Nell’articolo di oggi approfondiremo la compatibilità tra Supporto per la formazione e il lavoro e servizio civile (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro?
Nel 2024 il Reddito di cittadinanza (Rdc), come lo conosciamo oggi, sarà eliminato e darà spazio a una serie di nuove misure introdotte dal Decreto Lavoro.
Una delle principali novità è l’introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), operativo già dal 1° settembre 2023.
Per accedere alla misura è necessario che tutti i membri del nucleo familiare siano compresi tra i 18 e i 59 anni e non presentino alcuna forma di disabilità. Questo beneficio è infatti rivolto ai nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di inclusione.
Inoltre, è una misura individuale che può essere richiesta da più componenti all’interno dello stesso nucleo familiare. I beneficiari riceveranno una somma fissa mensile di 350 euro per un masso di 12 mesi.
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Quali sono gli importi del Sfl?
Il Supporto per la formazione e il lavoro rappresenta un significativo cambiamento rispetto al precedente Reddito di cittadinanza, poiché non è semplicemente un sussidio, ma piuttosto un’indennità di partecipazione.
A differenza del Rdc, il Supporto per la formazione e il lavoro non prevede importi variabili basati su specifici requisiti o condizioni. Invece, a chi ne fa richiesta, viene assegnata un’indennità fissa di 350 euro al mese, che può essere erogata per un periodo massimo di 12 mesi.
Concretamente, il richiedente accede al programma firmando un “Patto di servizio personalizzato” e impegnandosi a partecipare ad attività e progetti mirati al reinserimento lavorativo.
Durante tutto il periodo di partecipazione a tali iniziative, l’individuo riceve l’indennità mensile di 350 euro. Il beneficio cessa automaticamente al termine delle attività e comunque non può essere percepito per più di 12 mesi consecutivi.
Supporto per la formazione e il lavoro e servizio civile sono compatibili?
Il Decreto Lavoro è molto chiaro sul fatto che chi svolge il servizio civile può richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro e ricevere l’indennità di 350 euro senza problemi. Le attività svolte durante il servizio civile rientrano, infatti, tra quelle previste dalla misura.
Nell specifico il testo di legge (DL 48/2023, art. 12, comma 1) stabilisce che “nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.”

Quanto dura il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro prevede il versamento regolare di 350 euro mensili a ciascun richiedente, che avviene tramite bonifico bancario.
La circolare n. 77/2023 emessa dall’INPS costituisce un fondamentale punto di riferimento per quanto riguarda i tempi di erogazione del Sfl. La circolare mette in rilievo come la durata del beneficio sia strettamente correlata alla durata delle attività formative in cui il beneficiario è coinvolto.
Tabella delle scadenze del Sfl
La tabella qui sotto è quella ufficiale fornita dall’INPS e illustra come variano i periodi di erogazione, ossia il numero di pagamenti accreditati, in base all’attività formativa svolta.
1^ attività/corso | attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024 | il beneficio verrà erogato per 5 mensilità |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi) |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa |
Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro
La domanda di richiesta del Supporto per la formazione e il lavoro può essere inviata online attraverso il sito ufficiale dell’INPS. In alternativa, è possibile ricevere assistenza diretta rivolgendosi a un Patronato.
L’INPS ha predisposto una guida ufficiale in formato PDF per la domanda online, accessibile tramite il pulsante di download alla fine di questo paragrafo. In alternativa, potete consultare il nostro articolo che spiega proprio come compilare la domanda per il Sfl.
A chi spetta il Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro rappresenta una risorsa mirata, destinata esclusivamente a nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di inclusione. Questo beneficio è concepito per le famiglie che sono composte da individui con età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non presentano alcuna forma di disabilità né sono assistiti dai servizi sociali.
Tuttavia, la semplice adesione a queste condizioni non è sufficiente per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro. È altresì necessario soddisfare specifici requisiti, al fine di presentare una domanda valida per questa misura.
I requisiti per richiedere il Sfl
I nuclei familiari che intendono accedere al Sfl devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
FAQ: Domande frquenti sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se percepisco l’Assegno Unico?
Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi NON è incompatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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