L’Assegno di inclusione sarà pagato dal 15 o dal 27 marzo 2024. Vediamo quando sarà accreditato e quali sono i tempi per le domande sospese o acquisite. Capiremo anche cosa fare se la tua domanda per l’ADI è stata respinta (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Quando arriva il pagamento dell’Assegno di inclusione di marzo 2024?
L’Assegno di inclusione verrà pagato il 15 marzo 2024 per chi lo ha richiesto a febbraio 2024 e dal 27 marzo 2024 per chi lo ha già ricevuto a febbraio 2024.
Dal 15 marzo 2024 potrebbero sbloccarsi anche le domande sospese per quelle persone che hanno richiesto l’ADI, sottoscrivendo il PAD (Patto di Attivazione Digitale), a dicembre 2023 o a inizio gennaio 2024. Per loro, infatti, a metà marzo 2024 saranno passati i 60 giorni che l’INPS o altri enti possono impiegare per valutare la documentazione relativa alla domanda.
Presentazione domanda | Sottoscrizione PAD | Esito positivo istruttoria | Primo pagamento | Pagamento successiva mensilità | Decorrenza beneficio |
Dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024 | fino al 7 gennaio 2024 | gennaio | Dal 26 gennaio | Dal 27 febbraio | gennaio |
dall’8 gennaio al 31 gennaio | entro il 31 gennaio | febbraio | Dal 15 febbraio pagamento mensilità competenza gennaio | dal 27 febbraio pagamento mensilità di febbraio / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza | gennaio |
Dal 1 febbraio al 29 febbraio | entro il 29 febbraio (entro ultimo giorno del mese) | marzo | Dal 15 marzo | dal 27 aprile pagamento mensilità di aprile / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza | marzo |
Dall’1 al 31 marzo 2024 | entro il 31 marzo 2024 | aprile | Dal 16 aprile | 27 maggio | aprile |
Come controllare il saldo dell’Assegno di inclusione?
Il saldo dell’Assegno di inclusione può essere controllato in qualsiasi ufficio postale, rivolgendosi a un operatore, da uno sportello ATM o chiamando il numero 0645266888 di Poste. Se opti per il numero, una voce registrata risponderà: “è possibile verificare il saldo e la lista dei movimenti della carta reddito di cittadinanza e della carta di inclusione inserendo il numero della sua carta e il pin tramite gli ATM postamat presenti negli uffici postali”.
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A questo punto la voce chiede se si vuole controllare il saldo della Carta Acquisti. Se procederai, arriverà sul cellulare un messaggio con il saldo dell’Assegno di inclusione. Quando leggerai questo articolo, l’errore tecnico potrebbe essere stato risolto.
Perché la domanda di Assegno di inclusione è ancora acquisita o sospesa?
Dal 27 febbraio 2024 l’INPS fornirà i motivi per i quali ha respinto alcune domande di Assegno di inclusione. Per le domande sospese, in caso di certificazioni da validare da parte di enti come le Asl, gli enti hanno fino a 60 giorni per valutare i documenti forniti dall’utente. I giorni di attesa vengono conteggiati dal momento della sospensione.
Per quanto riguarda le domande ancora acquisite, il ritardo può essere legato al sistema informatico dell’INPS, che analizza le domande a gruppi.
Le tempistiche di pagamento dell’Assegno di inclusione sono state fornite messaggio INPS n. 25/2024. Come detto, però, queste previsioni sono state disattese per molti beneficiari.
Cosa fare se ho la domanda di Assegno di inclusione respinta
La domanda dell’Assegno di inclusione viene respinta dall’INPS se uno o più requisiti economici, lavorativi o legati alla residenza non vengono rispettati da chi fa domanda del sussidio o da un suo familiare.
Nella tabella di seguito sono presenti alcuni dei motivi comuni di esclusione e viene spiegato cosa puoi fare caso per caso. Altri chiarimenti li trovi nel video in basso.
Motivi per i quali la domanda è stata respinta | Cosa fare? |
Controlli preliminari hanno evidenziato dati non concordanti nell’Isee con le informazioni dell’Inps o di altre banche dati come quelle dei Comuni | Verificare e correggere i dati forniti nella domanda e nell’Isee per assicurarsi che corrispondano alle informazioni a disposizione dell’INPS |
Residenza non conforme nelle registrazioni comunali o mancanza della residenza in Italia per i tempi richiesti | Verificare i dati di residenza forniti siano esatti. Chi non risiede in Italia da cinque anni, di cui due continuativi, non può richiedere l’Assegno di inclusione |
Errori nei dati anagrafici | Presentare un nuovo Isee correggendo eventuali errori nei dati anagrafici. |
Cittadinanza non in linea con i requisiti per l’Adi: in caso di cittadini di paesi europei o di loro familiari | Assicurarsi aver fornito documenti che attestano il diritto di soggiorno, il diritto di soggiorno permanente o lo status di protezione internazionale. |
Possesso di beni durevoli non ammessi (autoveicoli e motoveicoli oltre una certa cilindrata e data di immatricolazione, navi e altre imbarcazioni). Per esempio qualcuno in famiglia ha intestato un autoveicolo di cilindrata superiore a 1600 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei 36 mesi precedenti alla domanda | Correggere i dati se si è trattato di errore. |
Isee o reddito familiare superiore alla soglia prevista. Per esempio nella scala di equivalenza non si conteggiano familiari maggiorenni considerati occupabili. | Presentare un ISEE aggiornato con i dati corretti se vi sono stati errori nell’inserimento dei dati |
Omissione della dichiarazione dell’attività lavorativa | Compilare e presentare il modello Adi-Com esteso, se l’attività lavorativa di chi ha fatto domanda o di un suo familiare è iniziata dopo la domanda di Assegno di inclusione, aggiornando le informazioni sull’attività lavorativa. Se l’attività lavorativa è iniziata dopo la domanda di Assegno di inclusione va compilato il modello Adi-Com ridotto. |
Dimissioni volontarie di un familiare non comunicate all’INPS | Assicurarsi che le informazioni comunicate siano corrette |
Composizione del nucleo familiare non conforme ai requisiti (assenza di minori, ultrasessantenni, persone con disabilità o in svantaggio) | Fornire documentazione aggiuntiva che attesti la presenza nel nucleo familiare di minori, ultrasessantenni, persone con disabilità o in condizione di svantaggio |
FAQ
Quando sarà pagato l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione verrà pagato dal 15 marzo 2024 a chi ha chiesto l’ADI a febbraio 2024 e dal 27 marzo 2024 per chi lo ha già ricevuto a febbraio 2024.
Quando sarà pubblicato l’esito delle domande dell’Assegno di inclusione?
L’esito delle domande di Assegno di inclusione è previsto entro il 15 marzo 2024 per chi ha fatto domanda dell’ADI a febbraio 2024.
Quali sono i requisiti per ricevere l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione spetta alle famiglie che hanno al loro interno:
- persone con disabilità,
- minori,
- anziani di età superiore ai 60 anni,
- o familiari che affrontano sfide bio-psico-sociali e che sono inseriti in programmi di supporto e riabilitazione riconosciuti dalle autorità pubbliche.
Per richiedere all’Assegno di inclusione si devono soddisfare anche dei requisiti economici, di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
- essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
- il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
Requisiti economici e patrimoniali
- un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
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