale.
Il Supporto per la formazione e il lavoro dovrebbe invece essere attivo il 1° settembre 2023 ed essere rivolto ai nuclei che non hanno diritto all’Ai. Ovvero i nuclei composti da tutti membri tra 18 e 59 anni e senza disabilità di alcun tipo.
Supporto per la formazione e il lavoro e affitto
Il Supporto per la formazione e il lavoro prevede una quota per l’affitto?
La risposta alla domanda, se con il Supporto per la formazione e il lavoro spetta anche un contributo per l’affitto, è NO! Il Supporto per la formazione e il lavoro ha un importo fisso di 350 euro al mese per ogni richiedente, corrisposto come bonifico.
Il motivo per cui non c’è un contributo per l’affitto, come invece accade per il Reddito di cittadinanza, è molto semplice ed è perché il Supporto per la formazione è il lavoro non è un sussidio. La misura è un’indennità di partecipazione erogata fin tanto che il beneficiario partecipa alle attività di reinserimento lavorativo.
In parole povere, richiedendolo il beneficiario firma il Patto di servizio personalizzato ed è obbligato a partecipare a progetti di reinserimento lavorativo. Riceve perciò un’indennità di 350 euro solo per il tempo in cui è impegnato in questi progetti. Terminato il percorso formativo il beneficio si interrompe e comunque è possibile percepirlo per un massimo di 12 mesi.
Riepilogando, i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro non hanno diritto a nessun contributo extra per l’affitto, ma solo a 350 euro al mese fin tanto che partecipano alle attività previste dalle misura.
Un’altra differenza con il Rdc è che questa è una misura personale, cioè all’interno dello stesso nucleo possono richiederla più persone. L’importo di 350 euro viene infatti assegnato alla persona e non al nucleo.
L’Assegno di inclusione prevede una quota per l’affitto?
L’Assegno di inclusione è il vero sostituto del Rdc di cui copia molti aspetti, compresa la possibilità di assegnare un contributo extra per le spese di affitto.
Il sussidio è infatti sdoppiato in due quote, una che costituisce un’integrazione del reddito familiare e una assegnata per pagamento del canone di locazione, se il nucleo è in affitto.
L’importo della quota A, quella relativa all’integrazione del reddito familiare, varia ed è modellata sulla composizione del nucleo familiare.
La quota B copre invece il costo dell’intero affitto fino ad un massimo di 3.360 euro all’anno. Nel caso di nuclei composti da sole persone di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza la soglia massima scende a 1.800 euro.
A differenza del Supporto per la formazione e il lavoro non è una misura personale e gli importi dell’Assegno di inclusione si considerano assegnati a tutto il nucleo familiare. In parole povere si può richiedere un solo Assegno di inclusione per nucleo familiare.
Trovate una descrizione più dettagliata della misura, con esempi di calcolo degli importi, nel nostro articolo di approfondimento sull’Assegno di inclusione.

Supporto per la formazione e Assegno di inclusione a confronto
La tabella qui sotto riassume e mette a confronto le caratteristiche del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’ Assegno di inclusione.
Assegno di inclusione | Supporto per la formazione e il lavoro | |
Beneficiari | nuclei con all’interno almeno un componente minorenne, disabile, over 60 o in condizioni di grave disagio e per questo non attivabile al lavoro | nuclei composti da soli maggiorenni tra 18 e 59 anni e non affetti da disabilità |
Requisito ISEE | 9.360 euro all’anno | 6.000 euro all’anno |
Importo | una quota calcolata sul reddito e sulla composizione del nucleo familiare + una quota per l’affitto | 350 euro per richiedente |
Data di attivazione | 1° gennaio 2024 | 1° settembre 2023 |
Durata | 18 mesi con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi | massimo 12 mesi |
Quali sono i requisiti per avere il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta solo ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. Ovvero, i nuclei composti da persone tra 18 e 59 anni e non affette da disabilità né prese in carico dai servizi sociali.
Tuttavia, rispettare queste condizioni non basta e sono necessari anche dei requisiti economici. Nello specifico possono richiedere il Supporto per la formazione i nuclei che rispettano questi requisiti:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro?
Al momento non è ancora possibile richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, perché la misura sarà attivata solo a settembre 2023.
Tuttavia il Decreto Lavoro chiarisce che dopo l’attivazione le domande di richiesta dovranno essere inviate online sul sito dell’INPS.
Informazioni più approfondite sulla modalità di invio delle domande saranno fornite dall’INPS più a ridosso dell’attivazione della misura.
Gli studenti universitari hanno diritto al Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro, se leggiamo il decreto (art. 12) che lo ha introdotto, spetta solo ed esclusivamente alle persone a “rischio di esclusione sociale e lavorativa”.
Inoltre, il decreto specifica bene che solo la partecipazione alle attività di reinserimento lavorativo “determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità̀ di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro“.
Le attività a cui si fa riferimento, includono il servizio civile, ma non i percorsi di formazione universitaria. Di conseguenza, stando a quel che si sa fino adesso, gli universitari non sono tecnicamente esclusi dalla misura, ma devono comunque rispettare i requisiti e partecipare alle attività di reinserimento lavorativo.
Il problema sorge perché gli universitari non sono inquadrati come una categoria a sé stante e visti come un gruppo di beneficiari.
Tuttavia il Reddito di cittadinanza e l’Assegno di inclusione prevedono degli esoneri per gli studenti universitari percettori che non hanno l’obbligo di partecipare a molte attività. Ma questo perché l’Assegno di inclusione e il Reddito di cittadinanza sono sussidi assegnati ai nuclei familiare in stato di bisogno o in condizione di fragilità.
Il Supporto per la formazione e il lavoro non è un sussidio ma un’indennità di partecipazione. L’erogazione del beneficio è cioè vincolata alla partecipazione alle attività formative per il reinserimento lavorativo, che non sono equiparate (per adesso) ai percorsi universitari.
In parole povere si erogano 350 euro al mese ai beneficiari per ricompensarli del tempo speso nei progetti previsti dalla misura.
Ricordiamo infatti che i 350 euro vengono assegnati solo per il tempo che la persona partecipa alle attività e comunque per un massimo di 12 mesi. Il Supporto per la formazione e il lavoro non è infatti rinnovabile come l’Assegno di inclusione.
FAQ (Domande e Risposta) sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se percepisco l’Assegno Unico?
Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi NON è incompatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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