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Vacanze rovinate, risarcimento per danni morali

Scopri perché la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento per danni morali in caso di vacanze rovinate dall’agenzia di viaggio.

di The Wam

Ottobre 2023

Vacanze rovinate per colpa di un’agenzia turistica? Beh, ora è ammesso il risarcimento anche per danni morali. Lo ha sancito una recente sentenza della Corte di Cassazione. Si tratta di una novità importante, fino a oggi era stato riconosciuto dai giudici solo il danno patrimoniale. Vediamo cosa ha stabilito l’Alta Corte e quando si può presentare una denuncia. (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Vacanze rovinate: la sentenza della Cassazione

Una sentenza recente della Corte di Cassazione, precisamente la n. 5271/2023, avrà un impatto rilevante sulle cause intentate dai cittadini per le vacanze rovinate da una negligenza dell’operatore turistico o dal titolare di una struttura ricettiva. Potrebbe essere una significativa svolta nella giurisprudenza italiana sul tema.

Il caso specifico

Una coppia aveva denunciato un’agenzia turistica per vari disservizi durante il loro viaggio, che andavano da un volo partito con più di tre ore di ritardo, a una sistemazione alberghiera che lasciava molto a desiderare. Il loro hotel aveva problemi igienici come capelli nel lavandino e lenzuola sporche. Anche la piscina dell’hotel era in pessime condizioni e il cibo era di bassa qualità.

L’interpretazione dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 79 del 2011

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’articolo 44 del D.Lgs. n. 79 del 2011 deve essere interpretato in modo tale da includere anche i danni morali come pregiudizi risarcibili. L’articolo in questione è incluso nel Codice del Turismo, che regola le norme applicabili ai contratti di viaggio e di soggiorno.

Ecco alcune tipologie di danni risarcibili secondo questa interpretazione:

  1. Danni fisici causati da incidenti o problemi durante il viaggio;
  2. Danni patrimoniali come perdita di bagagli o ritardi;
  3. Danni morali legati allo stress e alla perdita di serenità causati dalla vacanza rovinata.

Termini di prescrizione

Un altro punto importante della sentenza riguarda i termini di prescrizione. Il termine per fare reclamo passa da un anno a tre anni, permettendo così maggior tempo per procedere legalmente.

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I precedenti giudiziari

Fino a qualche tempo fa, solo il danno patrimoniale trovava spazio nei tribunali. Il primo segnale, verso la pronuncia più recente, arriva con la sentenza della Cassazione del 4 marzo 2010, n. 5189, la quale già riconosceva una qualche forma di risarcimento per danno non patrimoniale. Decisone confermata anche da un’altra sentenza, quella emessa il 20 marzo 2012, n. 4372, che ha ribaltato una decisione precedente che aveva negato il risarcimento.

La Corte di Giustizia Europea e la normativa comunitaria

Va notato che anche la Corte di Giustizia Europea ha avuto un ruolo in questa evoluzione. Già nel 2002, con la sentenza del 12 marzo 2002, n. 168, si pronunciava sull’interpretazione dell’art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, affermando che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale.

AnnoSentenzaDettagli
2010Cass. n. 5189Inizio del riconoscimento di danno non patrimoniale
2012Cass. n. 4372Ribaltamento di una decisione precedente e affermazione della risarcibilità
2002CJE n. 168Diritto al risarcimento del danno morale in linea di principio

Tipologie di danni riconosciuti

Con la nuova sentenza, si apre la strada a vari tipi di risarcimento per vacanze rovinate:

  1. Danno patrimoniale: come prima, i danni materiali possono essere risarciti.
  2. Danno morale: la grande novità, che include stress emotivo, disagi e qualsiasi altro aspetto che possa rovinare l’aspettativa di una vacanza.

Implicazioni della sentenza

  1. Riconoscimento del danno morale: oltre al danno economico, ora è possibile chiedere il risarcimento per il disagio psicologico e la perdita di opportunità di godere del tempo libero.
  2. Articolo 47 del Codice del Turismo: in caso di inadempimento non di scarsa importanza, il turista può ora chiedere risarcimento per il “tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta“.

Cosa si intende per danno da vacanza rovinata?

Definizione legale

L’Articolo 46 del Codice del Turismo definisce il danno da vacanza rovinata come il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza secondo l’articolo 1455 del codice civile.

Tipologie di danni

Danno patrimoniale

Questo tipo di danno rappresenta una perdita economica diretta, come l’acquisto di un nuovo biglietto aereo o il pagamento di un pernottamento extra in hotel a causa di problemi logistici.

Danno morale

Si tratta di un danno non patrimoniale, che riguarda l’aspetto emotivo e psicologico del turista. Esempi includono:

Condizioni per il risarcimento

Per avere diritto al risarcimento per danno da vacanza rovinata, sono necessarie due condizioni:

  1. Lesione di un interesse di rilevanza costituzionale: ad esempio, il diritto alla salute secondo l’Articolo 32 della Costituzione.
  2. Gravità della lesione: la lesione deve superare una certa soglia di tollerabilità, non consistendo in meri disagi o fastidi.

Chi deve risarcire il danno?

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, due figure sono chiamate in causa per il risarcimento: il tour operator ed il venditore. Le loro responsabilità sono delineate dall’articolo 43 del Codice del Turismo.

Tabelle delle responsabilità

RuoloResponsabilità
Tour OperatorDeve garantire la corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto.
VenditoreÈ responsabile per le prestazioni alle quali si è personalmente obbligato tramite contratto.

Quali sono le responsabilità del tour operator e del venditore?

Il tour operator è responsabile per la soddisfazione completa del cliente in termini di viaggio, alloggio e livello dei servizi. Se il cliente non riceve i servizi promessi, il tour operator è tenuto a risarcire i danni.

Il venditore, invece, è responsabile solo se i servizi che ha promesso direttamente non vengono forniti come pattuito.

Schema delle responsabilità:


Cosa devi fare per ottenere il risarcimento?

Per ottenere il risarcimento del danno per una vacanza rovinata, il primo passo è presentare un reclamo. Questo deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dal rientro e deve includere una descrizione dettagliata dei problemi affrontati.

Passaggi per ottenere il risarcimento:

  1. Reclamo entro 10 giorni: invia il reclamo entro 10 giorni lavorativi dal tuo rientro.
  2. Documentazione: procurati prove come fotografie o testimonianze.
  3. Invio del reclamo: tramite email, PEC o raccomandata, al tour operator e all’agenzia di viaggi.

FAQ (domande e risposte)

Quando è possibile chiedere il risarcimento per danno morale in caso di vacanze rovinate?

Il risarcimento per danni morali può essere richiesto quando ci sono “effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati”. Inoltre, devono essere soddisfatte due condizioni:

  1. La lesione di un interesse del turista che ha rilevanza costituzionale (ad esempio, il diritto alla salute).
  2. La lesione deve essere grave, superando una soglia minima di tollerabilità.

Quali tipi di danni rientrano nel risarcimento per vacanze rovinate secondo l’art. 44 del D.Lgs. n. 79 del 2011?

Oltre ai danni patrimoniali, che riguardano le perdite economiche subite dal turista (ad esempio, costi di un nuovo biglietto aereo a causa di un ritardo), l’art. 44 del D.Lgs. n. 79 del 2011, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, include anche i danni di natura non patrimoniale. Questi ultimi si riferiscono a disagi psicologici, stress e turbamento.

Come si può ottenere il risarcimento per vacanze rovinate secondo il Codice del Turismo?

Il primo passo è inviare un reclamo entro 10 giorni lavorativi dal rientro, anche se è consigliato farlo quanto prima per dare la possibilità all’organizzatore di rimediare. Se le richieste del turista non vengono accolte, è possibile avviare un’azione giudiziaria.

Chi è responsabile del risarcimento in caso di vacanze rovinate?

Sia l’organizzatore (tour operator) sia il venditore sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze come previsto dall’articolo 43 del Codice del Turismo. Tuttavia, se si prova che l’inadempimento deriva da cause a loro non imputabili, non sono tenuti al risarcimento.

Qual è il termine per inviare un reclamo in caso di vacanze rovinate?

Il reclamo deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza, come previsto dall’articolo 49 del Codice del Turismo. Tuttavia, è consigliato inviarlo quanto prima per permettere all’organizzatore di porre rimedio ai disagi.

In sintesi, la nuova interpretazione della legge da parte della Corte di Cassazione amplia i diritti dei turisti, offrendo un canale più ampio per il risarcimento in caso di vacanze rovinate.

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