Oggi vi parliamo di tredicesima con contratto a tempo determinato: come si calcolano i ratei? (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Tredicesima con contratto a tempo determinato: spetta comunque?
Rispondiamo subito alla domanda: spetta la tredicesima con contratto a tempo determinato?
Sì, la mensilità aggiuntiva, chiamata pure gratifica natalizia (perché viene pagata nel periodo di Natale) spetta pure al lavoratore o alla lavoratrice con contratto a tempo determinato, anche in caso di rinnovo o proroga del contratto.
Chi sottoscrive un contratto di lavoro a tempo determinato (o a termine) ha gli stessi diritti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in termini di retribuzione e di tredicesima.
Per avere diritto alla tredicesima nel contratto a tempo determinato è comunque fondamentale rispettare un requisito: il rapporto di lavoro deve durare almeno 15 giorni o rispettare la durata minima imposta dal CCNL di riferimento.
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Tredicesima con contratto a tempo determinato: i casi di rinnovo o proroga
La tredicesima con contratto a tempo determinato è calcolata sui ratei maturati durante l’anno solare e può essere erogata anche al termine del rapporto di lavoro, in caso di mancato rinnovo.
Infatti, al termine del contratto, il lavoratore o la lavoratrice ha comunque diritto al pagamento, tra le altre cose, dei ratei maturati dal 1° gennaio o dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro.
La tredicesima si calcola tenendo presente l’importo della retribuzione spettante a dicembre o nel mese in cui è terminato il rapporto di lavoro, anche se nel corso dell’anno, il lavoratore o la lavoratrice ha ricevuto un aumento dello stipendio per rinnovi del CCNL di riferimento.
Il pagamento della tredicesima non si interrompe in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, mentre in caso di proroga, l’erogazione dei ratei di tredicesima viene spostata alla scadenza del contratto.
Come si calcola il rateo della tredicesima con contratto a tempo determinato?
Facciamo alcuni esempi di calcolo del rateo della tredicesima con contratto a tempo determinato.
Ad esempio, prendiamo un lavoratore con un contratto a termine dal 1° dicembre al 30 aprile. Parliamo, dunque, di un contratto a tempo determinato di 4 mesi. Al termine del primo mese di lavoro, il lavoratore percepirà nel primo lo stipendio di dicembre e un solo rateo di tredicesima, mentre al termine del rapporto lavorativo (30 aprile) avrà diritto agli altri quattro ratei di tredicesima (da gennaio ad aprile).
Se, invece, il lavoratore avesse preso servizio dal 19 dicembre al 31 marzo, in questo caso avendo lavorato a dicembre per meno di 15 giorni, non avrà diritto al rateo di tredicesima, ma solo allo stipendio di dicembre. Mentre da gennaio a marzo avrà diritto ai tre ratei di tredicesima.
Tredicesima con contratto a tempo determinato: esempi rinnovo o proroga
Quando si parla di tredicesima con contratto a tempo determinato, nel caso questo venisse rinnovato, avverrebbe una sola erogazione della tredicesima per ogni contratto a tempo determinato e quindi per ogni rinnovo successivo.
In caso di proroga, invece, si parla di contratto prolungato e unico: dunque la tredicesima verrà pagata a dicembre o nel momento in cui si conclude il rapporto a tempo determinato alla scadenza del termine post proroga.
Prendiamo come esempio un contratto a tempo determinato dal 1° gennaio al 30 aprile, rinnovato dal 1° maggio al 31 agosto. In questo caso i rapporti di lavoro sono due, quindi i ratei della tredicesima si calcolano a doppio, con pagamento separato. Il lavoratore maturerà quattro ratei di tredicesima ad aprile e quattro ratei di tredicesima ad agosto.
Prendiamo, invece, un contratto a tempo determinato dal 1° gennaio al 14 marzo, rinnovato dal 1° aprile al 14 maggio. Non sarà possibile unire i 14 giorni di marzo con i 14 giorni di maggio: il lavoratore non avrà diritto alla tredicesima in questi due mesi, avendo lavorato meno di 15 giorni. Dunque avrà diritto a due mesi di tredicesima per il primo contratto e a un mese di tredicesima per il secondo contratto.
Infine, prendiamo come esempio un contratto a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 marzo prorogato fino al 30 giugno e poi di nuovo prorogato fino al 31 dicembre. Le proroghe spostano il pagamento della tredicesima. Il lavoratore avrà diritto a 12 ratei di tredicesima, maturati da gennaio a dicembre.

Faq sulla tredicesima
La tredicesima verrà detassata a dicembre 2023?
Purtroppo no: la detassazione della tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti non è stata inserita nella prima stesura della Legge di bilancio 2024. Al netto di improbabili cambi di rotta, la tredicesima non verrà detassata per il prossimo anno: niente soldi in più in busta paga.
Cosa potrebbe accadere in futuro se passasse la detassazione delle tredicesime?
Con la tredicesima detassata, verrebbe applicata una nuova aliquota, che ridurrebbe l’ammontare delle tasse da pagare. Di conseguenza, il lavoratore avrebbe una somma maggiore netta in busta paga.
Come si calcola la tredicesima?
Per calcolare la tredicesima per lavoratori dipendenti, è necessario conoscere l’ammontare dello stipendio lordo annuo (RAL) e applicare l’aliquota IRPEF riferita a quel reddito.
La retribuzione va moltiplicata per il numero di mesi lavorati e divisa per 12. Se, ad esempio, il lavoratore ha prestato servizio soltanto a partire da giugno, la sua tredicesima sarà calcolata su 7 mesi di lavoro svolto (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre).
Ai fini del calcolo della tredicesima, non si considerano detrazioni IRPEF per lavoro dipendente né carichi di famiglia e neppure straordinari e ferie non godute.
Sono incluse nel calcolo:
- Indennità di contingenza;
- Scatti di anzianità;
- EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
- Trattamento di vacanza;
- Terzi elementi;
- Indennità di mansione;
- Periodi coperti da contributi figurativi come: ferie, malattia, infortunio, maternità, riposi per allattamento, congedo matrimoniale e cassa integrazione.
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