In questo articolo parleremo di tredicesima e lavoro stagionale: si ha diritto alla mensilità aggiuntiva? (scopri le offerte di lavoro e i concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Tredicesima e lavoro stagionale: si ha diritto alla mensilità aggiuntiva?
Diamo subito una buona notizia ai lavoratori stagionali: la tredicesima spetta in ogni caso. Sia se il rapporto di lavoro è ancora in corso, sia se questo è stato cessato.
E non importa neppure quale sia stata la motivazione che abbia portato alla cessazione del rapporto lavorativo: il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore stagionale tutto ciò che gli è dovuto.
Ma se il rapporto di lavoro è cessato, quando viene pagata la tredicesima al lavoratore stagionale?
Al momento della cessazione del rapporto lavorativo, assieme a tutte le altre indennità maturate e calcolata in base ai mesi lavorati.
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Cos’è il contratto di lavoro stagionale?
Il contratto di lavoro stagionale è un particolare contratto a termine stipulato per disciplinare rapporti di lavoro in determinati ambiti o settori. Le attività stagionali sono individuate dalla legge o dai CCNL delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il lavoratore stagionale ha il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto è esercitabile entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue una volta decorso un anno dalla data di cessazione.
Come viene assunto il lavoratore stagionale?
Il lavoratore stagionale, come tutti i lavoratori subordinati, deve essere assunto con un contratto di lavoro in forma scritta.
Sul contratto devono essere riportate:
- le generalità del lavoratore o della lavoratrice stagionale;
- il periodo del contratto;
- l’inquadramento contrattuale;
- il tipo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
- l’orario di lavoro (generalmente 40 ore; 44 ore per i lavoratori impiegati in stabilimenti balneari);
- il periodo di prova;
- il diritto di prelazione.
Si possono sottoscrivere contratti stagionali per:
- l’impiego in stabilimenti balneari;
- la raccolta e la conservazione di prodotti del sottobosco (funghi, tartufi, frutti di bosco ecc.);
- la raccolta e la spremitura di olive;
- la produzione di vino;
- la mietitura o la trebbiatura meccanica dei cereali;
- la pressatura dei foraggi;
- il taglio dei boschi.
Cosa spetta a un lavoratore stagionale?
In base al livello di inquadramento del lavoratore o della lavoratrice stagionale viene corrisposto uno stipendio mensile e spettano:
- contributi;
- permessi retribuiti (ore di riduzione oraria di lavoro, concordati col datore di lavoro, fino a 108 ore in un anno);
- giorni di malattia (va prontamente comunicata al datore di lavoro, il lavoratore deve essere reperibile per le visite di controllo che si terranno anche nei giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19);
- l’indennità di infortunio retribuita (il lavoratore stagionale va assicurato all’INAIL);
- le ferie (2,16 giorni per ogni mese lavorato, ma solo se si è prestato servizio per almeno 15 giorni in un mese);
- il TFR;
- la tredicesima;
- la quattordicesima (pagata a luglio e maturata da luglio a giugno dell’anno successivo).
Questo perché il lavoratore o la lavoratrice stagionale ha gli stessi diritti di qualsiasi altro dipendente assunti con contratti di lavoro nazionali. Anche alla Naspi, che può essere richiesta alla cessazione del rapporto lavorativo, ma sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. La domanda va inoltrata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo.
Quando spetta e come si calcola la tredicesima di un lavoratore stagionale?
La tredicesima, generalmente, viene corrisposta al lavoratore stagionale in concomitanza con le feste di Natale (viene, perciò, chiamata gratifica natalizia).
La mensilità aggiuntiva è pari a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore. Dunque, per calcolarne l’importo bisogna tenere conto, oltre che dello stipendio, anche dei mesi lavorati.
Ad esempio, se un lavoratore stagionale ha prestato servizio, come bagnino, solo per 5 mesi in un anno, da maggio a settembre, con una retribuzione – ad esempio – di 1.800 euro lordi al mese, al termine del contratto di lavoro avrà diritto a 5 ratei di tredicesima.
Per calcolarne l’importo moltiplicheremo la sua retribuzione (1.800 euro lordi) per 5 mesi lavorati e divideremo il risultato per 12 mesi. Nel nostro caso, il lavoratore stagionale avrà diritto a una tredicesima di 900 euro lordi.

Faq sulla tredicesima
La tredicesima spetta con il contratto a tempo determinato?
Sì, la mensilità aggiuntiva, chiamata pure gratifica natalizia (perché viene pagata nel periodo di Natale) spetta pure al lavoratore o alla lavoratrice con contratto a tempo determinato, anche in caso di rinnovo o proroga del contratto.
La tredicesima verrà detassata a dicembre 2023?
Purtroppo no: la detassazione della tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti non è stata inserita nella prima stesura della Legge di bilancio 2024. Al netto di improbabili cambi di rotta, la tredicesima non verrà detassata per il prossimo anno: niente soldi in più in busta paga.
La badante ha diritto alla tredicesima?
Sì, ne ha diritto. Al costo dello stipendio, dunque, bisogna aggiungere i contributi e gli oneri di cassa Colf, le ferie, la tredicesima maturata e il TFR maturato al mese.
Quali pensionati hanno diritto alla tredicesima?
La tredicesima spetta anche ai pensionati ma non a tutti.
Possono beneficiarne i titolari di:
- pensione di vecchiaia;
- ex pensione di anzianità;
- prestazioni assistenziali;
- pensioni ai superstiti:
Non spetta ai pensionati con l’Ape Sociale.