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Rdc, Supporto per formazione e lavoro da settembre: novità

Ecco le ultime notizie sul Supporto per la formazione e il lavoro.

12' di lettura

Nell’articolo di oggi vedremo le ultime notizie sul Supporto per la formazione e il lavoro, cioè una delle misure che sostituirà il Rdc (scopri le ultime notizie e poi leggi su Telegram tutte le news sul Reddito di Cittadinanza. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Ultime notizie sul Supporto per la formazione e il lavoro

La conversione in legge del Decreto Lavoro ha chiarito in via definitiva cosa accadrà dopo la fine del Reddito di cittadinanza, che sarà cancellato a partire dal 1° gennaio 2024.

A sostituirlo ci saranno due misure, una è l’Assegno di inclusione (Ai) che è destinata ai nuclei con membri “non occupabili”, cioè dove almeno uno dei componenti è disabile, minorenne, over 60 o in condizione di grave disagio bio-psico-sociale.

Per ottenere però l’Ai se c’è un componente in condizione di grave disagio bio-psico-sociale, questo deve essere inserito nei programmi di assistenza della Pubblica Amministrazione.

I nuclei dove invece tutti i componenti sono occupabili non hanno diritto all’Assegno di inclusione e per loro è stato istituito il Supporto per la formazione e il lavoro, che dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 2023.

Un nucleo si definisce “occupabile” quando tutti i membri al suo interno hanno tra i 18 e 59 anni e non sono in condizione di disabilità o presi in carico dai servizi sociali perché non ritenuti attivabili al lavoro.

Se volete scaricare il testo di conversione in legge del Decreto Lavoro, per consultare la normativa dettagliata delle due agevolazioni, vi basta cliccare sul pulsante download qui sotto.

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Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro è un contributo mensile disciplinato dall’articolo 12 del Decreto Lavoro, ma è anche una misura molto diversa dal Reddito di cittadinanza.

Per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro il beneficiario deve firmare il Patto di servizio personalizzato e impegnarsi a seguire un percorso formativo per il reinserimento nel mondo del lavoro. Poi, per tutta la durata delle attività formative, riceverà 350 euro al mese come “indennità”.

Il Supporto per la formazione e il lavoro viene infatti erogato solo per la durata del percorso formativo e comunque per un massimo di 12 mesi, senza possibilità di rinnovo.

Gli importi non sono assegnati al nucleo familiare, ma alla persona che lo richiede, quindi più componenti di uno stesso nucleo possono beneficiarne.

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L’articolo 12 del Decreto Lavoro.

Quali sono i requisiti per avere il Supporto per la formazione e il lavoro?

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto solo se il nucleo familiare del richiedente non ha diritto all’Assegno di inclusione. Ovvero se il nucleo è interamente composto da persone tra i 18 e i 59 anni che non sono affette da disabilità o prese in carico dai servizi sociali perché non attivabili al lavoro nell’immediato.

I requisiti economici

La misura è comunque pensata solo per le persone in stato di estremo bisogno e perciò ha dei requisiti economici piuttosto severi, che sono questi:

  • un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini ISEE;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • l’abitazione proncipale, se di proprietà, deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.
  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
  • nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione o avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Come si calcola il requisito del reddito familiare?

È opportuno un chiarimento che riguarda il requisito relativo al reddito familiare, perché in fase di conversione in legge del Decreto Lavoro all’articolo 12 sono state aggiunte queste parole:

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell’ISEE“.

In parole povere, se il nucleo familiare è composto solo dal richiedente, questo può avere il Supporto per la formazione e il lavoro solo se ha un reddito personale di massimo 6.000 euro.

Se ci sono più componenti in famiglia, prima di tutto si considera il reddito familiare, cioè la somma dei redditi dei membri del nucleo.

In secondo luogo, il limite di reddito, quando ci sono più componenti, non è di 6.000 ma più alto. Per calcolarlo si devono moltiplicare i 6.000 euro per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE che corrisponde al nucleo.

Di base il parametro della scala di equivalenza è sempre un numero che descrive la composizione del nucleo familiare. Tuttavia, la scala di equivalenza ai fini ISEE non è né quella del Reddito di cittadinanza e nemmeno quella che serve per calcolare gli importi dell’Assegno di inclusione.

Infatti, il calcolo da fare per stabilire qual è il reddito massimo che un nucleo, composto da più di una persona, può possedere per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro è diverso rispetto ad Ai e Rdc.

La scala di equivalenza ai fini ISEE

La scala di equivalenza ai fini ISEE, che serve per calcolare il requisito relativo al reddito familiare del Supporto per la formazione e il lavoro, è quella stabilita dal DPCM 159/2013 (allegato 1) ed è la seguente.

Numero di componenti del nucleoParametro della scala di equivalenza ai fini ISEEReddito familiare massimo per avere il Supporto per la formazione e il lavoro
116.000 euro
21,579.420 euro
32,0414.400 euro
42,4614.760 euro
52,8517.100 euro

Il parametro della scala di equivalenza sale poi di + 0,35 per ogni altro componente nel nucleo familiare oltre al quinto. Inoltre sono previste delle maggiorazioni, che fanno crescere ancora il parametro in questo modo:

  • + 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli;
  • + 0,35 in caso di nuclei con quattro figli;
  • + 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • + 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevato a + 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.
  • + 0,5 per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente (maggiorazione introdotta dall’articolo 2 sexies del decreto legge n. 42/2016)
  • + 1, se tra i componenti il nucleo familiare vi è un componente, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, e per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza.

Quali sono gli importi del Supporto per la formazione e il lavoro?

Il Supporto per la formazione e il lavoro si chiama così perché costituisce appunto un supporto economico che viene dato alle persone che partecipano ai progetti di reinserimento lavorativo.

È infatti definito nel decreto una “indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa” e ha perciò un importo fisso di 350 euro al mese, corrisposto per tutta la durata delle attività.

Terminato il percorso di reinserimento lavorativo il sussidio si interrompe e non può più essere rinnovato. In ogni caso il tempo massimo per cui può essere erogato è 12 mesi. Tuttavia all’interno dello stesso nucleo familiare il Supporto per la formazione ed il lavoro può essere richiesto da più componenti.

Scopri la pagina dedicata al Reddito di cittadinanza: pagamenti, diritti e bonus compatibili.

Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà attivato dal 1° settembre 2024 e come stabilisce il Decreto Lavoro questo dovrà essere richiesto online sul sito dell’INPS.

La misura entrerà infatti in vigore prima della fine del Reddito di cittadinanza perché i beneficiari sono gli stessi a cui nel 2023 il Rdc spetta solo per 7 mesi.

Al momento non è ancora possibile inviare la domanda e le istruzioni più dettagliate sulla procedura saranno fornite proprio dall’INPS a ridosso dell’attivazione della misura.

Ad ogni modo il decreto specifica che la richiesta potrà essere fatta anche rivolgendosi a Caf e Patronato.

Supporto per la formazione e il lavoro e Assegno di inclusione a confronto

La tabella qui sotto riassume e chiarisce le principali differenze tra il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno di inclusione, cioè le due misure pensate per sostituire il Reddito di cittadinanza. Per maggiori informazioni sull’Ai potete consultare il nostro articolo di approfondimento sull’Assegno di inclusione.

 Assegno di inclusioneSupporto per la formazione e il lavoro
Beneficiarinuclei con all’interno almeno un componente minorenne, disabile, over 60 o in condizioni di grave disagio e per questo non attivabile al lavoronuclei composti da soli maggiorenni tra 18 e 59 anni e non affetti da disabilità
Requisito ISEE9.360 euro all’anno6.000 euro all’anno
Importocalcolato sul reddito e sulla composizione del nucleo familiare350 euro per richiedente
Data di attivazione1° gennaio 20241° settembre 2023
Durata18 mesi con possibilità di rinnovo per altri 12 mesimassimo 12 mesi

Faq sul Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?

Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?

No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.

Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se percepisco l’Assegno Unico?

Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi NON è incompatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.

Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?

No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.

C’è un bonus affitto con il Supporto per la formazione e il lavoro?

No, nessun bonus affitto con il Supporto per la formazione e il lavoro.

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