Le pensioni Inps per inabilità o invalidità lavorativa: facciamo un po’ di chiarezza. In questo articolo ci occupiamo dei trattamenti pensionistici di natura previdenziale (e quindi non assistenziale) erogati a vantaggio di dipendenti, autonomi e parasubordinati che dopo essere stati assunti hanno poi sviluppato delle condizioni di disabilità che hanno reso impossibile o molto difficile continuare a svolgere l’attività. (aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 ed Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook).
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Le pensioni Inps per inabilità o invalidità lavorativa: assegno ordinario di invalidità
Il primo è l’assegno ordinario di invalidità. Viene erogato agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps (Ago).
In questo caso il lavoratore deve avere una riduzione permanente della capacità lavorativa pari almeno a due terzi. Una invalidità che può essere sia di natura fisica, sia di natura mentale.
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Come sapete questa riduzione delle capacità lavorativa deve essere riconosciuta da una commissione medica dell’Asl (integrata da medici dell’Inps).
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per tre anni, dopo deve essere confermato. Dopo il terzo rinnovo diventa definitivo. L’assegno ordinario di invalidità viene erogato anche se chi lo riceve continua a lavorare.
Tra i requisiti richiesti:
- almeno 5 anni di contributi (di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio).
L’assegno ordinario di invalidità non è compatibile:
- con l’indennità di mobilità;
- con i trattamenti di disoccupazione.
Questo trattamento non può essere cumulato:
- con le rendite vitalizie erogate dall’Inail (per infortuni sul lavoro o per malattie professionali);
- con sussidi per l’invalidità civile (in particolare se la causa è la stessa).
Se il lavoratore ha i requisiti contributivi previsti l’assegno ordinario di invalidità al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni) si trasforma in pensione di vecchiaia.
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Le pensioni Inps per inabilità o invalidità lavorativa: pensione di inabilità
Per la pensione di inabilità lavorativa (concessa a dipendenti, subordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale Inpse non deve essere confusa con la pensione di inabilità agli invalidi civili), sono indispensabili questi requisiti:
- impossibilità permanente di svolgere qualsiasi lavoro;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni (3 nell’ultimo quinquennio).
Le pensioni Inps per inabilità o invalidità lavorativa: revisione
La condizione di invalidità può anche essere precedente all’assunzione.
Anche per questa pensione è prevista la revisione. Se si recupera la capacità lavorativa il trattamento può essere revocato.
Se ne deduce, quindi, che chi usufruisce di questo trattamento non può svolgere alcun tipo di lavoro (autonomo o dipendente).
La pensione di inabilità lavorativa non è cumulabile:
- con le rendite vitalizie Inail (per infortuni sul lavoro o malattie professionali);
- con i sostegni economici riconosciuti per l’invalidità civile (se della stessa natura).
Le pensioni Inps per inabilità o invalidità lavorativa: calcolo pensione di vecchiaia
Il calcolo della pensione viene effettuato sommando all’anzianità contributiva che è già stata maturata i contributi sufficienti per coprire il periodo che manca fino all’età pensionabile. Il massimo previsto è di 40 anni di contribuzione.
Chi ha riceve la pensione di inabilità potrebbe avere diritto (se richiesto) anche dell’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (l’accompagnamento), ma ovviamente solo se ci sono i necessari requisiti sanitari (non poter deambulare senza l’aiuto di un’altra persone o non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Queste due misure sono solo previdenziali, da non confondersi con altri trattamenti che sono di natura prettamente assistenziale e dove, oltre alle condizioni sanitarie, non conta il requisito contributivo ma quello riferito al reddito.