In questo approfondimento vi parleremo di invalidità civile con permesso di soggiorno: quando è possibile? Ecco cosa sapere (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Invalidità civile con permesso di soggiorno: è possibile?
I cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni collegate all’invalidità civile? Sì, in molti casi, la normativa italiana consente ai cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di accedere a prestazioni assistenziali.
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Invalidità civile con permesso di soggiorno: a chi spetta?
L’assegno mensile di invalidità civile corrisposto agli invalidi con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, la pensione di invalidità, riconosciuta agli invalidi totali (100%), l’indennità di accompagnamento (100% di invalidità e non autosufficienza) e l’indennità di frequenza per invalidi minorenni spettano:
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- ai possessori di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (legge 388/2000; direttiva 2003/109 CE e articolo 41 TUI);
- ai possessori di permesso di soggiorno per asilo politico (articolo 27 del decreto legislativo 251 del 2007);
- ai possessori di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 251 del 2007;
- ai possessori di permesso per famiglia, rilasciato ai familiari ricongiunti di titolare di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria (articoli 22 e 27 del decreto legislativo 251 del 2007);
- ai possessori di permesso di soggiorno di durata annuale (articolo 41 del TUI; Legge numero 388 del 2000);
- ai possessori del permesso di soggiorno anche di durata inferiore all’anno, rilasciato a straniero che presenta legami con più di uno Stato membro dell’Unione (Regolamento UE 1231/2010);
- ai lavoratori o ex lavoratori tunisini, marocchini, algerini e turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale (articolo 41 del TUI);
- ai cittadini comunitari con attestazione anagrafica dopo i primi 3 mesi di soggiorno (articolo 19 del decreto legislativo 30/2007);
- ai possessori di carta di soggiorno di familiare di cittadini dell’Unione e carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell’Unione dopo i primi 3 mesi di soggiorno (articolo 19 del decreto legislativo 30/2007);
- ai possessori di permesso di soggiorno apolide e ai familiari e superstiti di titolare di permesso di soggiorno apolide.
Invalidità civile con permesso di soggiorno: a chi non spettano?
L’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza non sono, invece, prestazioni riconosciute ai:
- possessori di permesso di soggiorno di durata inferiore all’anno (articolo 41 del TUI; Legge 388/2000);
- lavoratori o ex lavoratori tunisini, marocchini, algerini, turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno (articolo 41 del TUI; Legge 388/2000. Qualora però fossero in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore all’anno, si può applicare quanto definito dagli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese. Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale);
- ai cittadini comunitari con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno (articolo 19 decreto legislativo numero 30 del 2007. La sentenza del Tribunale di Treviso del 13 dicembre 2011 ha, però, concesso la prestazione di invalidità civile nei primi 3 mesi al comunitario iscritto all’anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore);
- ai possessori di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione e carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell’Unione nei primi 3 mesi di soggiorno (articolo 19 del decreto legislativo 30/2007; la sentenza del Tribunale di Treviso del 13 dicembre 2011 ha, però, concesso la prestazione di invalidità civile nei primi 3 mesi allo straniero iscritto all’anagrafe in questo periodo in quanto lavoratore).
Prestazioni per ciechi civili e sordi con permesso di soggiorno: quando non è possibile?
In linea di massima le stesse regole sono previste anche per l’accesso agli assegni, alle pensioni e alle indennità per ciechi civili e sordi.
Queste, però, non spettano:
- ai possessori di permesso di soggiorno dalla durata di almeno un anno;
- ai titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore all’anno;
- ai lavoratori o ex lavoratori tunisini, marocchini, algerini, turchi e ai loro familiari in possesso di permesso di soggiorno;
- ai cittadini comunitari con attestazione anagrafica nei primi 3 mesi di soggiorno;
- ai possessori di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione e carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino dell’Unione nei primi 3 mesi di soggiorno.
Faq sul permesso di soggiorno
Cos’è il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno è quel documento rilasciato da un’amministrazione di uno Stato a una persona straniera. Con il permesso di soggiorno, l’individuo può trattenersi nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli indicati nel visto.
In Italia, il permesso di soggiorno è disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 25 luglio 1998 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. numero 179 del 14 settembre 2011).
Qual è la durata di un permesso di soggiorno?
Un permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno.
La sua durata non può essere superiore a:
- 9 mesi in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno in caso di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2 anni in caso di lavoro autonomo;
- 2 anni in caso di ricongiungimento familiare.
Quanto costa un permesso di soggiorno?
Il cittadino straniero dovrà versare 30,46 euro, come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 12 ottobre 2005. Dal 1° gennaio 2006, il permesso di soggiorno è in formato elettronico e non più cartaceo. Il pagamento va effettuato tramite gli appositi bollettini di conto corrente postale premarcati, disponibili presso l’ufficio postale abilitato alla ricezione.
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