In questo approfondimento vi parleremo di pensione di reversibilità e coppie di fatto: come funziona? (scopri le ultime notizie sulle pensioni e su Invalidità e Legge 104. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Pensione di reversibilità e coppie di fatto: si ha diritto?
Si ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di convivenza di fatto? La sentenza numero 24694 della Corte di Cassazione, pubblicata il 14 settembre 2021, ha disposto che la prestazione ai superstiti non spetta se la convivenza di fatto è stata costituita o cessata prima del 5 giugno 2016.
Ma perché è così importante questa data? Perché è entrata in vigore la legge Cirinnà (numero 76 del 20 maggio 2016), contenente la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze.
La legge Cirinnà ha determinato grossi cambiamenti in tema di convivenza di fatto, soprattutto per le unioni stabili tra persone dello stesso sesso.
Le coppie omosessuali sono state equiparate ai coniugi: significa che anche i conviventi di fatto hanno il diritto a ricevere la pensione di reversibilità, quando il partner pensionato muore. Il diritto è riconosciuto dall’articolo 1, comma 20, della legge 76 del 2016.
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Pensione di reversibilità e coppie di fatto: chi è escluso?
Tuttavia ci sono ancora soggetti esclusi dal diritto. Come spiegato in precedenza sono coloro che hanno iniziato o cessato una convivenza di fatto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà.
La sentenza della Corte di Cassazione precedentemente riferita, ha negato il diritto alla reversibilità al superstite di un convivente di fatto, titolare di pensione anticipata corrisposta dall’Inarcassa, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà.
La Cassazione ha deliberato che, la coppia omosessuale, non avendo potuto formalizzare l’unione civile dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, non ha conseguito il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto la citata legge non è retroattiva.
Nella sentenza si legge, che “la normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016“.
Chi sono i conviventi di fatto?
Ma chi sono i conviventi di fatto? La legge numero 76, del 2016, all’articolo 1, comma 36, definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
L’istituto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali, a prescindere dalla cittadinanza di entrambi.
L’iscrizione delle convivenze di fatto va eseguita seguendo le procedure previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare, dall’articolo 4 (la famiglia anagrafica) e dall’articolo 13 comma 1 lettera b) (costituzione di una nuova famiglia anagrafica), del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Pensione di reversibilità e nuova convivenza: si ha diritto?
Il concetto di convivenza di fatto va distinto dal concetto di “nuova convivenza”.
In caso di convivenza, se non è stato contratto alcun matrimonio e non siamo di fronte neppure a un’unione civile, il partner superstite non avrà diritto alla reversibilità del partner deceduto, in quanto la convivenza non è giuridicamente paragonabile al matrimonio.
Ma se il coniuge superstite, separato o divorziato, titolare della pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto iniziasse una nuova convivenza, perderebbe il diritto alla reversibilità?
Assolutamente no, in quanto solo in caso di nuovo matrimonio, l’ex coniuge superstite perderebbe il diritto alla prestazione (ma riceverebbe un ultimo assegno, pari a 26 mensilità della reversibilità spettante, in un’unica soluzione alla data del nuovo matrimonio).
![Pensione di reversibilità e coppie di fatto](https://thewam.net/wp-content/uploads/2024/03/Pensione-di-reversibilita-e-coppie-di-fatto.jpg)
Faq sulla pensione di reversibilità
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità può essere richiesta dal o dai:
- il coniuge o dall’unito civilmente (anche se separato o titolare di assegno divorzile, ma non risposato);
- figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- figli inabili al lavoro, a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati o che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
C’è un’eccezione: i figli studenti possono godere della pensione di reversibilità anche se svolgono un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%.
Se non sono presenti coniuge e figli, la pensione di reversibilità può essere richiesta:
- dai genitori del pensionato, ultra 65enni, non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto;
- oppure i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, senza pensione e a carico del pensionato deceduto.
In che percentuale spetta la pensione di reversibilità?
L’importo della pensione di reversibilità è calcolato in percentuali, sulla base della pensione percepita dal defunto.
Spetta:
- al 60% – al coniuge superstite senza figli a carico;
- al 70% – al figlio superstite;
- al 80% – al coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
- al 100% – al coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstite;
- al 15% – a genitori o fratelli e sorelle;
- al 70% – a un figlio (o nipote) in assenza del coniuge;
- al 80% – a due figli (o nipoti) in assenza del coniuge;
- al 100% – a tre o più figli (o nipoti) in assenza del coniuge.
Quando decade la pensione di reversibilità?
La prestazione viene revocata solo nel caso in cui i titolari perdono i requisiti previsti come:
- il coniuge divorziato o separato si sposa nuovamente;
- i figli inabili trovano un’occupazione;
- figli maggiorenni superano i 21 anni (o i 26 in caso di studenti universitari), oppure se interrompono gli studi;
- i genitori iniziano a percepire un’altra pensione;
- i fratelli inabili si sposano.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale riguardo la decurtazione dell’importo della reversibilità?
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 162 del 30 giugno 2022, ha stabilito che il meccanismo che comporta la riduzione della pensione di reversibilità a chi supera determinate soglie di reddito personale, è incostituzionale.
La Consulta ha spiegato che l’importo della prestazione riservata ai familiari superstiti del pensionato deceduto non può essere decurtata, se cumulata ai redditi del beneficiario, per un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
A chi spettano i conguagli della pensione di reversibilità?
L’INPS, accogliendo la sentenza della Corte Costituzionale, riconoscerà gli arretrati a chi, negli ultimi 5 anni, ha ricevuto una pensione di reversibilità di importo inferiore a quello spettante.
Hanno diritto a percepire le somme indebitamente sottratte dall’INPS, coloro che hanno subito la riduzione della pensione di reversibilità dal 2019 al 2023. Da quest’anno (il 2024) i conteggi per l’effettivo importo da erogare verranno effettuati con i nuovi criteri.
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