Oggi parleremo di Supporto per la formazione e il lavoro e Assegno Unico, per vedere se le due prestazioni sono compatibili (scopri le ultime notizie sull’Assegno Unico e sui bonus attivi in Italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Che cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Reddito di cittadinanza finirà il 31 dicembre 2023, e sarà sostituito dalle misure introdotte attraverso il Decreto Lavoro (n. 48/2023). Le nuove misure sono l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’Assegno di inclusione, riservato esclusivamente ai nuclei familiari che comprendono individui con disabilità, minori, anziani ultrasessantenni o soggetti in situazioni di rilevante disagio bio-psico-sociale, i quali sono assistiti dai servizi sociali.
Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro, si prevede un’entrata in vigore dal 1° settembre 2023. Questo strumento sarà destinato alle famiglie che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di inclusione. Questi nuclei familiari dovranno essere composti esclusivamente da membri con età compresa tra 18 e 59 anni e privi di qualsiasi forma di disabilità.
Quali sono gli importi?
Il Supporto per la formazione e il lavoro si distingue notevolmente dal Rdc in quanto non costituisce un sussidio, ma piuttosto un’indennità di partecipazione.
A differenza del Rdc, questa prestazione non è soggetta a variazioni di importo e prevede un assegno fisso di 350 euro al mese, erogato al richiedente per un massimo di 12 mesi.
Nel concreto, chi fa richiesta di questo Supporto sottoscrive un Patto di servizio personalizzato e si impegna a prendere parte a progetti e iniziative mirate al rientro nel mondo lavorativo. Durante tutto il periodo di partecipazione a tali attività, la persona riceve un’indennità mensile di 350 euro.
Questo beneficio cessa al termine delle attività di reinserimento e in ogni caso non è possibile riceverlo per un periodo superiore ai 12 mesi.
Quali sono i requisiti?
Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta ai nuclei con componenti minorenni, disabili, over 60 o presi in carico dai servizi sociali, se rispettano questi requisiti economici:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
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Supporto per la formazione e il lavoro e Assegno Unico
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con l’Assegno Unico?
Sì! Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con l’Assegno Unico. Il Decreto Lavoro, che introduce la misura, chiarisce infatti quali prestazioni si possono ricevere insieme al Supporto per la formazione e il lavoro e quali sono incompatibili.
Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto specifica che il Supporto per la formazione è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (ad esempio Naspi e Dis-coll o la Cassa integrazione), ma è una prestazione rivolta a tutte le famiglie con figli a carico disabili o con meno di 21 anni.
Motivo per cui quanti avranno diritto al Supporto per la formazione e il lavoro avranno anche diritto all’Assegno Unico.
Quanto detto a proposito del Supporto per la formazione e il lavoro vale anche per l’Assegno di inclusione, cioè l’altra misura che sostituirà il Rdc nel 2024. Anche l’Assegno di inclusione è compatibile con l’Assegno Unico.

A chi spetta l’Assegno Unico insieme al Supporto per la formazione e il lavoro?
L’Assegno Unico spetta a tutti i nuclei familiari a prescindere dal reddito o dall’ISEE familiare, se hanno figli a carico disabili o con meno di 21 anni.
Il Decreto Lavoro ha stabilito che se in un nucleo familiare ci sono disabili o minorenni a carico, la famiglia non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro, ma all’Assegno di inclusione.
Motivo per cui chi percepirà il Supporto per la formazione e il lavoro sarà idoneo a ricevere l’Assegno Unico solo se ha figli maggiorenni a carico e non affetti da alcuna disabilità.
Come richiedere l’Assegno Unico se si riceve il Supporto per la formazione e il lavoro
I beneficiari di Rdc hanno diritto all’Assegno Unico in automatico senza fare domanda e l’importo viene versato sulla carta Rdc. Il messaggio INPS 2896/2023 ha chiarito che dopo la scadenza del Reddito di cittadinanza sarà necessario fare domanda se si vuole ricevere l’Assegno Unico con regolarità.
In pratica, quanti riceveranno il Supporto per la formazione e il lavoro potranno avere l’Assegno Unico solo se faranno richiesta della prestazione come tutti gli altri beneficiari. Ovvero, collegandosi alla pagina dedicata sul sito dell’INPS e seguendo al procedura descritta sullo schermo.
Anche perché, ricordiamo, il Supporto per la formazione e il lavoro è un’indennità di partecipazione, che il beneficiario percepisce mentre partecipa alle attività di reinserimento lavorativo. Questa indennità di 350 euro viene versata direttamente su conto corrente e non su una carta apposita consegnata ai beneficiari, come nel caso del Rdc.
Inoltre, Il Supporto non spetta al nucleo familiare, ma solo alla persona che lo richiede. In pratica è una prestazione completamente diversa dal Reddito di cittadinanza e indipendente dall’Assegno Unico.
Trovate maggiori informazioni su come comportarsi se il Rdc in scadenza nel nostro articolo dedicato alle novità dell’Assegno Unico su Rdc.
FAQ: Domande frquenti sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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