Nell’articolo di oggi vedremo quali sono i corsi che i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono obbligati a frequentare (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Indice
Che cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Reddito di cittadinanza sarà eliminato nel 2024 e sarà sostituito dalle misure introdotte dal Decreto Lavoro (n. 48/2023), ovvero l’Assegno di inclusione (art. 1 ss) e il Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12).
L’Assegno di inclusione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e sarà destinato esclusivamente ai nuclei familiari che includono un membro disabile, minorenne, ultrasessantenne o in situazione di grave disagio bio-psico-sociale e preso in carico dai servizi sociali. Trovate un prospetto completo di questa misura nel nostro articolo di approfondimento sull’Assegno di inclusione.
Il Supporto per la formazione e il lavoro, invece, dovrebbe essere attivo a partire dal 1° settembre 2023 e sarà rivolto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. Questi nuclei devono essere composti interamente da membri con età compresa tra i 18 e i 59 anni e senza nessuna forma di disabilità.
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Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro presenta una grande differenza rispetto al Rdc, perché non è un sussidio, ma è un’indennità di partecipazione. Per questo non ha importi variabili, ma al richiedente vengono assegnati 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi.
In pratica, chi richiede la prestazione firma il Patto di servizio personalizzato e si impegna a partecipare a progetti e attività per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Per tutto il tempo che la persona partecipa a queste attività riceve un’indennità di 350 euro al mese. Il beneficio cessa quando terminano le attività di reinserimento e comunque non è possibile percepirlo per più di 12 mesi.
Quali corsi deve seguire il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro?
Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro, dopo aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato attraverso l’apposita piattaforma online, dovrà partecipare a programmi di orientamento e accompagnamento al lavoro.
Inoltre, potrebbe essere incluso in progetti di formazione specifici offerti da enti, sia pubblici che privati. I beneficiari hanno anche la possibilità di individuare autonomamente i progetti di formazione ai quali desiderano partecipare, se questi sono offerti da enti accreditati.
Il Patto di servizio personalizzato può prevedere anche l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
Oltre a questo chi riceve il Supporto per la formazione e il lavoro ha un altro obbligo e cioè quello di partecipare a percorsi di istruzione di primo livello.

Che cosa sono i percorsi di istruzione di primo livello?
I percorsi di istruzione di primo livello per gli adulti sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 (art. 4, comma 1, lettera a).
Sono corsi di studio serali organizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) a cui possono partecipare:
- Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.
La mancata frequentazione ai corsi fa perdere il diritto ai 350 euro al mese di Supporto per la formazione e il lavoro.
Quanto durano i percorsi di istruzione di primo livello?
Come indicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, i percorsi di istruzione di primo livello sono suddivisi in due periodi didattici:
- Il primo periodo didattico ha una durata totale di 400 ore ed è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nel caso in cui il certificato conclusivo della scuola primaria non sia disponibile, il numero di ore può essere aumentato fino a un massimo di 200 ore. Queste ore aggiuntive possono anche essere utilizzate per attività di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
- Il secondo periodo didattico ha una durata totale pari al 70% di quella prevista dai relativi ordinamenti per il primo biennio degli istituti tecnici o professionali nell’area dell’istruzione generale. Questo periodo è finalizzato all’acquisizione di una certificazione che attesta l’acquisizione delle competenze di base necessarie per adempiere all’obbligo di istruzione, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 139/2007.
A chi spetta il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato esclusivamente ai nuclei familiari che non soddisfano i criteri per ottenere l’Assegno di inclusione.
In altre parole, sono inclusi i nuclei familiari in cui tutti i membri hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non sono affetti da disabilità o presi in carico dai servizi sociali.
Tuttavia, non è sufficiente soddisfare solo questi criteri, ma sono necessari anche determinati requisiti economici per poter richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro.
I requisiti economici del Supporto per la formazione e il lavoro
Nello specifico, i nuclei familiari che desiderano accedere a tale misura devono rispettare i seguenti requisiti:
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
FAQ (Domande e Risposta) sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se percepisco l’Assegno Unico?
Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi NON è incompatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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