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Supporto per la formazione e il lavoro: FAQ ufficiali

Supporto per la formazione e il lavoro e FAQ, ecco le domande più frequenti.

10' di lettura

Nell’articolo di oggi parleremo di Supporto per la formazione e il lavoro e FAQ e vedremo quali sono le domande più frequenti poste dagli utenti sulla nuova misura (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Indice

Supporto per la formazione e il lavoro: cos’è?

Il Reddito di cittadinanza sarà eliminato entro la fine del 2023 e sarà sostituito da due nuove misure introdotte dal Decreto Lavoro (DL 48/2023): l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

L’Assegno di inclusione, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2024, sarà destinato esclusivamente ai nuclei familiari che includono un membro in una delle seguenti categorie: disabile, minorenne, ultrasessantenne o in situazioni di grave disagio bio-psico-sociale.

Il Supporto per la formazione e il lavoro, invece, è attivo a partire dal 1° settembre 2023. Questa misura spetta ai nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di inclusione. Per beneficiare di questa misura, i nuclei familiari devono essere composti esclusivamente da membri con età compresa tra i 18 e i 59 anni e senza alcuna forma di disabilità.

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Supporto per la formazione e il lavoro: come funziona?

Il Supporto per la formazione e il lavoro si differenzia significativamente dal Reddito di cittadinanza, poiché non costituisce un sussidio, ma piuttosto un‘indennità di partecipazione.

A differenza del Rdc, questa misura non prevede importi variabili, ma prevede un assegno fisso di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi per il richiedente.

Nella pratica, chi fa richiesta per questa prestazione firma un Patto di servizio personalizzato e si impegna a partecipare a progetti e attività finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro. Durante il periodo di partecipazione a tali attività, la persona riceve un’indennità mensile di 350 euro. Questo beneficio cessa quando le attività di reinserimento giungono a termine e comunque non può essere percepito per più di 12 mesi.

I requisiti richiesti

In particolare, per poter beneficiare di questa misura, i nuclei familiari devono soddisfare i seguenti criteri:

  • un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
  • nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Supporto per la formazione e il lavoro e FAQ

Il Ministero del Lavoro ha da poco pubblicato le FAQ ufficiali sul Supporto per la formazione e il lavoro, che sono consultabili nella pagina dedicata al SFL. Riassumiamo qui di seguito le domande più frequenti che gli utenti pongono su questa prestazione.

FAQ: le domande più frequenti sul Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Dove fare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro?

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto online nella pagina dedicata al SFL sul sito dell’INPS. Per la procedura di invio della domanda potete fare riferimento alla nostra guida che spiega come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro. In alternativa può essere richiesto presso gli istituti di Patronato.

Supporto-per-la-Formazione-e-il-lavoro-e-FAQ-INPS
La pagina del Supporto per la Formazione e il lavoro sul sito dell’INPS.

Quando si può fare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro?

Il Supporto per la formazione e il lavoro è in vigore e può essere richiesto a partire dal 1 settembre 2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro prevede una quota per l’affitto?

No, il SFL non prevede una quota per l’affitto. Questo perché il Supporto per la formazione e il lavoro non è un sussidio, ma è un’indennità di partecipazione concessa fin tanto che il beneficiario partecipa alle attività di reinserimento lavorativo.

Cosa succede se il beneficiario si rifiuta di partecipare o abbandona le attività previste?

Se il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro non partecipa alle attività di reinserimento nel mondo del lavoro previste, decade dal beneficio e perde il diritto a ricevere i 350 euro di indennità mensile.

Che cosa si intende per giustificato motivo per cui il beneficiario del SFL può assentarsi dalle attività?

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro può assentarsi dalle attività previste, solo se si trova in una di queste condizioni:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi; 
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale; 
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo. 

In ogni caso le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Il servizio civile rientra tra le misure previste dal Supporto per la formazione e il lavoro?

Si! Nel contesto del SFL, il servizio civile nazionale rientra tra le attività previste, e gli enti responsabili possono riservare posti specifici per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.

Cosa succede se il beneficiario del SFL non accetta un’offerta di lavoro, senza giustificato motivo?

Se il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro rifiuta un’offerta congrua di lavoro, perde il diritto a ricevere i 350 euro al mese di indennità.

Quali sono le caratteristiche delle offerte di lavoro che il beneficiario è obbligato ad accettare?

Un’offerta di lavoro è considerata congrua ai fini del Supporto per la formazione e il lavoro, e quindi il beneficiario deve accettarla, se rispetta queste condizioni:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera nel caso in cui nel nucleo familiare figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati e l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto (o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico).

Sono previsti incentivi per l’avvio di un’attività autonoma o impresa individuale?

I beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che iniziano un’attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale o una società cooperativa entro il primo anno di concessione del beneficio ricevono un ulteriore vantaggio sotto forma di un pagamento unico. Questo pagamento corrisponde a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, fino a un massimo di 500 euro al mese.

Quali componenti del nucleo possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro anche se lo stesso beneficia dell’Assegno di inclusione?

Possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro anche le persone che fanno parte di un nucleo che riceve l’Assegno di inclusione, se però non sono conteggiati all’interno della scala di equivalenza. Nello specifico si tratta di:

  • tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
  • che non hanno disabilità o non autosufficienza;
  • di età inferiore a 60 anni;
  • senza carichi di cura;
  • che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica amministrazione.

Un richiedente sottoposto a misure cautelari può richiedere il beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)?

Nessun richiedente del SFL deve essere soggetto a misure cautelari personali o di prevenzione, né aver subito condanne definitive ai sensi del codice di procedura penale nei 10 anni precedenti la richiesta.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?

Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.

I nuclei che percepiscono l’Assegno Unico possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro?

Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?

No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.

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